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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2000, n. 329

Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-11-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  16  gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
28  febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di
motocicli e ciclomotori;
  Visto  l'articolo  80,  comma  8,  del  nuovo  codice della strada,
approvato  con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, che
individua  i  veicoli  la  cui  revisione  puo'  essere  affidata  in
concessione   quinquennale  ad  imprese  di  autoriparazione  o  loro
consorzi;
  Visto  l'articolo  241, comma 1, del regolamento di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495, il quale
prevede che, ai fini dell'affidamento in concessione delle revisioni,
le  imprese  di  autoriparazione o loro consorzi devono essere dotate
delle  attrezzature  e  strumentazioni  indicate  nell'Appendice X al
titolo  III  del  medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
495 del 1992;
  Considerata   la   necessita'  di  determinare  le  attrezzature  e
strumentazioni   di   cui   devono   essere   dotate  le  imprese  di
autoriparazione o loro consorzi, in aggiunta a quelle di cui al comma
1  dell'Appendice X al citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  495  del 1992, per l'effettuazione delle revisioni in concessione
anche  per  i  veicoli  di  cui  agli  articoli  52  e 53 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2000;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dei lavori pubblici;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'Appendice  X al titolo III del rego1amento di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' modificata
come segue:
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Qualora  intendano effettuare la revisione dei veicoli a
due  ruote,  le  imprese  e  i  consorzi  di  cui  al  comma 1 devono
possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al
comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
      banco  prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la
verifica  delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura
dei  ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la
forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
        a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
        b) sistema di misurazione elettronico;
        c) stampante dei dati misurati;
        d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
        e)  sistema  di pesatura che permetta di individuare la massa
su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.";
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e
g)  del  comma  1,  nonche',  quella  di  cui  al comma 1-bis, devono
rispondere  altresi'  alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate
dalle  tabelle  di unificazione a carattere definitivo, approvate dal
Ministero  dei  trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano
anche le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri",  e  successive  modificazioni, (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario), e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (Abrogata).".
              - Il  testo  del  decreto  del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione  16  gennaio 2000, recante "Disposizioni
          per  la  revisione periodica di motocicli e ciclomotori" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 febbraio 2000, n.
          48.
              - Il  testo  dell'art.  241,  comma  1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495,
          recante  "Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del
          nuovo  codice della strada" (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1992,  n.  303,  supplemento  ordinario),  come  modificato
          dall'art.  142  del decreto del Presidente della Repubblica
          16  settembre  1996,  n. 610 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre
          1996, n. 284, supplemento ordinario), e' il seguente:
              "1.  Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma
          8,  del  codice,  per  effettuare  la revisione dei veicoli
          immatricolati  nelle  province individuate dal Ministro dei
          trasporti  e della navigazione, al fine dell'affidamento in
          concessione  delle  revisioni  di  cui  al  comma indicato,
          devono  essere  dotati  delle attrezzature e strumentazioni
          indicate nell'appendice X al presente titolo".
              - Il   testo   degli  articoli  52  e  53  del  decreto
          legislativo  30  aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
          della  strada"  (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          supplemento   ordinario),   come   modificato  dal  decreto
          legislativo  10  settembre 1993, n. 360 (Gazzetta Ufficiale
          15 settembre  1993,  n.  217, supplemento ordinario), e' il
          seguente:
              "Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
          a   motore   a   due   o   tre  ruote  aventi  le  seguenti
          caratteristiche:
                a) motore  di  cilindrata  non  superiore a 50 cc, se
          termico;
                b) capacita'  di sviluppare su strada orizzontale una
          velocita' fino a 45 km/h;
                c) (Abrogata).
              2.  I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
          essere  destinati  al  trasporto  di  merci.  La massa e le
          dimensioni  sono  stabilite  in adempimento delle direttive
          comunitarie  a  riguardo,  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,   o,   in  alternativa,  in  applicazione  delle
          corrispondenti   prescrizioni   tecniche   contenute  nelle
          raccomandazioni  o  nei  regolamenti  emanati  dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni unite - Commissione economica per
          l'Europa,  recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
          non osti il diritto comunitario.
