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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 giugno 2000, n. 234

Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

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Testo in vigore dal: 9-9-2000
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  regolamento  recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell'articolo 21 della legge 15
marzo   1997,  n.  59,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, ed in
particolare  l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
  Vista  la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei
cicli dell'istruzione;
  Visti  l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'articolo  40,  comma  1  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e
l'articolo  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998,  n.  233,  concernenti  l'organico funzionale delle istituzioni
scolastiche;
  Considerato  che,  con effetto dal 1o settembre 2000, la disciplina
dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a
decorrere  dalla  stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8
del  citato  regolamento,  anche  in considerazione della abrogazione
delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   attesa   dell'approvazione  degli
strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici,
di   dettare   prime   disposizioni   per   la   graduale  attuazione
dell'articolo  8  del  citato  regolamento,  al  fine  di  assicurare
continuita'   e   stabilita'  agli  attuali  ordinamenti  e  relative
sperimentazioni,  tenuto  conto  anche  dei  risultati  emersi  dalla
sperimentazione  dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della
pubblica  istruzione n. 251 del 29 maggio 1998 e n. 179 del 19 luglio
1999;
  Considerato,   inoltre,   che   occorre   favorire   gli  eventuali
adeguamenti  che  si  rendano  necessari per una piu' significativa e
omogenea qualita' dell'offerta formativa;
  Ritenuto    necessario   assicurare   alle   scuole   flessibilita'
organizzativa   e   didattica   secondo  i  principi  dell'autonomia,
promuovendo  la ridefinizione dei curricoli secondo modalita' fondate
su   obiettivi   formativi   e   competenze  e  garantendo  soluzioni
differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati, espressi rispettivamente
nelle  sedute  del  26  gennaio  e del 27 gennaio 2000, sulle linee e
sugli  indirizzi  generali,  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 8 del
citato regolamento;
  Visto  il  parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nella adunanza del 14 marzo 2000;
  Vista  la  nota  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della Ragioneria generale
dello Stato, protocollo n. 0028926, in data 3 aprile 2000;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale del 17
aprile 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 8812 U/L A39 del 18 maggio 2000);
Adotta il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome
  1.  A  decorrere  dal  1o settembre 2000, e sino a quando non sara'
data  concreta  attuazione  alla  legge  10 febbraio 2000, n. 30, gli
ordinamenti   e   relative   sperimentazioni   funzionanti  nell'anno
scolastico   1999/2000,  sia  per  quanto  riguarda  i  programmi  di
insegnamento  che  l'orario  di  funzionamento  delle  scuole di ogni
ordine  e  grado,  ivi  compresa la scuola materna, costituiscono, in
prima  applicazione  dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  i  curricoli delle istituzioni
scolastiche  alle  quali  e'  stata  riconosciuta  autonomia  a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2.  Ai  curricoli  come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli
strumenti di flessibilita' organizzativa, didattica e di autonomia di
ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo,  secondo  quanto previsto dal
piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59:  (Delega  al  Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              "Art.     21. - 1. L'autonomia     delle    istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  fal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2. Ai  fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8. 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisita, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          teriitorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensianamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  a di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organzzativa  e  didattica,  nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di'
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scalastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istitituti,   regionali   di   ricerca,  sperimentazione  e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  Accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  cimmi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e  di  orientamento scolastico
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche.
