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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 196

Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006)
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Testo in vigore dal:  2-8-2000 al: 14-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 47, comma 1, che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, nonché a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l'emanazione di norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità ed a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Visto il parere reso dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti i pareri resi dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Consigliere e consiglieri di parità
1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordinamento degli enti previdenziali), così recita:
"Art. 47 (Delega al Governo in materia di revisione dell'art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125). - 1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale;
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonché di quelle relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamnento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;
f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'art. 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera d)".
- La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1991, n. 88.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.