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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2000, n. 453

Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 26-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare  l'articolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con
regolamento,  di  cui  all'articolo  7, comma 3, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  si  provvede al riordino dell'Istituto per il credito
sportivo,   anche  garantendo  un'adeguata  presenza  nell'organo  di
amministrazione  di  rappresentanti  delle  regioni e delle autonomie
locali;
  Visto l'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare  bicamerale
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2000;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                          Natura giuridica
  1.  L'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito con legge 24
dicembre  1957,  n.  1295,  di  seguito  denominato  "Istituto", ente
pubblico  economico,  ha  sede  legale in Roma. Con deliberazione del
consiglio  di  amministrazione possono essere istituiti succursali ed
uffici di rappresentanza.
  2. L'Istituto e' soggetto alle disposizioni del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  157 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          della Stato e rappresenta l'Unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - L'art.  17,  commi  2  e 4-bis, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, cosi' dispone:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              (Omissis).
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - La   legge   24   dicembre  1957,  n.  1295,  recante
          "Costituzione  di  un  Istituto per il credito sportivo con
          sede in Roma", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 1958.
              - L'art.  157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,   recante   "Conferimento   di   funzioni   e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59", cosi' dispone:
              "Art.  157  (Competenze  in  materia  di  sport).  - 1.
          L'elaborazione  dei  programmi,  riservata alla commissione
          tecnica  di  cui all'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge
          3 gennaio  1987,  n.  2, convertito con modificazioni dalla
          legge  6 marzo  1987, n. 65, e successive modificazioni, e'
          trasferita  alle  regioni.  I  relativi criteri e parametri
          sono   definiti   dall'autorita'   di  Governo  competente,
          acquisito   il   parere  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
              2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di
          Governo  competente  con le modalita' di cui al comma 1. E'
          soppressa la commissione tecnica di cui all'art. 1, commi 4
          e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
              3.  Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di
          cui  alla  legge  16 febbraio  1942,  n.  426, e successive
          modificazioni  e  sull'Istituto  per il credito sportivo di
          cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
              4.  Con  regolamento  di cui all'art. 7, comma 3, della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  si  provvede  al  riordino
          dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una
          adeguata   presenza   nell'organo   di  amministrazione  di
          rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.".
              - L'art.  7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa", cosi' dispone:
              "3.  Al  riordino  delle  strutture  di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  d),  si  provvede, con le modalita' e i
          criteri  di  cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1,
          della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
          di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
          presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
          del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emantati".
              -   L'art.   2,   comma  2,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo  20 ottobre  1998, n. 368, recante "Istituzione
          del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59", cosi'
          dispone:
              "2.  Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni
          amministrative statali nelle seguenti materie:
                a) - f) (Omissis);
                g)  vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito
          sportivo".
              -  Il  decreto  legislativo  1o settembre 1993, n. 385,
          recante  "Testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia",  e'  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 30 settembre
          1993, n. 230.
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,
          recante  "Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 202
          del 30 agosto 1997.
              -  L'art.  5  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, cosi'
          recita:
                "Art.   5.   -   1.   E'  istituita  una  commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b)  verifica  periodicamente  lo  stato di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  la  legge 24 dicembre 1957, n. 1295, si veda la
          nota alle premesse.
              - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
          si veda la nota alle premesse.