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  a  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche,  anche  in  attuazione dei princi'pi contenuti
          nei  regolamenti  di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo   di  riforma  degli  organi  collegiali  della
          pubblica  istruzione  di livello nazionale e periferico che
          tenga  conto  della  specificita'  del  settore scolastico,
          valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse componenti e
          delle  minoranze  linguistiche  riconosciute, nonche' delle
          specifiche  professionalita' e competenze, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
                a)       armonizzazione      della      composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b)  razionalizzazione  degli organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d)  valorizzazione  del collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sano individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b)  il  raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la revisione del sistema di reclutamento riservato
          al  personale  docente con adeguata anzianita' di servizio,
          in  armonia  con  le  modalita'  previste  dall'art. 28 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   8  marzo  1999,  n.  275:
          (Regolamento  recante  norme  in materia di autonomia delle
          istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  8  (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
          della  pubblica  istruzione, previo parere delle competenti
          Commissioni  parlamentari  sulle  linee  e  sugli indirizzi
          generali,  definisce  a  norma  dell'art.  205  del decreto
          legislativo  16  aprile  1994, n. 297, sentito il Consiglio
          nazionale  della  pubblica istruzione, per i diversi tipi e
          indirizzi di studio:
                a) gli obiettivi generali del processo formativo;
                b) gli  obiettivi specifici di apprendimento relativi
          alle competenze degli alunni;
                c) le  discipline e le attivita' costituenti la quota
          nazionale dei curricoli e relativo monte ore annuale;
                d) l'orario   obbligatorio  annuale  complessivo  dei
          curricoli  comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
          della   quota   obbligatoria   riservata  alle  istituzioni
          scolastiche;
                e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare
          compensazioni   tra  discipline  e  attivita'  della  quota
          nazionale del curriculo;
                f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
                g) gli  indirizzi generali circa la valutazione degli
          alunni,   il   riconoscimento  dei  crediti  e  dei  debiti
          formativi;
                h) i   criteri   generali  per  l'organizzazione  dei
          percorsi  formativi  finalizzati  all'educazione permanente
          degli  adulti,  anche  a  distanza,  da attuare nel sistema
          integrato  di  istruzione,  formazione,  lavoro, sentita la
          conferenza unificata.
              2. Le  istituzioni  scolastiche  determinano  nel piano
          dell'offerta  formativa  il  curricolo  obbligatorio  per i
          propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
          quota  definita  a  livello  nazionale  con  la  quota loro
          riservata  che  comprende  le  discipline e le attivita' da
          esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
          le   istituzioni   scolastiche   precisano   le  scelte  di
          flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
              3. Nell'integrazione   tra   la   quota  nazionale  del
          curricolo  e  quella  riservata alle scuole e' garantito il
          carattere   unitario   del  sistema  di  istruzione  ed  e'
          valorizzato  il  pluralismo  culturale  e territoriale, nel
          rispetto  delle  diverse  finalita' della scuola secondaria
          superiore.
              4. La  determinazione  del  curricolo tiene conto delle
          diverse   esigenze  formative  degli  alunni  concretamente
          rilevate,  della necessita' di garantire efficaci azioni di
          continuita'  e  di  orientamento,  delle  esigenze  e delle
          attese  espresse  dalle  famiglie,  dagli  enti locali, dai
          contesti  sociali,  culturali  ed economici del territorio.
          Agli  studenti  e  alle  famiglie  possono  essere  offerte
          possibilita' di opzione.
              5. Il  curricolo  della singola istituzione scolastica,
          definito  anche  attraverso  una  integrazione  tra sistemi
          formativi  sulla  base di accordi con le regioni e gli enti
          locali  negli  ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, puo' essere
          personalizzato  in  relazione ad azioni, progetti o accordi
          internazionali.
              6. L'adozione   di   nuove   scelte  curricolari  o  la
          variazione  di  scelte  gia'  effettuate  deve tenere conto
          delle  attese  degli  studenti e delle famiglie in rapporto
          alla conclusione del corso di studi prescelto.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art.  17  (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  205  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              "Art.  205  (Regolamenti).  - 1.  Con propri decreti da
          adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
          3  e  4,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
          della  pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
          l'esecuzione  delle  disposizioni relative agli scrutini ed
          agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
          annualmente,    con   propria   ordinanza,   le   modalita'
          organizzative degli scrutini ed esami stessi.
              2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
          relativo  quadro  orario,  e  l'eventuale  articolazione in
          indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
          quali  essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
          specializzazione  di  durata annuale negli istituti tecnici
          ad  indirizzo  agrario  e di corsi di perfezionamento negli
          istituti  tecnici  ad indirizzo industriale, sempreche' sia
          possibile  far  fronte  alla  relativa  spesa  con  i fondi
          disponibili  nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono definiti i
          programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
          professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.
              3. Per  gli  istutiti  aventi  finalita' ed ordinamento
          speciali   gli  indirizzi,  le  sezioni  e  le  materie  di
          insegnamento,   con   il   relativo   quadro  orario,  sono
          determinati   con   il   decreto  che  provvede  alla  loro
          istituzione.
              4. Il  Ministro  della  pubblica istruzione stabilisce,
          con  proprio  decreto, la validita' dei titoli di maturita'
          conseguiti  negli  istituti  professionali  che non abbiano
          analogo indirizzo negli istituti tecnici.
              5. Con  uno  o piu' regolamenti da adottarsi, seondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,   sono  dettate  norme  per  il  funzionamento  dei
          convitti  nazionali, degli educandati femminili dello Stato
          e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
          definizione  delle  modalita'  con  le  quali  il personale
          docente  delle  scuole  e  degli istituti annessi partecipa
          allo  svolgimento  di  particolari  attivita'  formative da
          realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
              6. Fino  all'emanazione  delle norme di cui al presente
          articolo restano ferme le disposizioni vigenti.".
              -  La  legge  10 febbraio 2000, n. 30, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  23 febbraio  2000,  reca:
          "Legge-quadro    in   materia   di   riordino   dei   cicli
          dell'istruzione.";
              La  Camera  dei  deputati ed il Senato della Repubblica
          hanno approvato;
                        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                   Promulga
          la seguente legge:
                                    Art. 1.
                 Sistema educativo di istruzione di formazione
              1.  Il  sistema educativo di istruzione e di formazione
          e'  finalizzato  alla  crescita e alla valorizzazione della
          persona  umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva,
          delle  differenze  e dell'identita' di ciascuno, nei quadro
          della  cooperazione  tra scuola e genitori, in coerenza con
          le  disposizioni  in materia di autonomia delle istituzioni
          scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione
          e  dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La
          Repubblica   assicura   a   tutti   pari   opportunita'  di
          raggiungere  elevati  livelli  culturali e di sviluppare le
          conoscenze,  le  capacita'  e  le competenze, generali e di
          settore,  coerenti con le attitudini e le scelte personali,
          adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
          lavoro   anche   con   riguarda   allo  specifiche  realta'
          territoriali.
              2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella
          scuola  dell'infanzia,  nel  ciclo  primario, che assume la
          denominazione  di  scuola  di base, e nel ciclo secondario,
          che  assume  la  denominazione  di  scuola  secondaria.  Il
          sistema  educativo  di  formazione  si  realizza secondo le
          modalita'  previste  dalla  legge 24 giugno 1997, n. 196, e
          dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
              3.  L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina
          al quindicesimo anno di eta'.
              4.  L'obbligo  di frequenza di attivita' formative fino
          al  compimento  del  diciottesimo  anno di eta' si realizza
          secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art. 68 della legge
          17 maggio 1999, n. 144.
              5.  Nel sistema educativo di istruzione e di formazione
          si  realizza  l'integrazione delle persone in situazione di
          handicap  a  norma  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          successive modificazioni.
              6.  Le  province  autonome  di Trento e di Bolzano e la
          regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie,
          disciplinano   l'attuazione   dell'elevamento  dell'obbligo
          scolastico  anche mediante percorsi integrati di istruzione
          e  formazione,  ferma  restando  la  responsabilita'  delle
          istituzioni scolastiche.
                                    Art. 2.
                             Scuola dell'infanzia
              1.   La  scuola  dell'infanzia,  di  durata  triennale,
          concorre   alla   educazione  e  allo  sviluppo  affettivo,
          cognitivo  e  sociale  dei  bambini e delle bambine di eta'
          compresa   tra  i  tre  e  i  sei  anni,  promuovendone  le
          potenzialita'  di  autonomia,  creativita', apprendimento e
          operando  per  assicurare  una  effettiva eguaglianza delle
          opportunita'   educative;  nel  rispetto  dell'orientamento
          educativo  dei genitori, concorre alla formazione integrale
          dei bambini e delle bambine.
              2.   La   Repubblica   assicura   la   generalizzazione
          dell'offerta  formativa  di  cui  al comma 1 e garantisce a
          tutti  i bambini e le bambine, in eta' compresa tra i tre e
          i  sei  anni,  la  possibilita'  di  frequentare  la scuola
          dell'infanzia.
