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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 550

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/4/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 12-4-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  609,  recante
disposizioni  urgenti  concernenti  l'incremento e il ripiananento di
organico  dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di   razionalizzazione   per  l'impiego  del  personale  nei  servizi
d'istituto ed, in particolare, l'articolo 5, che prevede l'emanazione
di un regolamento di amministrazione e contabilita';
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che  lo  schema  di regolamento e' stato sottoposto al
parere  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
  Udito il parere della Corte dei conti, espresso nell'adunanza delle
sezioni riunite del 18 febbraio 1999;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di Stato, espressi nelle adunanze
della  sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997 e
del 26 luglio 1999;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 maggio 1998 e del 3 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
         Organizzazione dei servizi amministrativi contabili

  1.  L'organizzazione  dei  servizi  amministrativi  e contabili del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco e' articolata in centrale e
periferica.
  2.  In attesa della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo 109 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, in sede centrale, l'attivita'
amministrativa  e  contabile e' svolta dalla Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi.
  3.  In  sede periferica detta attivita' e' espletata dal comandante
delle  scuole  centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed
esperienze,  dagli  ispettori  regionali ed interregionali dei vigili
del  fuoco  e  dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali
funzionari delegati di contabilita' ordinaria.
  4.   L'attivita'   amministrativa  e  contabile  degli  Ispettorati
aeroportuali   e   portuali   viene   espletata  del  locale  comando
provinciale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          1o ottobre  1996,  n.  512,  convertito, con modificazioni,
          dalla    legge   28 novembre   1996,   n.   609,   recante:
          "Disposizioni   urgenti   concernenti   l'incremento  e  il
          ripianamento  di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco  e  misure  di  razionalizzazione  per
          l'impiego del personale nei servizi d'istituto":
              "Art. 5 (Norme di amministrazione e contabilita'). - 1.
          Con  regolamento,  da adottarsi a norma dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, su proposta del Ministro
          dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, sono
          emanate  le  norme  di  amministrazione  e contabilita' del
          Corpo   nazionale   dei  vigili  del  fuoco,  che  potranno
          contenere  disposizioni  anche  in  deroga  alle  norme  di
          contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire
          obiettivi  di  snellimento e accelerazione delle procedure,
          per  l'acquisto  dei  beni  necessari per gli interventi di
          emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
          regolamento  si  osservano,  in  quanto compatibili, per il
          Corpo  nazionale  le disposizioni previste dal capo III del
          Regolamento     di     amministrazione    e    contabilita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.
          417.
              2.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio parere
          sullo  schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta
          giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'
          essere comunque adottato".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) abrogato  dall'art.  74  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29".
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  109  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              "Art.  109 (Riordino di strutture e del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco). - 1. Nell'ambito del riordino di cui
          all'art. 9, sono ricompresi, in particolare:
                a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
                b) il Comitato operativo della protezione civile.
              2.  Con  uno  o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli
          articoli  11  e  12  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, si
          provvede al riordino delle seguenti strutture:
                a) Direzione  generale  della protezione civile e dei
          servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
                b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
                c) Dipartimento  della  protezione  civile  presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri".