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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal: 27-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e,  in  particolare, l'articolo 18,
comma  1,  secondo  il quale il Governo con atto regolamentare dovra'
adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio
sanitario   nazionale   alle   disposizioni   contenute  nel  decreto
legislativo  medesimo,  nonche'  alle  norme  del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni,
stabilendo  in  particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai
concorsi,  i  titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di
esame,  la  composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure
concorsuali,   le  modalita'  di  nomina  dei  vincitori  nonche'  le
modalita' e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi  e  delle  altre  forme  di assunzione nei
pubblici impieghi:
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.  761,  recante  norme  sullo  stato  giuridico del personale delle
unita'  sanitarie  locali  ed  in  particolare  gli  articoli 25 e 26
recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;
  Considerato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre  1997, n. 483, e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina   concorsuale  del  personale  dirigenziale  del  Servizio
sanitario  nazionale,  rinviando  ad  un  successivo provvedimento la
disciplina   relativa  ai  singoli  concorsi  per  il  personale  non
dirigenziale,   provvedimento   da   adottare   dopo   la   revisione
dell'ordinamento del personale del camparto sanita';
  Considerato  che  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del
personale   non   dirigenziale  del  comparto  sanita',  relativo  al
quadriennio  normativo  1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblia italiana - supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile
1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in
quattro  categorie,  all'interno delle quali sono stati individuati i
diversi profili;
  Visto,  in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo
nazionale  di  lavoro,  secondo  cui,  qualora  l'accesso non avvenga
tramite  le  procedure  di  avviamento  di cui alla legge 28 febbraio
1987,  n.  56, l'accesso dall'esterno e' disciplinato dal regolamento
previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 512, e successive modificazioni;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere, ai sensi del succitato
art.   18   del   decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,
all'emanazione  del regolamento concernente la disciplina concorsuale
del  personale  non dirigenziale del comparto sanita' relativamente a
tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
suindicato;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso
il parere nella seduta del 9 novembre 2000;
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante   norme   sulla   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Accesso dall'esterno
  1.  Le  procedure  concorsuali  previste  dal  presente regolamento
riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili
per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto
disposto   dall'articolo   36,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni e
integrazioni.
  2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque,
al  30% dei posti disponibili, sara' effettuata mediante le selezioni
interne  previste  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro. E'
esclusa  ogni  ulteriore  riserva  di  posti  a  favore del personale
interno.  Nell'ipotesi  di disponibilita' di un solo posto, lo stesso
e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi
di  disponibilita'  di  due  posti,  uno  e'  attribuito  mediante la
procedura  concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva
di   cui   al   presente  comma.  Nelle  ulteriori  ipotesi,  qualora
l'applicazione  percentuale  del  70%  da'  luogo a frazionamento, si
applica l'arrotondamento all'unita' superiore se il risultato e' pari
o superiore alla meta' dell'unita'.
  3.  Le  procedure  relative  alle  selezioni di cui al comma 2 sono
individuate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
con   atti   regolamentari   interni   improntati   ai   criteri   di
imparzialita',  trasparenza,  tempestivita', economicita' e celerita'
di  espletamento,  previsti  dall'articolo  36,  comma 3, del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni e
integrazioni,  in  base  ai  principi stabiliti dalla legge 10 aprile
1991,  n.  125,  nonche'  conformi ai criteri contenuti nel contratto
collettivo  nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente
regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  di  emanare  i  decreti  aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  1, del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina  in materia sanitaria a norma dell'art. 1
          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421) precisando che il
          decreto  legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note
          nella  versione  come  modificata  dai  decreti legislativi
          7 dicembre  1993,  n.  517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo
          2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254:
              "1.  Il  Governo,  con  atto  regolamentare, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni   e   le   province  autonome,  adegua  la  vigente
          disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario
          nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle
          norme  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29 e
          successive   modificazioni   e   integrazioni,   in  quanto
          applicabili, prevedendo:
                a) i  requisiti specifici, compresi i limiti di eta',
          per l'ammissione;
                b) i   titoli   valutabili   ed  i  criteri  di  loro
          valutazione;
                c) le prove di esame;
                d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
                e) le procedure concorsuali;
                f) le modalita' di nomina dei vincitori;
                g) le  modalita'  ed  i  tempi di utilizzazione delle
          graduatorie degli idonei.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
          487/1994 reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli
          impieghi  nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi.".