              3.  La  scuola  dell'infanzia,  nella  sua  autonomia e
          unitarieta'  didattica  e  pedagogica, realizza i necessari
          collegamenti  da  un  lato  con  il  complesso  dei servizi
          all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
                                    Art. 3.
                                Scuola di base
              1.  La  scuola di base ha la durata di sette anni ed e'
          caratterizzata   da   un   percorsa  educativo  unitario  e
          articolato  in  rapporto  alle  esigenze  di sviluppo degli
          alunni:  si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e
          dall'altro alla scuola secondaria.
              2.   La  scuola  di  base,  attraverso  un  progressivo
          sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli
          ambiti  disciplinari  alle  singole discipline, persegue le
          seguenti finalita':
                a)  acquisizione  e sviluppo delle conoscenze e delle
          abilita' di base;
                b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
                c)  potenziamento  delle  capacita'  relazionali e di
          orientamento nello spazio e nel tempo;
                d) educazione   ai   princi'pi   fondamentali   della
          convivenza civile;
                e) consolidamento   dei  saperi  di  base,  anche  in
          relazione  alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
          della realta' contemporanea;
                f)  sviluppo  delle  competenze  e delle capacita' di
          scelta  individuali  atte a consentire scelte fondate sulla
          pari dignita' delle opzioni culturali successive.
              3.  Le  articolazioni interne della scuola di base sono
          definite  a  norma  del regolamento emanato con decreto del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
              4.  La scuola di base si conclude con un esame di Stato
          dal  quale  deve emergere anche una indicazione orientativa
          non   vincolante  per  la  successiva  scelta  dell'area  e
          dell'indirizzo.
                                    Art. 4.
                               Scuola secondaria
              1.  La  scuola secondaria ha la durata di cinque anni e
          si  articola  nelle  aree classico-umanistica, scientifica,
          tecnica  e  tecnologica,  artistica  e musicale. Essa ha la
          finalita'  di  consolidare,  riorganizzare ed accrescere le
          capacita'  e le competenze acquisite del ciclo primario, di
          sostenere e incoraggiare le attitudini a le vocazioni degli
          studenti,  arricchire  la  formazione  culturale,  umana  e
          civile   degli  studenti,  sostenendoli  nella  progressiva
          assunzione di responsabilita', e di offrire loro conoscenze
          e  capacita'  adeguate all'accesso all'istruzione superiore
          universitaria  e  non  universitaria ovvero all'inserimento
          nel  mondo  del  lavoro.  Ciascuna  area  e'  ripartita  in
          indirizzi,  anche  mediante riordino e riduzione del numero
          di  quelli  esistenti  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2.  La  scuola  secondaria  si  realizza  negli attuali
          istituti  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado che
          assumono la denominazione di licei.
              3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione
          specifica   dell'indirizzo   e  l'obbligo  di  un  rigoroso
          svolgimento   del   relativo  curricolo,  e'  garantita  la
          possibilita'  di  passare  da  un modulo all'altro anche di
          aree  e  di  indirizzi  diversi,  mediante l'attivazione di
          apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione
          di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
              4.  Nel  corso  del  secondo  anno,  se  richiesto  dai
          genitori  e previsto nei piani dell'offerta formativa delle
          istituzioni    scolastiche,   sono   realizzate   attivita'
          complementari  e  iniziative  formative  per  collegare gli
          apprendimenti  curricolari  con le diverse realta' sociali,
          culturali,  produttive  e  professionali.  Tali attivita' e
          iniziative  si  attuano  anche  in  convenzione  con  altri
          istituti,   enti   e  centri  di  formazione  professionale
          accreditati  dalle regioni, sulla base di un accordo quadro
          tra  il  Ministero  della pubblica istruzione, il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di
          cui al comma 3 dell'art. 1 e' rilasciata una certificazione
          attestante  il  percorso  didattico  svolto e le competenze
          acquisite.
              6.  Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline
          obbligatorie,  esercitazioni pratiche, esperienze formative
          e  stage  possono  essere realizzati in Italia o all'estero
          anche  con  brevi  periodi  di  inserimento  nelle  realta'
          culturali,   produttive,   professionali   e  dei  servizi.
          Verranno  inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti
          con   il   sistema  dell'Istruzione  e  formazione  tecnica
          superiore (IFTS) e con l'universita'.
              7.  La  frequenza  positiva di qualsiasi segmento della
          scuola    secondaria,    annuale   o   modulare,   comporta
          l'acquisizione  di  un  credito  formativo  che puo' essere
          fatto  valere,  anche  ai  fini  della  ripresa degli studi
          eventualmente  interrotti, nel passaggio da un'area o da un
          indirizzo   di   studi   all'altro  o  nel  passaggio  alla
          formazione   professionale.   Analogamente,   la  frequenza
          positiva   di   segmenti   della  formazione  professionale
          comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti
          valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
              8.  Al  termine  della  scuola secondaria, gli studenti
          sostengono  l'esame  di Stato di cui alla legge 10 dicembre
          1997,  n.  425,  che  assume  la  denominazione dell'area e
          dell'indirizzo.
                                    Art. 5.
                   Istruzione e formazione tecnica superiore
                 educazione degli adulti e formazione continua
              1.  L'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e'
          disciplinata  a  norma  dell'art.  69 della legge 17 maggio
          1999, n. 144.
              2.   Le   iniziative  di  educazione  degli  adulti  si
          realizzano  nel  rispetto  delle  disposizioni  del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              3.  La  formazione  continua  si  realizza nel rispetto
          delle  disposizioni  di  cui  alla legge 24 giugno 1997, n.
          196.
                                    Art. 6.
                    Attuazione progressiva dei nuovi cicli
              1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  presenta  al  Parlamento  un
          programma  quinquennale  di  progressiva  attuazione  della
          riforma.  Le  Camere  adottano, entro quarantacinque giorni
          dalla   trasmissione,   una   deliberazione   che  contiene
          indirizzi  specificamente  riferiti  alle singole parti del
          programma.  Il  programma e' corredato da una relazione che
          ne dimostra la fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi
          individuati    rispetto   agli   obiettivi,   compresa   la
          valutazione  degli  eventuali  maggiori  oneri finanziari o
          delle    eventuali    riduzioni    di    spesa    ai   fini
          dell'applicazione  delle disposizioni di cui al comma 2. Il
          programma  comprende,  tra l'altro, un progetto generale di
          riqualificazione  del  personale docente, finalizzato anche
          alla   valorizzazione   delle  specifiche  professionalita'
          maturate,  nonche'  alla  sua  eventuale  riconversione;  i
          criteri  generali  per  la  formazione  degli  organici  di
          istituto  con modalita' tali da consentire l'attuazione dei
          piani   di   offerta   formativa  da  parte  delle  singole
          istituzioni   scolastiche:   i   criteri  generali  per  la
          riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della
          scuola    secondaria,    ivi   compresi   quelli   per   la
          valorizzazione  dello  studio  delle lingue e per l'impiego
          delle  tecnologie  didattiche:  un  piano per l'adeguamento
          delle infrastrutture.
              2.  Il  programma  di  cui  al  comma  1 indica tempi e
          modalita'    di    attuazione    della    presente   legge.
          L'operativita'  di  tale programma, ove questo rilevi oneri
          aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione dello specifico
          provvedimento  legislativo  recante l'indicazione dei mezzi
          finanziari occorrenti per la relativa copertura.
              3.  Le  somme  che si dovessero rendere disponibili per
          effetto  della  riforma  sono  riutilizzate con modalita' e
          criteri  indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai
          fini  della  istituzione  di  periodi  sabbatici volti alla
          qualificazione  degli  insegnanti  in servizio. Il Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              4.  Disposizioni  correttive  di  quelle  contenute nel
          programma  di cui al comma 1 possono essere emanate durante
          la progressiva attuazione del programma stesso.
              5.  L'effettiva  attuazione  della  presente  legge  e'
          verificata  dal  Parlamento  al  termine  di  ogni triennio
          successivo  alla  data  della  sua entrata in vigore, sulla
          base  di  una  apposita  relazione  presentata dal Ministro
          della pubblica istruzione.
