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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2024)
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Testo in vigore dal:  5-12-1992

Art. 120

(Norma transitoria)
1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.
2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltrechè di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.