stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 233

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-9-2000 al: 6-4-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;
Visto il regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2000, sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;";
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);";
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-- L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.
-- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;"
-- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);
"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. (Omissis).
2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali".
Nota all'art. 1:
-- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) come modificato dal presente regolamento:
"Art. 2. (Composizione della commissione centrale per i revisori contabili). - 1. La commissione centrale è composta:
a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;
b-bis) da un componente designato dal presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
b) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'associazione fra le società italiane per azioni, designato dal presidente dell'associazione medesima;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:
1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni".