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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2001, n. 8

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 15/2/2001.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2001)
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Testo in vigore dal:  15-2-2001 al: 15-2-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Fondo per l'emergenza BSE
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;
b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87,
comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dell'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali.
A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di L. 450.000 per capo di età non superiore a trenta mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi;
c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire un milione per ogni bovino riacquistato, sino al massimo di 500 milioni per ogni azienda;
d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;
e) un indennizzo, pari a L. 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito:
a) lire 50 miliardi;
b) lire 51 miliardi;
c) lire 1 miliardo;
d) lire 48 miliardi;
e) lire 5 miliardi.
Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.
5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.
7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.