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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-2-2001
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 16 apri1e 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e, in particolare,
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e, in particolare, gli articoli 14 e 15;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1, 2, 3 e 11 della legge 3
maggio  1999,  n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui
non  sia  stato  possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di
personale    amministrativo,    tecnico   e   ausiliario,   personale
soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con
contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
    a)  supplenze  annuali,  per  la  copertura  dei  posti  vacanti,
disponibili   entro   la  data  del  31  dicembre,  e  che  rimangano
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
    b)   supplenze   temporanee   sino  al  termine  delle  attivita'
didattiche,   per  la  copertura  di  posti  non  vacanti,  di  fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico;
    c)  supplenze  temporanee, per ogni altra necessita' di supplenza
diversa  dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo
6.
  2. Il presente regolamento non si applica al personale appartenente
al  profilo  professionale  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi  che,  in  caso  di assenza, sono sostituiti secondo i
criteri e le modalita' stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.
  3.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le  graduatorie  di  cui  all'arti-colo  2;  per l'attribuzione delle
supplenze  temporanee  si  utilizzano  le graduatorie di circolo e di
istituto di cui all'articolo 5.
  4.  In  caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2
di  tutti  i  profili  professionali, ad esclusione dei collaboratori
scolastici,  o,  comunque,  in  carenza  di aspiranti interessati, le
relative  supplenze  annuali  e  temporanee  fino  al  termine  delle
attivita'  didattiche  vengono conferite utilizzando appositi elenchi
provinciali,  compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti nelle
previgenti   graduatorie   provinciali   per  il  conferimento  delle
supplenze  e  che  abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni
nelle  scuole  statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi
gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purche' abbiano
prestato  servizio  a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
anche  con  rapporto  di lavoro alle dipendenze degli enti locali per
almeno  trenta  giorni.  Per il conferimento di supplenze nel profilo
professionale  di  collaboratore  scolastico,  in caso di esaurimento
delle  graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie
provinciali  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo  587  del decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297, i dirigenti delle scuole ove si
verifica  la  disponibilita'  procedono  all'assunzione, ai sensi del
citato articolo 587, comma 1.
  5. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal
dirigente  dell'amministrazione scolastica competente per territorio,
nel  caso  di  utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2,
comma  1;  dal  dirigente  scolastico nel caso di utilizzazione delle
graduatorie di cui all'articolo 5.
  6.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno
dell'assunzione in servizio e termine:
    a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
    b)  per  le  supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche  il  giorno  annualmente  indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    c)  per  le  supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  7.   Le  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
didattiche  possono  essere  prorogate  oltre  tale  termine,  per il
periodo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle  relative
attivita',   nelle   scuole  interessate  ad  esami  di  stato  e  di
abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  di grado preparatorio,
qualora   non  sia  possibile  consentire  lo  svolgimento  di  dette
attivita'  mediante  l'impiego  del personale a tempo indeterminato o
supplente  annuale  in  servizio  presso  la  scuola  interessata, e,
comunque,  nei  casi  in  cui  siano  presenti situazioni che possano
pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio
          1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
          scolastico):
              "Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
          e  dei  posti  di insegnamento che risultino effettivamente
          vacanti  e  disponibili entro la data del 31 dicembre e che
          rimangano    prevedibilmente   tali   per   l'intero   anno
          scolastico,  qualora  non  sia  possibile provvedere con il
          personale   docente  di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali  o  mediante  l'utilizzazione  del personale in
          soprannumero,  e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
          gia'  assegnato  a  qualsiasi titolo personale di ruolo, si
          provvede  mediante il conferimento di supplenze annuali, in
          attesa  dell'espletamento  delle  procedure concorsuali per
          l'assunzione di personale docente di ruolo.
              2.  Alle  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento   non   vacanti   che   si  rendano  di  fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno  scolastico  si provvede mediante il conferimento
          di  supplenze  temporanee  fino  al termine delle attivita'
          didattiche.   Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
          supplenze   temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  per  la copertura delle ore di insegnamento che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
              3.  Nei  casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
          si provvede con supplenze temporanee.
              4.  I  posti  delle dotazioni organiche provinciali non
          possono  essere  coperti in nessun caso mediante assunzione
          di personale docente non di ruolo.
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista  dall'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, il Ministro della pubblica istruzione emana
          un  regolamento  per  la  disciplina del conferimento delle
          supplenze  annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
          cui ai commi seguenti.
              6.  Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
          supplenze   temporanee  sino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  si  utilizzano le graduatorie permanenti di cui
          all'art.  401  del testo unico, come sostituito dal comma 6
          dell'art. 1 della presente legge.
