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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000, n. 414

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 2-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  15,  concernente  regolamento recante norme per la concessione di
premi  agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita'
ecclesiali;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 4, comma 11, della citata legge
n.  1213  del  1965,  che introduce la definizione di "film d'essai",
intendendosi   per  tale  "l'opera  filmica,  italiana  o  straniera,
riconosciuta  ai  sensi  della  presente legge, di particolare valore
artistico,  culturale  e  tecnico,  o  espressione  di cinematografia
nazionale  meno  conosciuta,  che  contribuisce alla diffusione della
cultura  cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di
espressione non affermate in Italia";
  Rilevato  che  il citato articolo 4, comma 11, attribuisce altresi'
la  qualifica  di "film d'essai" ai film ammessi al fondo di garanzia
ed  ai  film  di  archivio, distribuiti dalla cineteca nazionale e da
altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato;
  Considerato che occorre determinare i criteri per il riconoscimento
della qualifica di "film d'essai", fuori dai casi gia' previsti dalla
legge,  nonche' adottare misure di adeguamento della regolamentazione
vigente alle innovazioni normative sopravvenute;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  emanare una nuova regolamentazione
della materia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 novembre 2000;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Film d'essai
  1.  La  qualifica  di film d'essai e' attribuita ai film italiani e
stranieri  di  particolare  valore  artistico,  culturale e tecnico o
espressione   di   cinematografie   nazionali  meno  conosciute,  che
contribuiscono  alla  diffusione della cultura cinematografica e alla
conoscenza  di  contenuti  e tecniche di espressione non affermate in
Italia.
  2. La qualifica di film d'essai e' automaticamente attribuita:
    a)  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 11, della legge 4 novembre
1965,  n.  1213, di seguito definita "legge n. 1213", ai film ammessi
al  fondo  di  garanzia,  di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14
gennaio  1994,  n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
marzo 1994, n. 153, nonche' ai film di interesse culturale nazionale,
di  cui  all'articolo  4, comma 5, della legge n. 1213, ancorche' non
abbiano beneficiato del fondo di garanzia;
    b)  ai  film  d'archivio,  distribuiti dalla Cineteca nazionale e
dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da
almeno  tre  anni con carattere di continuita' ed a condizione che la
loro  prima  proiezione  in  pubblico sia avvenuta da non meno di tre
anni;
    c)  ai  film che abbiano ricevuto l'attestato di qualita', di cui
all'articolo  9  della  legge  n.  1213, o che siano stati presentati
ufficialmente   in  festival  o  manifestazioni  cinematografiche  di
particolare  prestigio,  previamente  identificati  dalla Commissione
consultiva per il cinema.
  3.  Ai  fini  del  comma  1,  per  opere  filmiche  espressione  di
cinematografie  nazionali  meno  conosciute,  si  intendono  le opere
filmiche  dei  Paesi  che  nella  piu' recente rilevazione statistica
della  Societa'  italiana  degli  autori  ed editori, ovvero in altra
rilevazione   previamente   stabilita   con   decreto  del  capo  del
Dipartimento  dello  spettacolo,  si  collocano oltre il quarto posto
nella  graduatoria  dei  Paesi  dai  quali  i film in circolazione in
Italia vengono importati.
  4.  Fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  2,  il  produttore  o  il
distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film
d'essai",  presenta  a  tal fine domanda all'atto della presentazione
del  film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica.
La  Commissione  consultiva  per  il cinema esprime il proprio parere
entro  sessanta  giorni  dalla  domanda, tenendo conto, ai fini delle
proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival
o  manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio
o  della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival
o manifestazioni internazionali anche non competitive.
  5.   Ai  fini  dell'espressione  del  parere,  i  componenti  della
Commissione  consultiva  per il cinema possono procedere alla visione
del  film ovvero dichiarare a verbale di aver gia' visionato l'opera,
anche privatamente.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana,   pubblicata  nell'edizione  straordinaria  della
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27
          dicembre 1947, dispone:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) soppressa".
              - La  legge  4  novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia",  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1997,  n.  15,  recante  "Regolamento  recante norme per la
          concessione  di  premi  agli esercenti delle sale d'essai e
          delle  sale  delle comunita' ecclesiali", e' pubblicato nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  10
          febbraio 1997, n. 33.
