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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000, n. 377

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 2-1-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  27, comma 7, della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare
le   spedizioni  di  libri,  giornali  e  periodici  e  pubblicazioni
informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro;
  Visto  il  comma  2 dello stesso articolo che prevede che con uno o
piu'  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  sono  stabiliti  i requisiti dei soggetti beneficiari del
contributo  diretto  di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti
editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e
le modalita' per usufruirne;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Destinatari del contributo
  1.   Possono   accedere   al  contributo  diretto  introdotto,  con
decorrenza  dal  1o  ottobre  2000,  dall'articolo 41, comma 1, della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, come modificato dall'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di
giornali  e  periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1,
comma  6,  lettera  a),  n.  5),  della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ovvero  al registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni,  le  imprese  editrici  di libri,
nonche'  le  associazioni  ed  organizzazioni senza fini di lucro. Si
intendono  per  associazioni  ed  organizzazioni  senza fini di lucro
quelle  di  cui  all'articolo  10  del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto  1991,  n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
ai  sensi  dell'articolo  28  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e
religiosi, gli enti ecclesiatici.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 41 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
              "Art.   41   (Tariffe  postali  agevolate).  -  1.  Con
          decorrenza  dal  1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie
          per  le  spedizioni  postali  di  cui all'art. 2, comma 20,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e
          20  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
          Dalla  medesima  data  e' introdotto un contributo diretto,
          volto ad agevolare le spedizioni postali di:
                a) libri;
                b) giornali  e  periodici di cui al registro previsto
          dall'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  5), della legge
          31 luglio 1997, n. 249;
                c) pubblicazioni   informative   di  associazioni  ed
          organizzazioni senza fini di lucro.
              2.  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, da emanare entro 1o ottobre 1999, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono  stabiliti i requisiti dei
          soggetti  che possono beneficiare del contributo diretto di
          cui   al  comma  1,  privilegiando  le  associazioni  e  le
          organizzazioni  senza fini di lucro e l'editoria minore, le
          caratteristiche   dei   prodotti   editoriali  oggetto  del
          beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
          per  usufruirne.  Per  le imprese che editano i prodotti di
          cui  al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi
          di  lire  annui,  i  citati  decreti  dovranno prevedere le
          modalita'  per gli eventuali anticipi da richiedere fino al
          50   per   cento   del   contributo  spettante  per  l'anno
          precedente.  Per  tali  imprese  l'erogazione  dei restanti
          contributi   avviene  entro  i  tre  mesi  successivi  alle
          relative richieste.
              3.  Per  le  finalita'  di cui alle lettere a) e b) del
          comma  1  e' autorizzata una spesa non superiore a lire 400
          miliardi  per  l'anno  2000  e  non  superiore  a  lire 350
          miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in
          un  fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  volto  a  riallocare gli stanziamenti vigenti a
          favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla
          lettera  c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100
          miliardi  per  l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno
          2001.
              4.  I  rimborsi  a favore della societa' Poste italiane
          S.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria, previsti
          dai commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549, e dal comma 20, dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono
          effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono
          conservati  in  bilancio sino all'erogazione, sulla base di
          una  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio rilasciata
          dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta
          puntuale  applicazione delle riduzioni previste dalle norme
          indicate.
              5.   Relativamente  ai  rimborsi  per  l'anno  1999  la
          societa' Poste italiane S.p.a. fornisce, entro il 31 maggio
          1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e
          sui  soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999.
          Il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  entro  il
          1o luglio   1999,   invia   alle   competenti   commissioni
          parlamentari  una  relazione  sullo  stato  delle  predette
          agevolazioni.
              6.  All'alinea  del  comma  10  dell'art. 3 della legge
          7 agosto   1990,  n.  250,  come  sostituito  dal  comma  2
          dell'art.  2  della  legge  11 luglio 1998, n. 224, dopo le
          parole:  "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite
          le  seguenti:  "a quella data" e sono soppresse le seguenti
          parole:  "e  per  i  quali  le  societa'  editrici  abbiano
          presentato domanda per l'anno 1997".
              7.  Al  comma  15-bis  dell'art. 3 della legge 7 agosto
          1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) al  primo periodo, dopo le parole: "e' corrisposto
          un  importo  pari  al 50 per cento dei contributi di cui ai
          commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";
                b) al  secondo  periodo,  le  parole:  "della residua
          documentazione  prevista"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "della documentazione richiesta all'editore".
          Note alle premesse:
              Il  testo  dell'art.  41,  commi  1 e 2, della legge 23
          dicembre 1998, n. 448, e' riportato nelle note al titolo.
              -   Il   testo  dell'art.  27,  comma  7,  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente:
              "7.  Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16,
          comma  3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
          termini  di  cui  all'art.  41,  commi  1  e 2, della legge
          23 dicembre  1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente,
          al  1o ottobre  2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente,
          le  autorizzazioni  di  spesa  di cui all'art. 41, comma 3,
          della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a
          decorrere  dall'anno  2001,  rispettivamente,  in  lire 350
          miliardi  per  le finalita' di cui alle lettere a) e b) del
          comma  1  del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le
          finalita'  di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per
          il   periodo   1o ottobre-31 dicembre   2000   le  medesime
          autorizzazioni  sono  fissate  in  lire  93 miliardi per le
          finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22
          miliardi  per  le  finalita' di cui alla citata lettera c).
          Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  41, comma 2,
          della  predetta  legge  n.  448  del  1998, nei decreti ivi
          previsti  sono  indicati  i  termini di presentazione delle
          domande  di  accesso  ai contributi, nonche' i requisiti di
          ammissione  ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
          definire  nell'ambito  delle  categorie di cui all'art. 41,
          comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e'  il seguente: "Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "4. I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  41,  comma  1 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448, e dell'art. 27, comma 7, della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda in nota al titolo.
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 6, lettera a), n. 5)
          della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
              "6.    Le    competenze   dell'Autorita'   sono   cosi'
          individuate:
                1) - 4) (Omissis);
                5)  cura  la  tenuta del registro degli operatori cii
          comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di  autorizzazione  in base alla vigente normativa da parte
          dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le
          imprese   concessionarie   di  pubblicita'  da  trasmettere
          mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
          su   giornali   quotidiani   o  periodici,  le  imprese  di
          produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e
          televisivi,   nonche'   le  imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa
          di  carattere  nazionale,  nonche' le imprese fornitrici di
          servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa
          l'editoria   elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
          altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti
          nel   territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti  aI  registro alla data di entrata in vigore della
          presente legge.".
              -   Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          4 dicembre 1997, n. 460, e' il seguente:
              "Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale) - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
          sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
          le  societa'  cooperative  e  gli  altri  enti di carattere
          privato,  con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
          o  atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
          o   della   scrittura  privata  autenticata  o  registrata,
          prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
          di   interesse  artistico  e  storico  di  cui  alla  legge
          1o giugno  1939,  n.  1089, ivi comprese le biblioteche e i
          beni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
          30 settembre 1963, n. 1409;
                  8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima e unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili e gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo   di  redigere  il  bilancio  rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti maggiori   d'eta'   il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   per   la   nomina   degli   organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione   "organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
              2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano nelle
          condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma
          2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e  valorizzazione  delle  cose  di  interesse  artistico  e
          storico  di  cui  alla  legge  1o giugno 1939, n. 1089, ivi
          comprese  le  biblioteche  e  i  beni di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          della  tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
          con  esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
          raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani,  speciali e
          pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22,  della  ricerca  scientifica  di
          particolare   interesse   sociale  svolta  direttamente  da
          fondazioni,  in  ambiti e secondo modalita' da definire con
          apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art.
          17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita'
          di  promozione  della cultura e dell'arte per le quali sono
          riconosciuti      apporti      economici      da      parte
          dell'amministrazione centrale dello Stato.
              5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a   condizione  che  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
              6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          gli utili o di avanzi di gestione:
                a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri  7) e 8) della lettera a) del comma 1 i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore morale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          del  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiore  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7.  Le  disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere  h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8.  Sono  in  ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          provincie  autonome  di Trento e Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre  1991,  n. 381. Sono fatte salve le
          previsioni  di maggior  favore  relative  agli organismi di
          volontariato,  alle  organizzazioni  non governative e alle
          cooperative  sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate
          leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9.  Gli  enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera  a)  del  comma 1; fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
          1.
              10.  Non  si  considerano  in  ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e e le associazioni di categoria.".
              -  Per  il  testo  della  legge 11 agosto 1991, n. 266,
          vedasi la Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991.
              -  Il  testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
          n. 49, e' il seguente:
              "Art.    28    (Riconoscimento   di   idoneita'   delle
          organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
          governative, che operano nel campo della cooperazione con i
          Paesi   in   via   di   sviluppo,   possono   ottenere   il
          riconoscimento  di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
          decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
          della commissione per le organizzazioni non governative, di
          cui  all'art.  8, comma 10. Tale commissione esprime pareri
          obbligatori   anche   sulle  revoche  di  idoneita',  sulle
          qualificazioni   professionali   o   di  mestiere  e  sulle
          modalita'   di   selezione,  formazione  e  perfezionamento
          tecnico-professionale   dei   volontari   e   degli   altri
          cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
              2.   L'idoneita'   puo'   essere   richiesta   per   la
          realizzazione  di  programmi  a  breve  e medio periodo nei
          Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego dei volontari in servizio civile'; per attivita' di
          formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di
          sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette
          attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
              3.  Sono  fatte salve le idoneita' formalmente concesse
          dal  Ministro  degli  affari  esteri  prima dell'entrata in
          vigore della presente legge.
              4.  Il  riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
          non  governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
          intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
                a) risultino  costituite  ai sensi degli articoli 14,
          36 e 39 del codice civile;
                b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
          attivita'  di  cooperazione  allo sviluppo, in favore delle
          popolazioni del terzo mondo;
                c) non  perseguano  finalita'  di  lucro  e prevedano
          l'obbligo  di  destinare  ogni provento, anche derivante da
          attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di
          autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
                d) non  abbiano  rapporti  di  dipendenza da enti con
          finalita'  di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
          interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
          aventi scopo di lucro;
                e) diano    adeguate    garanzie   in   ordine   alla
          realizzazione  delle  attivita'  previste, disponendo anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
                f) documentino   esperienza   operativa  e  capacita'
          organizzativa  di  almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
          via  di  sviluppo,  nel  settore  o  nei settori per cui si
          richiede il riconoscimento di idoneita';
                g) accettino  controlli  periodici all'uopo stabiliti
          dalla  direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          anche ai fini del mantenimento della qualifica;
                h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
          triennio e documentino la tenuta della contabilita';
                i) si  obblighino alla presentazione di una relazione
          annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.