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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49 (in G.U. 12/03/2001, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  12-1-2001 al: 12-3-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio
1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneità degli impianti stessi.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.
3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.