              6.  All'attuazione  della  presente  legge si provvede,
          sulla  base  delle  norme generali da essa recate, mediante
          regolamenti  da  adottare  a  norma  dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, in conformita' agli
          indirizzi  definiti  dalle Camere in ordine al programma di
          cui  al  comma  1, nell'ambito delle disposizioni di legge.
          Sugli  schemi  di  regolamento e' acquisito il parere delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  che  si pronunciano
          sulla  loro  conformita'  agli  indirizzi  deliberati dalle
          Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni
          dalla  richiesta  di parere alle Commissioni, i regolamenti
          possono  comunque  essere emanati. Ciascun regolamento reca
          una   ricognizione  delle  norme  abrogate  e  disposizioni
          transitorie   per   il   passaggio  dal  vecchio  al  nuovo
          ordinamento.   Per   gli  ambiti  di  cui  all'art.  8  del
          regolamento   emanato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione
          dei curricoli, si provvede con le modalita' di cui all'art.
          205  del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
          in  materia  di  istruzione,  relative  alle scuole di ogni
          ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297.
              7.  Il  personale  docente  in  servizio,  alla data di
          entrata  in  vigore  delle  disposizioni  regolamentari che
          disciplinano  l'organizzazione dei settori di appartenenza,
          ha  diritto,  al  mantenimento  della  sede  fino  alla sua
          definitiva  assegnazione,  che si realizza tenendo conto in
          via  prioritaria  delle  richieste,  degli  interessi,  dei
          titoli e delle professionalita' di ciascuno.
              8.  I  titoli universitari ed i curricoli richiesti per
          il  reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono
          individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3,
          comma   2,  della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  con
          regolamento  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  di
          concerto  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica   e  tecnologica,  adottato  sulla  base  degli
          indirizzi   generali  definiti  dalle  Camere  in  sede  di
          deliberazione di cui al comma 1.
              La  presente  legge,  munita  del  sigillo dello Stato,
          sara'   inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti
          normativi  della  Repubblica  italiana.  E  fatta obbligo a
          chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla osservare come
          legge dello Stato.
                Data a Roma, addi' 10 febbraio 2000
                                    CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Berlinguer,   Ministro  della  pubblica
                              istruzione
          Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Note al preambolo:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 70, della
          legge    23 dicembre    1996,    n.    662:    (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
              "Art.   1  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e   assistenza).   -  70.  Al  fine  di  garantire maggiore
          efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica,
          con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, di
          concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  per la funzione
          pubblica,   sentita  la  conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni,  sono definiti criteri e parametri generali per la
          riorganizzazione   graduale   della  rete  scolastica,  con
          effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di
          deroghe  con  riguardo  alle  zone  definite  a rischio per
          problemi  di  devianza  giovanile  e minorile, nonche' alle
          necessita'   e   ai  disagi  che  possono  determinarsi  in
          relazione  a  specifiche  esigenze,  particolarmente  nelle
          comunita'  e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto
          prevede  altresi' una graduale riduzione del numero massimo
          degli alunni, per classe, anche tenendo conto di quelli con
          difficolta'  di  apprendimento.  Ove  necessario,  potranno
          essere   costituiti,  su  tutto  il  territorio  nazionale,
          istituti   comprensivi  di  scuola  materna,  elementare  e
          secondaria  di  primo  grado, cui sara' assegnato personale
          direttivo  della  scuola  elementare  o della scuola media.
          Analoghe  misure  di  riorganizzazione  graduale della rete
          scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati
          dello Stato unificando i servizi amministrativi e ausiliari
          delle   scuole   annesse,   con  accorgimenti  necessari  a
          garantire  il  diritto allo studio della particolare utenza
          accolta.  In  attuazione  del suddetto decreto e nei limiti
          dell'organico  provinciale  complessivo determinato a norma
          del  comma  71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti
          locali  interessati  e  i  consigli scolastici provinciali,
          adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i
          piani  organici  di  aggregazione, fusione, soppressione di
          scuole  e  istituti  di  istruzione di ogni ordine e grado,
          nonche'  dei  plessi,  sezioni  e corsi con minor numero di
          alunni   rispetto   ai   parametri  prefissati,  esclusi  i
          conservatori   di  musica,  le  accademie  e  gli  istituti
          superiori per le industrie artistiche".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  40  della  legge
          27 dicembre 1997,   n.   449,   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  30 dicembre 1997,  n. 302 supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              "Art.  40  (Personale  della scuola). - 1 Il numero dei
          dipendenti  del  comparto  scuola  deve risultare alla fine
          dell'anno  1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
          rilevato  alla  fine  dell'anno  1997,  ferma  restando  la
          dotazione  di personale di sostegno necessaria a coprire la
          richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero
          costituisce  il  limite  massimo del persona1e in servizio.
          Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini
          della  programmazione  sono inclusi i supplenti annuali e i
          supplenti   temporanei   con  la  esclusione  dei  soggetti
          chiamati  a  svolgere  supplenze  brevi.  La  spesa .per le
          supplenze  brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
          a  quella  resasi  necessaria  per  soddisfare  le esigenze
          dell'anno  1997.  Con  decreto  del Ministro della pubblica
          istruzione,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  da esprimere entro
          trenta  giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
          determinazione  della  consistenza  numerica  del personale
          alla  data  del  31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
          della  pubblica  istruzione previo parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  da esprimere entro
          trenta giorni dall'avvenuta trasmissione sono individuati i
          criteri   e   le  modalita'  per  il  raggiungimento  delle
          finalita'  predette  mediante  disposizioni  sugli organici
          funzionali  di  istituto, sulla formazione de le cattedre e
          delle  classi,  sul contenimento delle supplenze temporanee
          di  breve  durata  assicurando  comunque  il  perseguimento
          dell'obiettivo   tendenziale  della  riduzione  del  numero
          massimo  di  alunni  per  classe  con priorita' per le zone
          svantaggiate,   per  le  piccole  isole,  per  le  zone  di
          montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
          di   devianza  minorile  e  giovanile.  In  attuazione  dei
          principi  generali  fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  e  assicurata  l'integrazione scolastica degli alunni
          handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita
          dell'handicap,  compreso il ricorso all'ampia flessibilita'
          organizzativa  e funzionale delle classi prevista dall'art.
          21,  commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche'
          la   possibilita'   di   assumere  con  contratto  a  tempo
          determinato  insegnanti  di  sostegno in deroga al rapporto
          docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap
          particolarmente  gravi, fermo restando il vincolo di cui al
          primo   periodo  del  presente  comma.  Sono  abrogati  gli
          articoli  72,  315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalita'
          giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a
          4,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e'  consentita,
          altresi',  alle  istituzioni scolastiche la stipulazione di
          contratti   di   prestazione   d'opera   con   esperti  per
          particolari   attivita'   ed   insegnamenti,   purche'  non
          sostitutivi  di  quelli  curricolari,  per  sperimentazioni
          didattiche  e ordinamentali. per l'ampliamento dell'offerta
          formativa  e  per  l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche.   Al  fine  di  incrementare  la  preparazione
          tecnico-professionale dei giovani dopo il conseguimento del
          diploma  finale  di  istruzione  secondaria  superiore, nel
          quadro    del   sistema   formativo   integrato   e   della
          programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
          le   regioni   concordano   modalita'   di  intese  per  la
          realizzazione,  anche  nelle  istituzioni  scolastiche,  di
          corsi  di  formazione  superiore  non  universitaria, anche
          mediante  la  costituzione  di  forme associative con altri
          soggetti  del  territorio ed utilizzando le risorse messe a
          disposizione  anche  dall'Unione  europea,  dalle  regioni,
          dagli  enti  locali  e  da  altre  istituzioni  pubbliche e
          private".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  18 giugno  1998,  n.  233:
          (Regolamento  recante norme per il dimensionamento ottimale
          delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
          organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  5  (Organici  pluriennali).  - 1. La consistenza
          complessiva  degli organici del personale della scuola, ivi
          compresi  i  dirigenti scolastici, predeterminata a livello
          nazionale  per  il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti
          disposizioni,  e'  articolata su base regionale e ripartita
          per  aree  provinciali  o  sub-provinciali.  Le  successive
          rideterminazioni  sono  attuate ai sensi della normativa in
          vigore,  in  relazione  alle  funzioni  di programmazione e
          riorganizzazione  della  rete  scolastica  attribuite  alle
          regioni  dal  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112,
          tenendo conto:
                a) del  numero  degli  alunni  previsti, distinti per
          eta' e per ordine e grado di scuole;
                b) del  numero  degli  istituti  previsti, delle loro
          dimensioni  e  dell'articolazione  delle stesse istituzioni
          sul territorio;
                c) delle catteristiche demografiche e ortografiche di
          ciascuna regione;
                d) degli    indici    di    disagio    economico    e
          socio-culturale;
                e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e
          all'evoluzione del mercato del lavoro;
                f) della  distribuzione  per  ambiti disciplinari del
          personale in servizio.
