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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 gennaio 2001, n. 9

Regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2011)
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Testo in vigore dal:  1-3-2001 al: 12-3-2001
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IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391 inerente "Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454";
Visto l'articolo 1, comma 4, del suddetto regolamento n. 454 del 1994, il quale dispone che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo, l'Amministrazione del commercio con l'estero, con apposito regolamento, definisce i termini entro i quali devono compiersi le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra Amministrazione sia competente all'atto finale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le Unità dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative competenze;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 189/2000, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 21 dicembre 2000, prot. 46316;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le attività endoprocedimentali del Ministero del commercio con l'estero, nei procedimenti per i quali altra Amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito dalle tabelle allegate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia aia sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1994, n. 168.
- Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 391, inerente "Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.
- L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 454 del 1994, recita: "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1994, n. 118.
- Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1999, n. 123.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 recita: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.