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo  1997, n. 59" e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
              - L'art.  4  della  legge  4  novembre  1965,  n. 1213,
          dispone:
              "Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
          1. Ai fini della presente legge, per "film o "opera filmica
          si   intende   lo  spettacolo  realizzato  su  supporti  di
          qualsiasi     natura,    con    contenuto    narrativo    o
          documentaristico,  purche'  opera  dell'ingegno,  ai  sensi
          della   disciplina   del  diritto  d'autore,  destinato  al
          pubblico,  prioritariamente nella sala cinematografica, dal
          titolare dei diritti di utilizzazione.
              2.  Ai  fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla
          presente   legge,   le  componenti  artistiche  e  tecniche
          dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
                a) regista italiano;
                b) autore    del    soggetto    italiano   o   autori
          in maggioranza italiani;
                c) sceneggiatore     italiano     o     sceneggiatori
          in maggioranza italiani;
                d) interpreti principali in maggioranza italiani;
                e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
                f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
                g) direttore della fotografia italiano;
                h) montatore italiano;
                i) autore della musica italiano;
                l) scenografo italiano;
                m) costumista italiano;
                n) troupe italiana;
                o) riprese   in   esterni   ed   interni   effettuate
          in maggioranza in Italia;
                p) uso di industrie tecniche italiane;
                q) uso di teatri di posa italiani.
              3.  Per  quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2
          possono  essere  concesse  deroghe, per ragioni artistiche,
          con   provvedimento   del   capo   del  Dipartimento  dello
          spettacolo.
              4.  Per "film lungometraggio di produzione nazionale si
          intende   il   film   di   durata  superiore  a  75  minuti
          postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese
          produttrici  nazionali  con  troupe  italiana, che presenti
          complessivamente  almeno  due  delle  componenti  di cui al
          comma  2,  lettere a), b) e c), due delle componenti di cui
          alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle
          lettere  g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui
          alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
              5.  Per  "film  lungometraggio  di  interesse culturale
          nazionale  si  intende  il  film  di  durata superiore a 75
          minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da
          imprese  produttrici  nazionali,  che abbia il regista e lo
          sceneggiatore  italiano,  l'autore  del soggetto italiano o
          in maggioranza  italiani,  la maggioranza  degli interpreti
          principali,  i  tre  quarti degli interpreti secondari, che
          utilizzino  la  lingua  italiana  sia per la ripresa sonora
          diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe
          italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle
          lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle
          lettere  o),  p)  e  q) del comma 2 e che corrisponda ad un
          interesse  culturale  nazionale in quanto oltre ad adeguati
          requisiti  di  idoneita'  tecnica,  presenti  significative
          qualita'   artistiche  e  culturali  o  spettacolari  senza
          pregiudizio della liberta' di espressione.
              6.  Per  "film di animazione si intende l'opera filmica
          di   lungo   e   cortometraggio,   realizzata   da  imprese
          produttrici  nazionali  con  immagini  animate per mezzo di
          ogni  tipo  di tecnica e di supporto. Ai film di animazione
          si   applicano,   qualora   siano   presenti   le  relative
          componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
              7.  Per  "cortometraggio  si  intende  l'opera filmica,
          realizzata  da  imprese  produttrici nazionali, a contenuto
          narrativo  o documentaristico, con esclusione di quelle con
          finalita'   anche  parzialmente  pubblicitarie,  di  durata
          inferiore  a  75  minuti.  Ai  cortometraggi  si applicano,
          qualora   siano   presenti   le   relative  componenti,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  4 e 5. In deroga a quanto
          previsto  dal comma 1, su parere della commissione centrale
          per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica
          di  interesse  culturale nazionale anche ai cortometraggi a
          contenuto  documentaristico  non prioritariamente destinati
          alla sala.
              8.  Per  "film  in coproduzione o "compartecipazione si
          intende  l'opera  filmica  prodotta  in  comune  da imprese
          italiane  e straniere, anche in deroga alle disposizioni di
          cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art.
          19.
