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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1991, n. 240

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/08/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1993)
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Testo in vigore dal:  20-8-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, che all'art. 17 prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2137/85 relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.