              - Si   riportano  gli  articoli  2  e  72  del  decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art.  2  (Fonti).  -  1.  Le amministrazioni pubbliche
          definiscono,   secondo   principi   generali   fissati   da
          disposizioni  di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
          atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
          linee   fondamentali   di   organizzazione   degli  uffici;
          individuano  gli  uffici  di maggiore rilevanza e i modi di
          conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
          dotazioni  organiche  complessive.  Esse  ispirano  la loro
          organizzazione ai seguenti criteri:
                a) funzionalita'  rispetto  ai compiti e ai programmi
          di   attivita',   nel   perseguimento  degli  obiettivi  di
          efficienza,   efficacia   ed   economicita'.  A  tal  fine,
          periodicamente  e  comunque  all'atto della definizione dei
          programmi  operativi  e dell'assegnazione delle risorse, si
          procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
                b) ampia  flessibilita',  garantendo adeguati margini
          alle  determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
          sensi dell'art. 4, comma 2;
                c) collegamento   delle   attivita'   degli   uffici,
          adeguandosi  al dovere di comunicazione interna ed esterna,
          ed   interconnessione   mediante   sistemi   informatici  e
          statistici pubblici;
                d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della trasparenza
          dell'azione  amministrativa, anche attraverso l'istituzione
          di  apposite  strutture  per  l'informazione ai cittadini e
          attribuzione  ad un unico ufficio, per ciascun procedimento
          della responsabilita' complessiva dello stesso;
                e) armonizzazione   degli  orari  di  servizio  e  di
          apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli
          orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
          europea.
              2.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinati   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  leggi  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata, non sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.
              3.  I  rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati  secondo  i  criteri  e le modalita' previsti nel
          titolo  III  del  presente decreto; i contratti individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2.
          L'attribuzione   di  trattamenti  economici  puo'  avvenire
          esclusivamente   mediante   contratti  collettivi  o,  alle
          condizioni  previste,  mediante  contratti  individuali. Le
          disposizioni  di  legge,  regolamenti o atti amministrativi
          che  attribuiscono  incrementi  retributivi non previsti da
          contratti   cessano   di   avere   efficacia   a  far  data
          dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti  economici  piu'  favorevoli  in godimento sono
          riassorbiti  con  le  modalita' e nelle misure previste dai
          contratti   collettivi   e  i  risparmi  di  spesa  che  ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.
              4.  In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
          rispettivi     ordinamenti:    i    magistrati    ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di  Stato,  il personale della carriera diplomatica e della
          carriera   prefettizia,   quest'ultima   a   partire  dalla
          qualifica  di  vice  consigliere  di  prefettura, nonche' i
          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 dalla
          legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990,
          n. 287.
              5.  Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
          universitari    resta   disciplinato   dalle   disposizioni
          rispettivamente   vigenti,   in   attesa   della  specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai   principi   della   autonomia   universitaria   di  cui
          all'articolo  33  della  Costituzione  ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
          dei  principi  di  cui all'articolo 2, comma 1, della legge
          23 ottobre 1992, n. 421.".
              "Art.  72  (Norma  transitoria).  - 1. Salvo che per le
          materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
          23 ottobre  1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
          decreti  del Presidente della Repubblica in base alla legge
          29 marzo  1983,  n.  93, e le norme generali e speciali del
          pubblico  impiego,  vigenti  alla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto  e  non  abrogate,  costituiscono,
          limitatamente  agli  istituti  del  rapporto  di lavoro, la
          disciplina  di  cui  all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni
          sono   inapplicabili   a  seguito  della  stipulazione  dei
          contratti  collettivi  disciplinati dal presente decreto in
          relazione   ai   soggetti   e  alle  materie  dagli  stessi
          contemplati.  Le  disposizioni vigenti cessano in ogni caso
          di  produrre  effetti dal momento della sottoscrizione, per
          ciascun   ambito  di  riferimento,  del  secondo  contratto
          collettivo previsto dal presente decreto.
              2. (abrogato);
              3. (abrogato).
              4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
          della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art.
          2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento
          di fine rapporto.
              5.  Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
          decreto,  la  disciplina dell'accordo sindacale riguardante
          tutto  il  personale  delle  istituzioni  e  degli  enti di
          ricerca  e  sperimentazione, reso esecutivo con decreto del
          Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
          alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto
          dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".
              - Si  riportano  gli  articoli  25 e 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
          giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).
