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LEGGE 16 marzo 2001, n. 88

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

note: Entrata in vigore della legge: 18/4/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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Testo in vigore dal: 1-1-2004
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  di cui alla presente legge, nell'ambito delle
competenze  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  6  agosto  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del  30  ottobre  1999,  sono  dirette  ad incentivare, con misure di
carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese
marittime  per  il  rinnovo  e  l'ammodernamento  della  flotta,  con
l'obiettivo  di  assicurare  lo  sviluppo del trasporto marittimo, in
particolare  del  trasporto  di  merci  e  di  quello a breve e medio
raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla
promozione  e  alla  costruzione  di  navi  cisterna  a basso impatto
ambientale  e  dotate  dei  piu'  elevati  standard  di  sicurezza in
conformita'   alla   politica  comunitaria  ed  internazionale  sulla
sicurezza  dei  mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili,
al   fine   di  prevenire  gli  incidenti  in  mare  o  limitarne  le
conseguenze.
  3.  Le  disposizioni  di  cui alla presente legge si applicano agli
investimenti in avanzata fase di realizzazione (( nell'anno 2003 )) o
in  tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta
da  parte  di  soggetti  aventi  titolo ad essere proprietari di navi
italiane  ai  sensi  dell'articolo  143 del codice della navigazione,
inclusi  i  Gruppi  europei  di  interesse economico (GEIE) di cui al
regolamento  (CEE)  n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al
decreto   legislativo   23   luglio  1991,  n.  240,  sempreche'  gli
investimenti   riguardino   lavori   eseguiti   da   imprese  di  cui
all'articolo  19,  comma  1,  lettere  a) e b), della legge 14 giugno
1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
  4.  Per  "investimenti  in avanzata fase di realizzazione nell'anno
2000"  si  intendono  esclusivamente  gli  investimenti effettuati da
parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso
dei  requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e
per  i  quali  i  pagamenti  sono effettuati nel corso di tale anno o
negli anni successivi.
  5.  I  benefici  di  cui  alla  presente  legge  sono accordati per
iniziative  di  investimento  relative  alle  unita'  navali  di  cui
all'articolo  2  della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione
di  quelle  per  le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
  6.  Per  il  completamento  degli  interventi di cui all'articolo 6
della  legge  31  luglio  1997,  n.  261, e' autorizzato un ulteriore
limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.