              7.  Per  il  conferimento delle supplenze temporanee di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto.  I  criteri,  le  modalita'  e  i  termini per la
          formazione  di  tali graduatorie sono improntati a principi
          di   semplificazione  e  snellimento  delle  procedure  con
          riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico degli
          aspiranti.
              8.  Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito  dal  comma  6 dell'art. 1 della presente legge,
          fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 40, comma 2, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
          alla  precedenza  assoluta nel conferimento delle supplenze
          temporanee  nelle  istituzioni  scolastiche  in  cui  hanno
          presentato   le  relative  domande.  Per  gli  istituti  di
          istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
          attribuita  limitatamente alle classi di concorso nella cui
          graduatoria permanente si e' inseriti.
              9.  I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
          l'accesso  all'insegnamento  nella  scuola elementare siano
          stati  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  ed  abbiano
          superato   la   prova  facoltativa  di  accertamento  della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari  provvedono all'insegnamento di una corrispondente
          lingua straniera.
              10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza   delle   esigenze   di  servizio.  La  relativa
          retribuzione  spetta  limitatamente  alla  durata effettiva
          delle supplenze medesime.
              11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  anche  al  personale  amministrativo, tecnico ed
          ausiliario (A.T.A.). Per il conferimento delle supplenze al
          personale  della  terza  qualifica  di  cui all'art. 51 del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          "Scuola  , pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.  207  del  5 settembre  1995,  si
          utilizzano  le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali per
          titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  altresi'  al  personale  docente ed A.T.A. delle
          Accademie e dei Conservatori.
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
          di  musica  di  Bolzano, le norme particolari in materia di
          conferimento  delle  supplenze adottate in attuazione dello
          statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
              14.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma  5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, commi 72 e 78 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              "72.    I   provveditori   agli   studi,   sulla   base
          dell'organico  complessivo fissato al comma 71, determinano
          l'organico  funzionale  di  ciascun  circolo  didattico  in
          relazione  al  numero  degli alunni, alla consistenza delle
          classi,  al  sostegno  necessario  per l'integrazione degli
          alunni  portatori  di  handicap,  alla  distribuzione delle
          scuole   sul   territorio   e   alle   relative  situazioni
          socio-ambientali, nonche' alla diffusione dell'insegnamento
          della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a
          tempo   pieno   espresse.   dall'utenza.  E'  garantita  la
          continuita'  del  sostegno  per  gli  alunni  portatori  di
          handicap.
              Le  modalita'  saranno  definite  previa contrattazione
          decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base
          dei  principi  generali di cui all'art. 128 del testo unico
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          deliberano,   nel   limite   delle   risorse  professionali
          disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione
          dell'attivita' didattica, ivi compresi l'insegnamento della
          lingua  straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario,
          la   sostituzione  dei  docenti  assenti  per  periodi  non
          superiori  a  cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso
          scolastico.  E' abrogato il comma 5 dell'art. 131 del testo
          unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297".
              "78.  I  capi  di istituto sono autorizzati a ricorrere
          alle   supplenze   brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi
          strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico
          e  dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
          flessibilita'  dell'organizzazione  dell'orario  didattico,
          alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
          servizio   nella   medesima   istituzione   scolastica.  Le
          eventuali  economie di gestione realizzate a fine esercizio
          in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
          nel   successivo   esercizio  per  soddisfare  esigenze  di
          funzionamento  amministrativo  e  didattico e per eventuali
          esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  14  e 15 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275  (Regolamento  recante  norme  in  materia di autonomia
          delle  istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) :
              "Art.  14  (Attribuzione  di  funzioni alle istituzioni
          scolasriche).  -  1. A decorrere dal 1o settembre 2000 alle
          istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di
          competenza   dell'amministrazione   centrale  e  periferica
          relative  alla  carriera  scolastica  e al rapporto con gli
          alunni,  all'amministrazione e alla gestione del patrimonio
          e  delle  risorse  e  allo stato giuridico ed economico del
          personale  non  riservate,  in  base all'art. 15 o ad altre
          specifiche  disposizioni,  all'amministrazione  centrale  e
          periferica.  Per  l'esercizio  delle funzioni connesse alle
          competenze  escluse  di  cui  all'art. 15 e a quelle di cui
          all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          le    istituzioni   scolastiche   utilizzano   il   sistema
          informativo   del   Ministero  della  pubblica  istruzione.
          Restano   ferme   le  attribuzioni  gia'  rientranti  nella
          competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
          presente regolamento.
              2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
          a  tutti  gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
          degli   alunni   e   disciplinano,   nel   rispetto   della
          legislazione  vigente,  le  iscrizioni,  le  frequenze,  le
          certificazioni,   la  documentazione,  la  valutazione,  il
          riconoscimento  degli studi compiuti in Italia e all'estero
          ai   fini  della  prosecuzione  degli  studi  medesimi,  la
          valutazione    dei   crediti   e   debiti   formativi,   la
          partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
          realizzazione  di  scambi educativi internazionali. A norma
          dell'art.  4  del  regolamento  recante  lo  statuto  delle
          studentesse  e  degli  studenti  della  scuola  secondaria,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano
          il regolamento di disciplina degli alunni.
              3.   Per   quanto   attiene  all'amministrazione,  alla
          gestione  del  bilancio  e  dei  beni  e  alle modalita' di
          definizione  e  di  stipula  dei  contratti  di prestazione
          d'opera   di   cui   all'art.  40,  comma  1,  della  legge
          27 dicembre   1997,  n.  449,  le  istituzioni  scolastiche
          provvedono   in   conformita'   a   quanto   stabilito  dal
          regolamento  di  contabilita' di cui all'art. 21, commi 1 e
          14,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere
          deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello
          Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita'
          e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario.
          Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della
          capacita'  negoziale  e ogni adempimento contabile relativo
          allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche'
          modalita'  e  procedure  per il controllo dei bilanci della
          gestione e dei costi.
              4.  Le  istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
          amministrativi  e contabili tenendo conto del nuovo assetto
          istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti
          ad  esse  affidati,  per  garantire  all'utenza un efficace
          servizio.
              Assicurano comunque modalita' organizzative particolari
          per  le  scuole  articolate  in  piu'  sedi. Le istituzioni
          scolastiche  concorrono,  altresi',  anche  con  iniziative
          autonome,   alla   specifica  formazione  e  aggiornamento,
          culturale   e  professionale  del  relativo  personale  per
          corrispondere   alle   esigenze   derivanti   dal  presente
          regolamento.
              5.   Alle   istituzioni   scolastiche  sono  attribuite
          competenze  in  materia di articolazione territoriale della
          scuola.  Tali  competenze sono esercitate a norma dell'art.
          4,  comma  2,  del  regolamento  approvato  con decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
              6.   Sono   abolite   tutte   le  autorizzazioni  e  le
          approvazioni   concernenti   le  funzioni  attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art.  15. Ove allo scadere del termine di cui al comma
          1   non   sia  stato  ancora  adottato  il  regolamento  di
          contabilita'  di  cui  al  comma  3,  nelle  more della sua
          adozione   alle   istituzioni   scolastiche   seguitano  ad
          applicarsi  gli  articoli  26,  27, 28 e 29 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
              7.   I   provvedimenti   adottati   dalle   istituzioni
          scolastiche,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni in
          materia  di  disciplina  del  personale  e  degli studenti,
          divengono  definitivi  il  quindicesimo  giorno  dalla data
          della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
          termine,  chiunque  abbia  interesse  puo' proporre reclamo
          all'organo  che  ha  adottato l'atto, che deve pronunciarsi
          sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
          quale   l'atto   diviene  definitivo.  Gli  atti  divengono
          altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo".
              "Art.  15  (Competenze  escluse).  -  1.  Sono  escluse
          dall'attribuzione  alle istituzioni scolastiche le seguenti
          funzioni  in  materia  di  personale,  il  cui esercizio e'
          legato  ad  un  ambito territoriale piu' ampio di quello di
          competenza   della  singola  istituzione,  ovvero  richiede
          garanzie   particolari   in  relazione  alla  tutela  della
          liberta' di insegnamento:
                a) formazione  delle  graduatorie permanenti riferite
          ad  ambiti  territoriali piu' vasti di quelli della singola
          istituzione scolastica;
                b) reclutamento      del      personale      docente,
          amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato;
                c) mobilita'  esterna  alle istituzioni scolastiche e
          utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale
          di istituto;
                d) autorizzazioni  per utilizzazioni ed esoneri per i
          quali  sia  previsto  un  contingente  nazionale;  comandi,
          utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
                e) riconoscimento  di  titoli di studio esteri, fatto
          salvo quanto previvisto nell'art. 14, comma 2.
              2.  Resta  ferma  la  normativa  vigente  in materia di
          provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  del  personale
          docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".

          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 della
          legge  3 maggio  1999,  n.  124,  si  vedano  le  note alle
          premesse.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  587  del  decreto
          legislativo  16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) :
              "Art.  587 (Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale
          del  lavoro). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della
          legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
          nel  caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali
          per  cui  non  sia  richiesto un titolo di studio superiore
          alla   scuola   dell'obbligo,  si  applicano  al  personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario.
              2.  Il  comma  1 si applica soltanto dopo l'esaurimento
          delle  graduatorie permanenti compilate per il conferimento
          delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581".