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LEGGE 16 marzo 2001, n. 72

Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

note: Entrata in vigore della legge: 12-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  12-4-2001 al: 17-8-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:
a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione Italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate
provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.".