              "Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e
          titoli   acquisiti   nelle   cliniche   e   negli  istituti
          universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di
          ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  negli  ospedali  che abbiano ottenuto l'equiparazione
          prevista  dall'art.  129  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera"
          di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino,
          negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          negli  ospedali  militari,  sono  equiparati, ai fini degli
          esami  di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e
          dei  trasferimenti,  ai  corrispondenti  servizi  e  titoli
          acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
              A  tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine
          mauriziano  di  Torino,  gli  ospedali che abbiano ottenuto
          l'equiparazione  prevista  dall'art.  129  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1969, n. 130, e gli
          istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico devono
          adeguare,  per  la  parte compatibile, i propri ordinamenti
          del personale alle disposizioni del presente decreto, entro
          sei  mesi  dalla  sua  entrata  in  vigore. Gli ordinamenti
          predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo
          determinato  o  comunque non espressamente disciplinati dal
          presente    decreto,    purche'    comportino   prestazioni
          equiparabili  a  quelle  del  personale addetto ai servizi,
          presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.".
              "Art.   26  (Servizi  e  titoli  equiparabili).  -  Gli
          istituti,  enti e istituzioni private, i cui ospedali siano
          stati  considerati  presidi dell'unita' sanitaria locale ai
          sensi   del   secondo   comma   dell'art.  43  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833 e il Sovrano Ordine militare di
          Malta,  ove  gli  ordinamenti del personale in servizio nei
          propri   presidi   sanitari  siano  equipollenti  a  quelli
          stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono
          ottenere   la  domanda,  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita',  ai  fini  degli esami di idoneita' ed ai fini dei
          concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione
          dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai
          servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso
          le  unita'  sanitarie  locali. I servizi e titoli acquisiti
          prima  del provvedimento di equiparazione sono valutati con
          i criteri di cui al successivo comma.
              Salvo  quanto  previsto  dal  precedente  art.  15,  il
          servizio  prestato  nelle  case  d  cura  convenzionate dal
          personale  con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini
          della  valutazione  come  titolo nei concorsi di assunzione
          per  il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato
          presso  gli  ospedali  pubblici  nella posizione funzionale
          iniziale della categoria di appartenenza.
              Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani
          e  dai  cittadini  di  cui  all'art. 11 nelle istituzioni e
          fondazioni  sanitarie  pubbliche  e  private senza scopo di
          lucro,  equiparabile a quello prestato dal personale di cui
          all'art.  2,  e'  riconosciuto ai fini dei concorsi e degli
          esami  di  idoneita'  con  le modalita' stabile nella legge
          10 luglio 1960, n. 735.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
          483/1997   reca:   "Regolamento   recante   la   disciplina
          concorsuale  per  il  personale  dirigenziale  del Servizio
          sanitario nazionale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al quadriennio
          normativo  1998-2001  ed al biennio economico 1998-1999 del
          personale  del comparto "Sanita'", firmato in data 7 aprile
          1999   tra:   l'Aran  e  i  rappresentanti  delle  seguenti
          organizzazioni e confederazioni sindacali:
                per le organizzazioni sindacali di categoria:
                  CGIL-F.P. Sanita'; FIST - CISL; UIL - Sanita'; RSU:
          Snatoss,   Adass,  Fase,  Fapas,  Sunas,  Soi;  Federazione
          nazionale  Fials - Confsal Sanita'; C.S.A. di Cisas Sanita'
          (Cisas  Sanita',  Cisal  [Fls/Cisal,  Cisal Sanita', Dirsan
          Cisal], Confill Sanita' - Cusal, Confail - Failel - Unsiau,
          Fenspro - Fasil - Usppi);
                per le confederazioni sindacali:
                  CGIL, CISL, UIL, U.S.A.E., CONFSAL, CISAS:
              "Art.  14  (Accesso  dall'esterno). - 1. Il regolamento
          previsto  dall'art.  18 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.   502,   disciplina   l'accesso  alle  categorie
          dall'esterno  mediante  i  pubblici  concorsi ovvero con le
          procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987,
          n.   56,   stabilendo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'art.  36  del  decreto  legislativo n. 29 del 1993, le
          modalita'   per  garantire  in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno a ciascuna categoria.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogato).".
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a)
          e  comma  3  del  decreto  legislativo n. 29/1993 citato in
          premessa:
              "1.   L'assunzione   nelle   amministrazioni  pubbliche
          avviene con contratto individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          all'esterno;
              lettera b) (omissis);
              comma 2 (omissis).
              3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.".
              - Per  il  testo  del contratto collettivo nazionale di
          lavoro vedi note alle premesse.
              - La  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca:  "Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro.".