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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  29-5-2001 al: 23-6-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 dicembre 2000;
Visto il parere della VII Commissione parlamentare della Camera dei deputati, in data 1 febbraio 2001 sulla sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sentita la Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella seduta del 22 febbraio 2001;
Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 21 della Costituzione è il seguente:
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:
"Art. 52 (Attività commerciali). - Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".
- La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario .
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) è il seguente:
"Art. 3 (Delega al Governo) - 1. Sulla base del parere di cui all'art. 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché la commissione paritetica Governo-editori di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;
c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d), mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;
d) previsione che i soggetti di cui al numero 3) della lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 dell'art. 1 della presente legge, presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato art. 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;
e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;
f) individuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.
- Il testo dell'art. 29, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificata dalla citata legge n. 108/1999 e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), è il seguente:
"Art. 29. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.
2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".