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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26

Interventi urgenti in favore del cinema.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1994, n. 153 (in G.U. 08/03/1994, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2001)
Testo in vigore dal:  5-2-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492))
.
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.
5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
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5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.
))