              3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
          devono  risultare  per  costruzione.  Nel  regolamento sono
          stabiliti   i   criteri   per   la   determinazione   delle
          caratteristiche  suindicate e le modalita' per il controllo
          delle  medesime,  nonche'  le prescrizioni tecniche atte ad
          evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
              4.  Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
          per  una  delle  caratteristiche  indicate nei commi 1 e 2,
          sono considerati motoveicoli".
              "Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
          a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
                a) motocicli:   veicoli  a  due  ruote  destinati  al
          trasporto  di  persone,  in  numero  non  superiore  a  due
          compreso il conducente;
                b) motocarrozzette:  veicoli a tre ruote destinati al
          trasporto  di  persone,  capaci  di  contenere  al  massimo
          quattro   posti   compreso   quello   del   conducente   ed
          equipaggiati di idonea carrozzeria;
                c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
          ruote  destinati  al trasporto di persone e cose, capaci di
          contenere  al  massimo  quattro  posti  compreso quello del
          conducente;
                d) motocarri:   veicoli  a  tre  ruote  destinati  al
          trasporto di cose;
                e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
          traino  di  semirimorchi.  Tale classificazione deve essere
          abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
          tipo  o  dei  tipi  dei semirimorchi di cui al comma 2, che
          possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
                f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
          ruote  destinati  al  trasporto  di  determinate  cose o di
          persone   in   particolari   condizioni   e  caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          relative a tale scopo;
                g) motoveicoli  per uso speciale: veicoli a tre ruote
          caratterizzati   da   particolari  attrezzature  installate
          permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
          il  trasporto del personale e dei materiali connessi con il
          ciclo operativo delle attrezzature;
                h) quadricicli  a  motore:  veicoli  a  quattro ruote
          destinati  al  trasporto di cose con al massimo una persona
          oltre  al  conducente  nella  cabina di guida, ai trasporti
          specifici  e  per  uso  speciale,  la cui massa a vuoto non
          superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
          se  a  trazione  elettrica,  capaci di sviluppare su strada
          orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80  km/h. Le
          caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
          Detti  veicoli,  qualora superino anche uno solo dei limiti
          stabiliti sono considerati autoveicoli.
              2.    Sono,   altresi',   considerati   motoveicoli   i
          motoarticolati:  complessi  di  veicoli,  costituiti  da un
          mototrattore  e da un semirimorchio, destinati al trasporto
          di cui alle lettere d), f) e g).
              3.  Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
          da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
          motoveicoli per uso speciale.
              4.  I  motoveicoli  non  possono  superare  1,60  m  di
          larghezza,  4,00  m  di  lunghezza  e 2,50 m di altezza. La
          massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
          eccedere 2,5 t.
              5.  I  motoarticolati  possono raggiungere la lunghezza
          massima di 5 m.
              6.  I  motoveicoli  di cui alle lettere d), e), f) e g)
          possono  essere  attrezzati  con un numero di posti, per le
          persone  interessate  al  trasporto,  non  superiore a due,
          compreso quello del conducente.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  vigente  dell'appendice X, titolo III, del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
          1992, n. 495, come modificato dall'art. 231 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 settembre  1996,  n.  610
          (Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre 1992, n. 303, supplemento
          ordinario), e dal presente decreto e' il seguente:
              "Appendice  X  - Art. 241 (Attrezzature delle imprese e
          dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli). - 1. Le
          attrezzature  e  le  strumentazioni  di  cui  devono essere
          dotati  le  imprese  ed i consorzi abilitati alla revisione
          dei veicoli sono le seguenti:
                a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di
          eseguire  la  verifica  delle  condizioni di efficienza dei
          dispositivi  di  frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi
          misurando  su  ogni  ruota  la forza di frenatura. I banchi
          prova freni devono avere:
                  1) carico  ammissibile  per  asse  non  inferiore a
          25.000 N;
                  2) sistema di misurazione elettronico;
                  3) carreggiata  minima  di  almeno 800 mm e massima
          non inferiore a 2.200 mm;
                  4) stampante dei dati misurati;
                  5) fondo scala di misura non inferiore a 6.000 N;
                  6)  sistema di pesatura che permetta di individuare
          la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata
          di  almeno  3.000 kg,  per consentire la determinazione del
          tasso di frenatura.
