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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  9-6-2001
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Art. 6

Commissione consultiva
((
1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresì, a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.
))
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza è disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.
5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.