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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare  l'articolo
4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento,  dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali  del  Corpo  della
Guardia di finanza; 
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189,  recante  "Ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza"; 
   Vista la legge 10  aprile  1954,  n.  113,  recante  "Stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; 
   Vista la legge  15  dicembre  1959,  n.  1089,  recante  "Stato  e
avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza"; 
   Vista la legge 12 novembre 1955,  n.  1137,  recante  "Avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica"; 
   Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza"; 
   Vista la legge 3 maggio 1971,  n.  320,  recante  "Modifiche  alla
legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli  ufficiali  del
Corpo della Guardia di finanza"; 
   Vista la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  "Norme  sul
reclutamento,  gli  organici  e   l'avanzamento   dei   sottufficiali
dell'Esercito, della Marina,  dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di
finanza"; 
   Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla
revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento  degli  organici
della  Guardia  di  finanza,  nonche'  sulla  durata  in  carica  del
Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo  in
tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio"; 
   Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove  norme  in
materia di avanzamento degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali  delle
Forze armate e della Guardia di finanza"; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967,
n.  429,  recante  "Documenti  caratteristici  degli  ufficiali,  dei
sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza"; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2000; 
   Sentite le rappresentanze del personale; 
   Acquisito  il  parere  da  parte  delle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
   Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate  nelle
riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001; 
   Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
 
   1. Il presente decreto  disciplina,  in  attuazione  della  delega
prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e
le relative dotazioni  organiche,  il  reclutamento  e  l'avanzamento
degli ufficiali e reca disposizioni attinenti  allo  stato  giuridico
degli ufficiali in servizio permanente del  Corpo  della  Guardia  di
finanza. 
   2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei  gradi  degli
ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto. 
   3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge
31 marzo 2000, n. 78, il  Comandante  Generale  ha  rango  gerarchico
sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di  finanza
con   posizione   funzionale   connessa   all'esercizio   delle   sue
attribuzioni. 
   4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente  effettivo
della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo, ovvero  il  parigrado
che lo segue in ordine di anzianita', se il primo ricopre  la  carica
di Comandante generale, assume la carica di Comandante in Seconda. Il
Comandante in Seconda: 
    a) e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali  di
corpo d'armata del Corpo; 
    b) sulla base  delle  direttive  e  delle  deleghe  ricevute  dal
Comandante Generale, con il  quale  coopera,  esercita  attivita'  di
gestione nei settori del  personale,  delle  operazioni  e  dell'area
logistico amministrativa, svolgendo, altresi', attivita'  propositiva
e consultiva nei confronti del  Comandante  Generale  ai  fini  delle
determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo,  coordinamento  e
controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo. 
    b-bis) rimane in carica per un periodo pari ((a due anni)), salvo
che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per
limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge. (6) 
  ((4-bis.  Su  proposta  del  Comandante   generale,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali  o
disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano
e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che  lo  segue
in ordine di anzianita'.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)  che
Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del  decreto  legislativo
19 marzo 2001, n. 69,  come  modificato  dal  comma  3  dell'art.  1,
acquistano efficacia  dalla  data  di  assunzione  della  carica  del
Comandante generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  nominato
secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo  4
della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a),
numero 1), del presente articolo.