              Le  imprese  ed  i consorzi che non abbiano disponibili
          banchi  prova  freni  appositamente concepiti, non potranno
          effettuare  revisioni  di  autoveicoli  con  quattro  ruote
          motrici o con piu' assi motori;
                b) opacimetro:  apparecchio  per la misurazione della
          fumosita'  dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed
          analisi  delle  fuliggini)  che  permette  di  esprimere un
          giudizio  sull'efficienza  della combustione, ai fini delle
          emissioni  delle  fuliggini  e  sul  conseguente  grado  di
          inquinamento  prodotto  dal funzionamento di un veicolo con
          motore  ad  accensione  spontanea.  I  tipi  di  opacimetri
          impiegati  dovranno  essere conformi alle specifiche di cui
          alla  direttiva  n.  72/306/CEE,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  recepita con
          decreto ministeriale 5 agosto 1974;
                c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in
          grado   di   valutare   le  emissioni  allo  scarico  degli
          autoveicoli  ad  accensione comandata. Tale apparecchiatura
          dovra'   essere   in  grado  di  controllare  le  emissioni
          inquinanti  e,  per  gli  autoveicoli  dotati  di  marmitta
          catalitica  e  sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O 2)
          ed il valore lambda;
                d) banco  prova  giochi:  apparecchiatura idraulica o
          pneumatica  che  permette  di rilevare visivamente i giochi
          dei  sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere
          posta  direttamente  sul ponte sollevatore o in asse con le
          fosse  d'ispezione  per consentire l'esame dell'autoveicolo
          dal  basso.  La  forza di traslazione delle singole piastre
          deve   essere  sufficiente  a  determinare  lo  spostamento
          dell'area   di   appoggio  del  pneumatico  sulla  piastra,
          trasversalmente,  longitudinalmente  o in combinazione, per
          una  corsa  non  inferiore  a  40  mm.  Le  piastre  devono
          garantire   una   superficie  di  attrito  che  escluda  lo
          slittamento  relativo ruota-piastra, anche in condizione di
          bagnato.  Il  carico  ammissibile sulle piastre deve essere
          non  inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco
          prova   giochi  e'  ammessa  l'utilizzazione  di  un  banco
          oscillatore  che consenta la verifica dell'efficienza delle
          sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di
          sterzatura;
                e) fonometro:  strumento  capace  di  determinare  il
          rumore  di  diversi  livelli  provenienti  da  una sorgente
          sonora.  Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n.
          84/424/CEE  art.  1,  punto  5.2.2.1,  e'  un  fonometro di
          precisione    conforme    al   modello   prescritto   dalla
          pubblicazione  n.  179  "Fonometri  di precisione , seconda
          edizione,   della  Commissione  elettronica  internazionale
          (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni;
                f) contagiri:   apparecchiatura   che   consente   di
          misurare  il  numero  di  giri  dell'albero  motore  di  un
          autoveicolo  senza  procedere a smontaggi. Per l'esecuzione
          delle  prove  sui  veicoli  da  sottoporre  a revisione, e'
          necessario    che   l'impresa   concessionaria   abbia   la
          disponibilita'  di  contagiri, sia per motori ad accensione
          comandata che per motori ad accensione spontanea;
                g) provafari:  apparecchiatura  per il controllo e la
          determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa
          dei   proiettori   degli   autoveicoli,   che  consente  di
          riprodurre  su  uno  schermo interno all'apparecchio stesso
          l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su
          uno   schermo   posto   a   10  m  di  distanza  dal  faro.
