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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n. 392

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (in G.U. 01/03/2001, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal: 31-12-2000
al: 1-3-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  enti  locali,  volte in particolare ad
assicurare   congrui   finanziamenti  per  fronteggiare  le  esigenze
funzionali  verificatesi  nel  corrente  anno  e  che necessariamente
devono  essere definiti entro il 31 dicembre 2000, al fine di evitare
situazioni di dissesto con conseguenti maggiori oneri per l'erario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Disposizioni in materia di finanza locale
  1. Per garantire la funzionalita' degli enti locali interessati, il
contributo  di  cui  all'articolo  3,  comma  9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito alle province ed
ai  comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno
2000  e  lire  49.969  milioni  per  l'anno  2001,  da  ripartire  in
proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.
  2.  A  favore  dei  comuni  destinatari  del finanziamento previsto
dall'articolo  31,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
attribuito  un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri
previsti  dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno
2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.
  3. Per gli anni 2000 e 2001 alle province del Verbano-Cusio-Ossola,
di  Vercelli, di Novara e di Biella e' attribuito un contributo annuo
complessivo  di  lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento
in  relazione  al  territorio e per il 40 per cento in relazione alla
popolazione.
  4.  All'articolo  154  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  il  comma  7  e' sostituito dal seguente: "7. Ai componenti
dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese
previsti  per  i  componenti  della  commissione per la finanza e gli
organici  degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene
sul  medesimo  capitolo  di spesa relativo alla citata commissione. I
rimborsi  competono  anche per la partecipazione ad attivita' esterne
di    studio,   di   divulgazione   ed   approfondimento   rientranti
nell'attivita'    istituzionale    dell'Osservatorio.   Il   Ministro
dell'interno  puo'  affidare,  nell'anno 2000 ed entro la complessiva
spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la
redazione  di studi e lavori monografici, determinando il compenso in
relazione   alla   complessita'   dell'incarico   ed   ai   risultati
conseguiti.".
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato
in  lire  71.953 milioni per l'anno 2000 e in lire 67.091 milioni per
l'anno  2001,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, allo scopo utilizzando,
quanto  a  lire  15.351  milioni  per  l'anno  2000, l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per
l'anno  2000  e lire 67.091 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
  6.  L'articolo  22,  comma  6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995
ovvero,  se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di
cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni,  e'  mantenuto  l'intervento  finanziario  dello Stato
previsto  dal  medesimo  articolo  12  della  legge  n. 730 del 1986.
All'onere  derivante  dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-  2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  7.  Sino  all'anno  precedente  all'applicazione  della tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo
49  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive
modificazioni,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.