              9.  I  film  che abbiano i requisiti di cui al presente
          articolo    vengono    iscritti,   all'atto   del   formale
          provvedimento   di   riconoscimento   di  nazionalita',  in
          appositi,  separati  elenchi  istituiti  presso  gli uffici
          dell'autorita'  competente  in materia di spettacolo. A tal
          fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro
          novanta  giorni dalla data di prima proiezione in pubblico,
          accertata  dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze
          di  ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti
          necessari  a  comprovare  la  sussistenza  dei requisiti di
          legge.
              10.  Per  "sala  cinematografica  si  intende qualunque
          spazio,  al  chiuso  o  all'aperto, con uno o pi'u schermi,
          autorizzato  ai  sensi  della  presente  legge  e adibito a
          pubblico  spettacolo  cinematografico. Per "sala d'essai si
          intende  la  sala  cinematografica  il  cui  titolare,  con
          dichiarazione  resa  all'autorita' competente in materia di
          spettacolo,  si  impegna per un periodo non inferiore a due
          anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse
          culturale  nazionale  per almeno il 70 per cento dei giorni
          di  effettiva  programmazione  cinematografica  annuale. La
          quota  di  programmazione e' ridotta al 50 per cento per le
          sale  ubicate  in comuni con popolazione inferiore a 40.000
          abitanti.  All'interno delle suddette quote almeno la meta'
          dei  giorni  di  programmazione  deve essere riservata alla
          programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei
          Paesi  della  Comunita'  europea. Per "sale delle comunita'
          ecclesiali  si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui
          licenza    di   esercizio   siano   rilasciati   a   legali
          rappresentanti    di    istituzioni   o   enti   ecclesiali
          riconosciuti   dallo   Stato,  che  svolgano  attivita'  di
          formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino
          film   secondo   le  indicazioni  dell'autorita'  religiosa
          competente in campo nazionale.
              11.  Per  "film  d'essai  si  intende  l'opera  filmica
          italiana  o straniera, riconosciuta ai sensi della presente
          legge,   di   particolare  valore  artistico,  culturale  e
          tecnico,  o  espressione  di  cinematografie nazionali meno
          conosciute,  che contribuisca alla diffusione della cultura
          cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di
          espressione  non  affermate  in  Italia.  I film ammessi al
          fondo  di  garanzia  di  cui  all'art. 16 del decreto-legge
          14 gennaio  1994,  n. 26, assumono automaticamente anche la
          qualifica di "film d'essai . I film d'archivio, distribuiti
          dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche
          o  private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film
          d'essai.
              12.   Per   impresa  nazionale  "di  produzione  o  "di
          distribuzione  o  "di  esportazione  si intende l'impresa o
          societa'     cinematografica,    con    capitale    sociale
          in maggioranza   italiano,  con  sede  legale  e  domicilio
          fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga
          in  Italia  la maggior  parte  della  sua  attivita'  e sia
          titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera
          filmica.  Per  "impresa nazionale di esercizio e "industria
          tecnica   nazionale   si   intende   l'impresa  o  societa'
          cinematografica   con   capitale   sociale   in maggioranza
          italiano,  con  sede legale e domicilio fiscale in Italia e
          con   amministratori   italiani,   che   svolga  in  Italia
          la maggior parte della sua attivita'.
              12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento
          della  nazionalita'  italiana,  per  i  casi  previsti  dal
          presente  articolo,  e' attestata dal legale rappresentante
          dell'impresa  produttrice,  mediante dichiarazione resa, ai
          sensi  dell'art.  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e
          successive  modificazioni e integrazioni. La ricevuta della
          presentazione  della  dichiarazione  presso il Dipartimento
          dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita'
          italiana".
          Note all'art 1:
              - Per  il testo dell'art. 4, commi 5 e 11 della legge 4
          novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.
              - L'art.  16  del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
          recante:   "Interventi   urgenti  in  favore  del  cinema",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12, e convertito in legge con
          modificazioni,  dall'art.  1, della legge 1o marzo 1994, n.
          153,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55, dispone:
              "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero
          gli  enti  creditizi  di  cui  all'art.  27  della  legge 4
          novembre  1965,  n.  1213, e' istituito un fondo denominato
          "Fondo  di  garanzia  ,  che  ha  lo scopo di garantire gli
          investimenti   promossi   dalle   imprese  cinematografiche
          nazionali   nella   produzione,   nella   distribuzione   e
          nell'esportazione  di  film di lungometraggio dichiarati di
          interesse  culturale nazionale, e di quelli di cui all'art.
          28 della medesima legge.
              2. (Abrogato).
              3.  La  garanzia  assiste  i  mutui  contratti  con  la
          societa'  concessionaria  ovvero  con gli enti creditizi di
          cui   al  citato  art.  27,  da  imprese  italiane  per  la
          produzione,  la  distribuzione  e l'esportazione di film di
          cui  al comma l, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
          cento  del  mutuo  stesso  per  quanto  riguarda  i film di
          interesse  culturale nazionale e al 90 per cento per i film
          di  cui  al  citato  art.  28.  La  garanzia  opera  in via
          sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
              4.  Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di
          garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione
          del  mutuo  vanno  in  aumento  della  quota  del  fondo di
          intervento.
              5.  L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
          concerto  con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, le modalita' di gestione del
          fondo  di  garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
          devono  attenersi le imprese per evidenziare i risultati di
          gestione  e  di operativita' riferiti alla produzione, alla
          distribuzione  ed  all'esportazione  dei  film  per  cui si
          richiede   l'intervento   del   fondo   di   garanzia;   la
          documentazione  contabile  relativa alle anzidette gestioni
          deve   essere   verificata   da   parte   di   societa'  di
          certificazione e revisione legalmente riconosciute.
              5-bis.  Nel  caso  in cui il mutuo a tasso agevolato e'
          concesso  dalla  societa'  concessionaria non si applica il
          comma  2  e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
          ammortizzato,  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 17,
          comma 6-bis".
              - L'art.  9  della  legge  4  novembre  1965,  n. 1213,
          recante:  "Nuovo  ordinamento  dei  provvedimenti  a favore
          della cinematografia", dispone:
              "Art.   9  (Premi  di  qualita').  -  Ai  lungometraggi
          nazionali  ai  quali  sia  stato  rilasciato l'attestato di
          qualita'  previsto  dall'art. 8 e che risultino, secondo le
          segnalazioni   della   SIAE,   essere   stati  regolarmente
          programmati  in  pubblico,  e'  assegnato  un premio il cui
          ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita'
          competente in materia di spettacolo.
              Tale  premio  sara'  cosi ripartito: il 71 per cento al
          produttore;  il  10  per  cento  al regista; il 3 per cento
          all'autore  del  soggetto;  il 7 per cento all'autore della
          sceneggiatura;  il  2  per  cento  all'autore  del commento
          musicale;  il 3 per cento al direttore della fotografia; il
          2  per  cento all'autore della scenografia e il 2 per cento
          all'autore del montaggio.
              Agli  esercenti  di  sale cinematografiche e' concesso,
          per  la  programmazione  dei  films,  ai  quali  sia  stato
          rilasciato  l'attestato  di  qualita' un abbuono del 25 per
          cento  dei  diritti  erariali introitati, a norma di legge.
          Tale  abbuono  e'  cumulabile con quelli previsti dall'art.
          6".
          Note all'art 2:
              - L'art.  45,  primo  comma,  lettera c), della legge 4
          novembre 1965,  n.  1213,  recante:  "Nuovo ordinamento dei
          provvedimenti a favore della cinematografia", dispone:
              "Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera'
          annualmente  la  somma  di  lire  un  miliardo 470 milioni,
          sentito   il  parere  della  Commissione  centrale  per  la
          cinematografia:
                a) (omissis);
                b) (omissis);
                c) per  la  concessione di premi agli esercenti delle
          sale  d'essai  e  delle  sale delle comunita' ecclesiali in
          base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
          programmazione    complessiva   di   film   italiani,   con
          particolare  riguardo per le sale situate nelle zone urbane
          periferiche e in piccoli e medi comuni".
              - Per  il  testo  dell'art.  4, comma 10, della legge 4
          novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.
              - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme",  e'  pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,  n.  403,  recante:  "Regolamento di attuazione degli
          articoli  1,  2  e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
          materia    di    semplificazione    delle    certificazioni
          amministrative",  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1998, n. 275.