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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/1996)
Testo in vigore dal:  19-12-1996

Art. 231


1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue:
a) All'appendice I - Art. 198:
A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) è soppressa.
b) All'appendice II - Art. 199:
A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle
seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)";
B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile".
c) All'appendice III - Art. 219:
A) nella rubrica la parola: "rimorchi" è sostituita dalla
seguente: "veicoli";
B) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.";
C) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.";
D) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.";
E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%;" ed è aggiunta in fine la seguente lettera: "c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.";
F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di
containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),".
d) All'appendice V - Art. 227
A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.";
B) al punto B) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.";
C) al punto C) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) Pneumatici e sospensioni.";
D) al punto D) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili
e loro ancoraggi.";
E) al punto G) la lettera f) è soppressa;
F) al punto H) la lettera h) è soppressa; le lettere i) ed l)
diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) è sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.".
e) All'appendice VI - Art. 231
A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" è scritta, ogni volta, con lettere maiuscole;
B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la
punteggiatura è modificata nel modo seguente:
"CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm;
CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm;
DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (più o meno) 5 mm.";
C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono
soppresse;
D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
f) All'appendice VIII - Art. 237:
A) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE.
L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
g) All'appendice X - Art. 241:
A) nella rubrica la parola: "abilitate" è sostituita dalle
seguenti: "e dei consorzi abilitati";
B) al comma 1:
B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati";
B.2) alla lettera a):
B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono";
B.2.2) il punto 3) è sostituito dal seguente:
"3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;";
B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione <punto> è
sostituito da <punto e virgola> ed è aggiunto in fine il
seguente punto 6):
"6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.";
B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi";
B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse;
B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo è soppresso;
B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse.";
B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione <punto e
virgola> è sostituito da <virgola> e le parole: "è ammesso
altresì l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni.";
B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo";
B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" è aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" è sostituita dalla seguente: "o" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.";
C) È aggiunto il seguente comma:
"2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico- funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresì le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
h) All'appendice XII - Art. 257:
A) al comma 1:
A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici";
A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli";
A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici";
B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle
seguenti: "alle lettere";
C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite
dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.".
i) All'appendice XIII - Art. 260:
A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-";
D) al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
E) al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla";
F) al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";