              2. Entro il limite della dotazione organica provinciale
          complessiva  l'organico  funzionale di ciascuna istituzione
          scolastica  e'  definito dai dirigenti dell'amministrazione
          scolastica  periferica  in  conformita'  ai  criteri  e  ai
          parametri  generali  stabiliti  a  norma del comma 1, sulla
          base  dei  seguenti  dati  di  riferimento  ed  elementi di
          valutazione:
                a) numero  degli  alunni  e  delle  classi  previste,
          distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
                b)   insegnamenti  da impartire nelle classi previste
          in   relazione   agli   obiettivi  formativi  previsti  dai
          corrispondenti curricoli;
                c) esigenze  di  sostegno  degli  alunni portatori di
          handicap;
                d) attivita' didattiche finalizzate al recupero della
          dispersione  scolastica  e  degli insuccessi formativi alla
          sperimentazione  di  nuovi  metodi  didattici  e  di  nuovi
          ordinamenti  e  strutture  curricolari, all'adattamento dei
          percorsi  formativi,  secondo  criteri  di  flessibilita' e
          modularita',   alle   esigenze   di  personalizzazione  dei
          processi     di    apprendimento    alle    caratteristiche
          dell'economia  regionale  o  locale  e  all'evoluzione  del
          mercato del lavoro;
                e) azioni    di    supporto    socio-psico-pedagogico
          organizzativo   e   gestionale,   di  ricerca  educativa  e
          scientifica di orientamento scolastico e professionale e di
          valutazione  dei  processi  formativi,  tenuto  conto anche
          dell'eventuale  articolazione  della funzione docente sulla
          base di particolari profili di specializzazione;
                f) esigenze  specifiche delle istituzioni che operano
          in  zone  a  rischio  di  devianza giovanile e criminalita'
          minorile,  ovvero  nelle  comunita' montane e nelle piccole
          isole;
                g) prevedibili  necessita'  di copertura dei posti di
          insegnamento  vacanti  e  di  sostituzione degli insegnanti
          assenti  per  periodi  di  durata inferiore all'intero anno
          scolastico.
              3. Le   risorse   umane  necessarie  per  le  finalita'
          indicate  alle  lettere d),  e),  f) e g) del comma 2, sono
          attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di
          scuole,  anche  sulla  base  delle richieste e dei progetti
          formativi delle stesse istituzioni.
              4.  Nei  limiti  delle  dotazioni organiche assegnate i
          dirigenti  scolastici,  nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  della scuola, procedono alla formazione
          delle  classi  e,  in  conformita'  ai  princi'pi e criteri
          stabiliti  con  la  contrattazione  collettiva decentrata a
          livello  nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli
          docenti le funzioni da svolgere.
              5.  Le scuole annesse ad istituti di educazione statale
          non hanno personalita' giuridica distinta dagli istituti di
          appartenenza.  La  dotazione  organica di istituto relativa
          alle   suddette   scuole,  considerata  nella  sua  entita'
          complessiva, e' determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
              6.  Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli
          istituti  di  istruzione  statali  in  lingua slovena delle
          province   di   Gorizia   e   Trieste   sono  separatamente
          determinati  e  distinti dall'organico complessivo riferito
          alla regione di appartenenza.
          Note all'art. 1:
              - Per la legge 10 febbraio 2000, n. 30, si veda in note
          alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
          della   Repubblica  n.  275/1999,  si  veda  in  note  alle
          premesse.
              - Per  il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1997, si
          veda in nota alle premesse.