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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2000, n. 387

Regolamento recante norme per la diversificazione dei sistemi di riscossione dell'abbonamento alle radioaudizioni, a norma dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-1-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente  la  disciplina  degli
abbonamenti alle radiodiffusioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  16  dicembre  1953,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1954, con il
quale e' stato  attribuito  all'Ufficio  registro  abbonamenti  radio
(U.R.A.R.)  di  Torino  l'amministrazione  degli   abbonamenti   alle
radiodiffusioni televisive per tutto il territorio nazionale; 
  Vista la nota al n. 36 della tabella A, parte seconda,  annessa  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni,   istitutivo   dell'imposta   sul   valore
aggiunto; 
  Visto l'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente  la  disciplina
delle  tasse  sulle  concessioni  governative,  come  successivamente
modificata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988,  n.
367,  con  il  quale  e'   stato   affidato   in   concessione   alla
RAI-Radiotelevisione italiana il servizio delle radiodiffusioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  23  dicembre  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, che ha
approvato  la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  finanze  e  la
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,  per  la  regolamentazione  dei
rapporti relativi  alla  gestione  dei  canoni  di  abbonamento  alle
radiodiffusioni; 
  Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237, il quale dispone che la riscossione dei canoni di abbonamento
alla  radiotelevisione,   delle   relative   tasse   di   concessione
governativa, imposta  sul  valore  aggiunto,  sanzioni,  interessi  e
diritti e' effettuata mediante versamento su apposito conto  corrente
postale  intestato  all'ufficio  del  registro  abbonamenti  radio  e
televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di  tesoreria
provinciale dello Stato di Torino; 
  Visto l'articolo 24, comma 39, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, il quale ha previsto, tra l'altro, che il pagamento dei  tributi
e delle altre entrate puo' essere effettuato  anche  con  sistemi  di
pagamento diversi dal contante; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, il quale stabilisce che ai fini della  semplificazione  e  della
razionalizzazione  delle  procedure   di   attuazione   delle   norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  16  dicembre  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  304  del  31  dicembre  1998,
concernente la determinazione della misura dei canoni di  abbonamento
alle radiodiffusioni; 
  Ritenuta l'opportunita' di agevolare e semplificare gli adempimenti
dei contribuenti  per  quanto  riguarda  l'operazione  di  versamento
spontaneo del canone di abbonamento alla televisione e della relativa
tassa di concessione governativa, dell'imposta sul  valore  aggiunto,
nonche' degli eventuali interessi, diritti  e  sanzioni,  consentendo
l'utilizzazione di  ulteriori  modalita'  di  pagamento,  rispetto  a
quella prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 237; 
  Considerato che  il  fine  di  cui  sopra  puo'  essere  conseguito
prevedendo l'effettuazione del pagamento  presso  soggetti,  quali  i
concessionari del servizio di riscossione, il sistema  bancario  e  i
tabaccai titolari di punti di raccolta del giuoco del  lotto,  dotati
di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento telematico  con
caratteristiche intrinseche di sicurezza; 
  Tenuto conto delle  esigenze  generali  dei  contribuenti  e  delle
esigenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere della Commissione consultiva per la riscossione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
reso nell'adunanza del 26 ottobre 1999; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso con nota n. 9091 del 21 dicembre 1999; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2000; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2000; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 

 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
         Pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo 
  1. Il pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo, relativi
al  servizio  pubblico  in  concessione,  della  relativa  tassa   di
concessione governativa, dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'
degli  eventuali  interessi,  diritti   e   sanzioni,   puo'   essere
effettuato, oltre che presso  le  agenzie  postali,  anche  presso  i
concessionari del servizio di riscossione, le  banche  o  i  tabaccai
titolari dei punti di raccolta del gioco del lotto.