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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 393

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 27 (in G.U. 01/03/2001, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-2000 al: 1-3-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento degli programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron e la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, nonché di autorizzare la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla predetta risoluzione dell'ONU;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001.
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno - 30 novembre 2000.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia;
4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.