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DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 368

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2014)
Testo in vigore dal:  10-11-1998

Art. 2

Attribuzioni del Ministero
1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Note all'art. 2:
- L'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), così recita:
"Art. 2 (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport). - 1.
In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 21, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turisticoalberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma".
- Gli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recitano:
"Art. 156 (Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo). - 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
"Art. 157 (Competenze in materia di sport). - 1.
L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali".