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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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  • Articoli
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO I
    DEFINIZIONI E OGGETTO
  • 1
  • 2
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO II
    AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
    SVILUPPO
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO III
    CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO IV
    DISCIPLINA TRANSITORIA
  • 12
  • orig.
  • 13
  • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
    CAPO I
    ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
    CAPO I
    ABROGAZIONI
  • 17
Testo in vigore dal:  25-8-1999

Art. 15

(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14. comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.