          L'attrezzatura   deve   essere  dotata  di  un  sistema  di
          controllo  che  permetta di verificare l'allineamento della
          camera  ottica  con  l'asse longitudinale dell'autoveicolo:
          esso  deve,  inoltre,  possedere  i  seguenti  requisiti  e
          caratteristiche tecniche:
                  1) misura  della  deviazione  orizzontale  con  una
          precisione di þ 5 cm (a 10 m);
                  2)   misura  della  deviazione  verticale  con  una
          precisione di þ 2 cm (a 10 m);
                  3)  misura dell'intensita' luminosa con fondo scala
          almeno  pari  a  100.000 lux, precisione þ 5% e risoluzione
          inferiore a 5.000 lux;
                  4)  sistema  ottico  che  permetta  di  controllare
          proiettori  con  il centro di altezza da terra compreso tra
          300 e 1.400 mm;
                h) ponte  sollevatore:  attrezzatura  che permette di
          sollevare  un  veicolo  ad  un'altezza tale che consenta di
          verificare   dal   basso  le  strutture  e  gli  organi  di
          trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente
          in  cui  e' installato devono poter garantire un'altezza di
          sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno
          a 3.500 kg. Devono, altresi', essere assicurati:
                  1) uno  spazio libero di larghezza di almeno 60 cm,
          intorno al ponte;
                  2) circuiti  di  sicurezza che permettano l'arresto
          del   movimento   discendente   del   ponte,  quando  viene
          interrotto   il  raggio  luminoso  di  rele'  fotoelettrici
          applicati  sui  bordi  esterni inferiori delle superfici di
          guida;
                  3)  dispositivi  di  sicurezza  contro l'improvvisa
          perdita di pressione nel sistema idraulico;
                  4)  banco  prova  giochi  incorporato  e  rigidita'
          sufficiente  ad  assorbire  la  spinta delle piastre, salvo
          quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui
          alla lettera d);
                  5)  pedane  di lunghezza non inferiore a 4.500 mm e
          larghezza non inferiore a 600 mm;
                  6)  dispositivo di sincronizzazione degli organi di
          sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane
          indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
                  7)  dispositivo  di  sicurezza  nei  confronti  del
          sovraccarico;
                i) fossa  d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore
          possono  essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti
          dimensioni:
                  1) lunghezza non inferiore a 6 m;
                  2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore
          a 0,75 m;
                  3) altezza non inferiore a 1,8 m;
                l) sistema  di pesatura: apparecchiatura che permette
          di  individuare  la massa complessiva, su un asse o su ogni
          singola   ruota   in   assenza   di   dislivelli   (veicoli
          perfettamente  in  piano). L'apparecchiatura deve avere una
          portata  di almeno 4.000 kg e deve essere dotata di sistema
          di   riproduzione   delle  misure  effettuate  su  supporto
          cartaceo.  Il  sistema  in  questione,  qualora rispondente
          anche  alle  caratteristiche  previste  al punto 6), sub a)
          puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
              1-bis.  Qualora  intendano  effettuare la revisione dei
          veicoli  a  due  ruote,  le  imprese e i consorzi di cui al
          comma  1  devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e
          strumentazioni  indicate  al  comma  1,  anche  la seguente
          apparecchiatura:  Banco  prova  freni:  apparecchiatura che
          consente  di  eseguire  la  verifica  delle  condizioni  di
          efficienza  dei  dispositivi di frenatura dei ciclomotori e
          motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di
          frenatura. I banchi prova freni devono avere:
                a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000
          N;
                b) sistema di misurazione elettronico;
                c) stampante dei dati misurati;
                d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
                e) sistema di pesatura che permetta di individuare la
          massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.
              2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c),
          e),  f)  e  g)  del comma 1, nonche' quelle di cui al comma
          1-bis   devono  rispondere  altresi'  alle  caratteristiche
          tecnico-funzionali  dettate dalle tabelle di unificazione a
          carattere  definitivo approvate dal Ministero dei trasporti
          e  della  navigazione.  Dette  tabelle indicano altresi' le
          modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime".