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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede
l'emanazione  di  un  regolamento recante norme di esecuzione, aventi
carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle persone
handicappate;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
  Sentita  la  conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
in data 4 aprile 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
  Ritenuta,  al  riguardo,  con  riferimento  all'individuazione  dei
competenti  servizi  per  l'impiego,  l'opportunita'  di mantenere la
terminologia  adottata, che identifica le nuove strutture preposte al
collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia
di  mercato  del  lavoro  operato dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Soggetti iscritti negli elenchi
  1.  Possono  ottenere  l'iscrizione  negli elenchi del collocamento
obbligatorio  le  persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge
12  marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e
che    non    abbiano    raggiunto   l'eta'   pensionabile   prevista
dall'ordinamento,  rispettivamente  per  il settore pubblico e per il
settore privato.
  2.  In  attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per
tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma
1  i  soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del
1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come
modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se
non  in  possesso  dello  stato  di disoccupazione. Per i coniugi e i
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio,
di  guerra  o  di  lavoro,  nonche' per i soggetti di cui alla citata
legge  n.  407  del  1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via
sostitutiva  dell'avente  diritto  a  titolo principale. Tuttavia, il
diritto  all'iscrizione  negli  elenchi  per  le  predette  categorie
sussiste  qualora  il  dante causa sia stato cancellato dagli elenchi
del  collocamento  obbligatorio  senza  essere  mai  stato avviato ad
attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
  3.  Gli  orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli
elenchi  del  collocamento  obbligatorio se minori di eta' al momento
della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della  prima  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico
delle  norme  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915. Agli
effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli
di  eta'  non  superiore  a  21  anni,  se  studenti  di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
  4.   Ferma   restando  la  disciplina  sostanziale  in  materia  di
assunzioni  obbligatorie  delle categorie di cui all'articolo 1 della
legge  n.  68  del  1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della   predetta   legge,   le   iscrizioni   effettuate  negli  albi
professionali,  articolati  a  livello regionale, rispettivamente dei
centralinisti   telefonici   non   vedenti   e  dei  terapisti  della
riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60
giorni    dall'iscrizione,    per    l'aggiornamento    dell'albo   e
l'espletamento  dei  compiti  di certificazione. Per la categoria dei
massaggiatori   e   massofisioterapisti   non  vedenti,  le  relative
iscrizioni  all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero
ai  servizi  di  collocamento  di  residenza  dell'iscritto, entro lo
stesso termine.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  La  legge  12 marzo 1999, n. 68, reca: "Norme per il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili",  si trascrive il testo
          dell'art.  20,  in attuazione del quale e' stato emanato il
          presente regolamento:
              "Art.  20  (Regolamento  di  esecuzione).  -  1.  Entro
          centoventi  giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
          1,  sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di
          esecuzione,  aventi carattere generale, cui le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano si conformano,
          nell'ambito    delle   rispettive   competenze,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni della presente legge".
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge quadro
          per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle
          persone handicappate".
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa)".
              -  L'art.  17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.
          127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo), cosi' recita:
              "25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                  a) per   l'emanazione   degli  atti  formativi  del
          Governo  e  dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17
          della   legge   23 agosto   1988,   n.   400,  nonche'  per
          l'emanazione di testi unici;
                  b) per  la  decisione  dei ricorsi, straordinari al
          Presidente della Repubblica;
                  c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
          e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizioni  ed  ampliamento attribuzioni della conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra Stato, regioni e province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali".
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469
          (Conferimento  alle regioni e agli enti locali, di funzioni
          e  compiti  in  materia  di  mercato  del  lavoro,  a norma
          dell'art.   1   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1998.
          Note all'art. 1:
              -  Gli  articoli  1  e  18, comma 2, della citata legge
          12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:
              "Art.  1  (Collocamento  dei disabili) - 1. La presente
          legge  ha  come  finalita' la promozione dell'inserimento e
          della  integrazione  lavorativa  delle persone disabili nel
          mondo  del  lavoro  attraverso  servizi  di  sostegno  e di
          collocamento mirato. Essa si applica:
                a) alle   persone   in  eta'  lavorativa  affette  da
          minorazioni  fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori
          di  handicap  intellettivo,  che  comportino  una riduzione
          della  capacita'  lavorativa  superiore  al  45  per cento,
          accertata    dalle    competenti    commissioni    per   il
          riconoscimento  dell'invalidita' civile in conformita' alla
          tabella  indicativa  delle  percentuali  di invalidita' per
          minorazioni  e  malattie  invalidanti  approvata,  ai sensi
          dell'articolo  2  del decreto legislativo 23 novembre 1988,
          n.  509,  dal  Ministero  della  sanita'  sulla  base della
          classificazione  internazionale delle menomazioni elaborata
          dalla Organizzazione mondiale della sanita';
                b) alle  persone  invalide del lavoro con un grado di
          invalidita'   superiore   al   33   per   cento,  accertata
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
          base alle disposizioni vigenti;
                c) alle  persone non vedenti o sordomute, di cui alle
          leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
          26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
                d) alle  persone  invalide di guerra, invalide civili
          di  guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
          dalla  prima  all'ottava  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse  al  testo unico delle norme in materia di pensioni
          di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   23 dicembre   1978,   n.   915,  e  successive
          modificazioni.
              2.  Agli  effetti della presente legge si intendono per
          non  vedenti  coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o
          hanno  un  residuo  visivo  non  superiore  ad un decimo ad
          entrambi  gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono
          per  sordomuti  coloro  che  sono colpiti da sordita' dalla
          nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
              3.   Restano   ferme   le  norme  per  i  centralinisti
          telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
          594,  e  successive  modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778,
          5 marzo  1965,  n.  155,  11 aprile  1967, n. 231, 3 giugno
          1971,  n.  397,  e  29 marzo  1985,  n. 113, le norme per i
          massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
          leggi  21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
          norme  per  i terapisti della riabilitazione non vedenti di
          cui  alla  legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli
          insegnanti  non  vedenti di cui all'articolo 61 della legge
          20 maggio  1982,  n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
          sordomuti  restano  altresi'  ferme  le disposizioni di cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
              4.  L'accertamento  delle  condizioni di disabilita' di
          cui  al presente articolo, che danno diritto di accedere al
          sistema  per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  e'
          effettuato  dalle  commissioni  di cui all'articolo 4 della
          legge  5 febbraio  1992, n. 104, secondo i criteri indicati
          nell'atto   di   indirizzo   e  coordinamento  emanato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  entro centoventi
          giorni  dalla  data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il
          medesimo  atto  vengono  stabiliti i criteri e le modalita'
          per  l'effettuazione  delle  visite  sanitarie di controllo
          della permanenza dello stato invalidante.
              5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
          testo   unico   delle   disposizioni   per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
          verifica  della  residua  capacita' lavorativa derivante da
          infortunio  sul  lavoro  e  malattia professionale, ai fini
          dell'accertamento   delle   condizioni   di  disabilta'  e'
          ritenuta  sufficiente  la  presentazione  di certificazione
          rilasciata dall'INAIL.
              6.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettera d),
          l'accertamento  delle  condizioni  di disabilita' che danno
          diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
          dei  disabili  continua ad essere effettuato ai sensi delle
          disposizioni  del  testo  unico  delle  norme in materia di
          pensioni  di  guerra,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  23 dicembre  1978,  n. 915, e successive
          modificazioni.
              7.  I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
          a  garantire  la  conservazione  del posto di lavoro a quei
          soggetti    che,    non   essendo   disabili   al   momento
          dell'assunzione,   abbiano  acquisito  per  infortunio  sul
          lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'".
              "Art.  18  (Disposizioni  transitorie e finali) - 2. In
          attesa  di  una  disciplina  organica del diritto al lavoro
          degli  orfani  e dei coniugi superstiti di coloro che siano
          deceduti  per  causa  di  lavoro,  di guerra o di servizio,
          ovvero   in  conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'
          riportata  per  tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli
          di  soggetti  riconosciuti  grandi  invalidi  per  causa di
          guerra,  di  servizio  e  di lavoro e dei profughi italiani
          rimpatriati,  il  cui status e' riconosciuto ai sensi della
          legge  26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di
          tali   soggetti   una  quota  di  riserva,  sul  numero  di
          dipendenti  dei  datori  di  lavoro  pubblici e privati che
          occupano  piu'  di  cinquanta  dipendenti,  pari a un punto
          percentuale  e  determinata  secondo  la  disciplina di cui
          all'articolo  3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1,
          2  e  3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad
          un'unita'  per  i datori di lavoro, pubblici e privati, che
          occupano  da  cinquantuno  a  centocinquanta dipendenti. Le
          assunzioni   sono   effettuate  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo
          20 stabilisce le relative norme di attuazione".
              -  La  legge  23 novembre  1998, n. 407 (Nuove norme in
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata),  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale n. 277
          del  26 novembre  1998,  modificata  dalla  legge 17 agosto
          1999,  n.  288  (Disposizioni per l'espletamento di compiti
          amministrativo-contabili   da   parte   dell'amministrazone
          civile    del   Ministero   dell'interno,   in   attuazione
          dell'articolo 36  della  legge  1o aprile 1981, n. 121), e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del
          20 agosto 1999.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          23 dicembre  1978,  n.  915  (Testo  unico  delle  norme in
          materia   di   pensioni   di  guerra),  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
          1979, n. 28.