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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2000, n. 403

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 5-8-2004
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                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                AGRICOLE E FORESTALI di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30,  recante  "Disciplina  della
riproduzione animale"; 
  Vista la legge  3  agosto  1999,  n.  280,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni"  alla  suddetta  legge,  anche  in   attuazione   della
direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994; 
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172,  regolamento
di esecuzione della predetta legge; 
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, con il  quale
sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto; 
  Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di  applicazione
del citato regolamento sono  emerse  alcune  problematiche  legate  a
mutamenti verificatisi nel settore della  riproduzione  animale,  sia
sotto   il   profilo   normativo,   che   tecnico-scientifico,    che
organizzativo; 
  Considerate al riguardo anche le molteplici  proposte  di  modifica
richieste dalle regioni e province autonome; 
  Ritenuta quindi la necessita'  di  modificare  il  testo  del  gia'
citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.  30,
ed  in  particolare,  in  considerazione   della   copiosita'   delle
variazioni  di  sostituire  l'intero  testo  normativo  al  fine   di
permettere una piu' agevole applicazione e consultazione; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 8 della  legge  15  gennaio  1991,  n.  30,  che  nella
riunione del 25 maggio 1999, ha espresso parere favorevole; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30  agosto
1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
      Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi 
  1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito  alla  monta
naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del  libro
genealogico o del registro anagrafico della razza di  appartenenza  o
in  un  registro  di  suini  riproduttori  ibridi.  L'iscrizione   e'
attestata  dal  certificato  genealogico  o  anagrafico,   rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o
registri; 
    b) essere identificato, qualora  trattasi  di  bovini,  bufalini,
ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,  n.  317,  e
qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio
o altro mezzo idoneo  stabilito  dalle  norme  del  competente  libro
genealogico o registro anagrafico. 
  2. In applicazione a quanto  stabilito  all'articolo  5,  comma  2,
lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni  non
iscritti a libri  genealogici  o  registri  ufficialmente  istituiti,
devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale,
essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni  e  dalle
provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominate
regioni, che li hanno autorizzati. 
  3. Per la specie equina la monta naturale privata e' regolata dalle
stesse norme che disciplinano  la  monta  naturale  pubblica  di  cui
all'articolo 2. 
 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004,  n.  283
(in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che  non  spetta  allo
Stato disciplinare, con  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione
del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio  1991,  n.
30, concernente disciplina della riproduzione  animale»,  la  materia
della riproduzione animale nelle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Annulla, per quanto di ragione, il predetto  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".