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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2000, n. 403

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
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Testo in vigore dal:  23-1-2001 al: 4-8-2004
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante "Modifiche ed integrazioni" alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto;
Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di applicazione del citato regolamento sono emerse alcune problematiche legate a mutamenti verificatisi nel settore della riproduzione animale, sia sotto il profilo normativo, che tecnico-scientifico, che organizzativo;
Considerate al riguardo anche le molteplici proposte di modifica richieste dalle regioni e province autonome;
Ritenuta quindi la necessità di modificare il testo del già citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed in particolare, in considerazione della copiosità delle variazioni di sostituire l'intero testo normativo al fine di permettere una più agevole applicazione e consultazione;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, che nella riunione del 25 maggio 1999, ha espresso parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi
1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico.
2. In applicazione a quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati.
3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicatò è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.
Note alle premesse:
- Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30, vedi nota al titolo.
- La legge 3 agosto 1999, n. 280 in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1999, reca "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale , anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994".
- Il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1994, reca: "Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale".
- Il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 1998, reca: "Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale , adottato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172".
- Il testo vigente dell'art. 8 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:
"Art. 8. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:
a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;
b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardante la riproduzione animale;
d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 ("Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali" in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno l996):
"Art. 4 (Identificazione degli animali). - 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II, III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.
4. Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 2 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1999, n. 280:
"Art. 5 - 1. (Omissis).
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:
a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina, nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico".