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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1999, n. 549

Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2001)
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Testo in vigore dal: 5-4-2000
al: 9-6-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente  e  ne  ha  definito le funzioni, cosi' come modificata
dalla legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,   recante   regolamento   per   l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309,  recante  regolamento  per  l'organizzazione del Servizio per la
tutela  delle  acque,  la  disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  di  natura fisica e del
Servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991,
n.  438,  recante regolamento per l'organizzazione e il funzionamento
della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti
di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;
  Visti la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992,
n.  220,  l'articolo  1  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, ed i
relativi   decreti   interministeriali  attuativi,  concernenti,  tra
l'altro, l'organizzazione della Amministrazione statale in materia di
difesa del mare;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le  competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, con riferimento
ai  diversi  settori della tutela ambientale, ha stanziato le risorse
finanziarie  per  farvi fronte, ed ha ampliato la pianta organica del
Ministero,  prevedendo  anche,  alla tabella allegata all'articolo 6,
dieci posti per le qualifiche dirigenziali generali;
  Vista  la  legge  9  dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune
disposizioni  della  citata  legge  n. 344 del 1997, rifinanziando le
attivita' ivi previste;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Considerata  la  necessita' di dotare il Ministero dell'ambiente di
una  organizzazione  interna  e  di una ripartizione delle competenze
adeguata  a far fronte nell'immediato allo svolgimento delle funzioni
e  dei compiti istituzionali, da ultimo attribuiti dalle citate leggi
n. 344 del 1997 e n. 426 del 1998;
  Considerata,  conseguentemente,  l'opportunita' di disciplinare, ai
fini   suindicati  e  salvo  gli  opportuni  successivi  adeguamenti,
l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del
Ministero  dell'ambiente,  nelle more dell'emanazione del regolamento
di  organizzazione  e  funzionamento  complessivo  del Ministero, che
verra'  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23  agosto 1988, n. 400, in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto;
  Considerata,   altresi',   l'opportunita'  di  rinviare  al  citato
regolamento   di   organizzazione   e  funzionamento  complessivo  la
disciplina degli oggetti di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettere
a),   c),   d),  e),  nonche'  all'articolo  14  del  citato  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999
(n. 135/1999);
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione   del   26   novembre   1999,   su   proposta  del  Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento, ferme restando le attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da ultimo individuate con
il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  e  delle altre
Amministrazioni   centrali,   nel  rispetto  delle  competenze  delle
regioni,  delle province e dei comuni, e dei provvedimenti emanati in
attuazione  delle  disposizioni di cui al Capo I della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  disciplina,  ai  sensi  dell'articolo 6, comma 2, del
decreto   legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito
dall'articolo  5  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 80, e
dell'articolo  17,  comma  4-bis,  lettera  b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla
tabella  allegata  all'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del
Ministero  dell'ambiente e la distribuzione interna delle competenze,
nelle    more   dell'emanazione   del   definitivo   regolamento   di
organizzazione  e  di  funzionamento  complessivo  del Ministero, che
disciplinera' anche gli oggetti indicati al citato articolo 17, comma
4-bis,  lettere  a),  c),  d), e), nonche' all'articolo 14 del citato
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e che verra' adottato in
conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La legge 8 luglio 1986, n. 348, recante "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
          del 15 luglio 1986.
              -  La  legge 3 marzo 1987, n. 59, recante "Disposizioni
          transitorie  ed  urgenti per il funzionamento del Ministero
          dell'ambiente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
          del 4 marzo 1987.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
          1987, n. 306, recante "Regolamento per l'organizzazione del
          Ministero  dell'ambiente",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1987.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992, n. 309, recante "Regolamento per l'organizzazione del
          servizio  per  la  tutela  delle  acque,  la disciplina dei
          rifiuti,   il   risanamento  del  suolo  e  la  prevenzione
          dell'inquinamento  di  natura  fisica  e  del  servizio per
          l'inquinamento  atmosferico,  acustico e per le industrie a
          rischio  del  Ministero dell'ambiente", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 136 dell'11 giugno 1992.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          novembre   1991,   n.   438,   recante   "Regolamento   per
          l'organizzazione   e  il  funzionamento  della  commissione
          tecnico-scientifica  per  la  valutazione  dei  progetti di
          protezione   e   risanamento   ambientale   del   Ministero
          dell'ambiente",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          19 del 24 gennaio 1992.
              -  La  legge  31  dicembre  1982, n. 979, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 16 (s.o.) del 18 gennaio 1983.
              -   La   legge   28  febbraio  1992,  n.  220,  recante
          "Interventi  per  la  difesa  del mare" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.
              -  L'art.  1  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537,
          recante   "Interventi   correttivi  di  finanza  pubblica",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 303 (S.O.) del 28
          dicembre 1993, e' il seguente:
              "Art. 1. - Il Governo e' delegato a emanare, entro nove
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno o piu' decreti legislativi diretti a:
                a) riordinare,  sopprimere  e  fondere  i  Ministeri,
          nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
                b) istituire    organismi    indipendenti    per   la
          regolazione  dei  servizi di rilevante interesse pubblico e
          prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
          nuove persone giuridiche;
                c) riordinare  i  servizi tecnici nazionali presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  assicurando  il
          collegamento  funzionale e operativo con le amministrazioni
          interessate.
              2.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi il Governo
          si  atterra'  ai  seguenti  principi  e  criteri direttivi,
          nonche'  a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  nel  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni:
                a)  eliminazione  delle pubblicazioni organizzative e
          funzionali;
                b)   razionalizzazione   della   distribuzione  delle
          competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e
          di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
          materia  di  ambiente  e  territorio,  quelle in materia di
          economia,  quelle  in  materia  di  informazione, cultura e
          spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
                c)    riordinamento,   eliminando   le   duplicazioni
          organizzative  e  funzionali, di tutti i centri esistenti e
          le  attivita'  istituzionali  svolte  fuori  dal territorio
          nazionale  raccordandoli  con le sedi diplomatiche italiane
          allo    scopo    di    programmare    le   iniziative   per
          l'internazionalizzazione       dell'economia      italiana,
          riorganizzare   e  programmare  in  maniera  coordinata  le
          attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
                d)   possibilita'   di   istituzione  del  Segretario
          generale;
                e)  diversificazione  delle  funzioni  di  staff e di
          linee;
                f)  istituzione  di  strutture di primo livello sulla
          base  di  criteri di omogeneita', di complementarieta' e di
          organicita',   anche   mediante  l'accorpamento  di  uffici
          esistenti;
                g)  diminuzione dei costi amministrativi e speditezza
          delle   procedure,   attraverso   la  riduzione  dei  tempi
          dell'azione amministrativa;
                h)  istituzione  di  servizi  centrali  per  la  cura
          dell'amministrazione  di  supporto  e di controllo interno,
          sulla  base  del criterio della uniformita' delle soluzioni
          organizzative;
                i)  introduzione del principio della specializzazione
          per  le  funzioni  di  supporto e di controllo interno, con
          istituzione di ruoli unici interministeriali;
                l)  attribuzione  al  Governo e ai Ministri, ai sensi
          dell'art.   17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          di  potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo
          i seguenti princpi:
                  1)  separazione  tra  politica  e amministrazione e
          creazione  di  uffici alle dirette dipendenze del Ministro,
          in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo
          e amministrazione;
                  2)  organizzazione  delle  strutture  per  funzioni
          omogenee   e   secondo   criteri   di   flessibilita',  per
          corrispondere  al  mutamento delle esigenze e per adattarsi
          allo  svolgimento  di  compiti  anche  non  permanenti e al
          raggiungimento di specifici obiettivi;
                  3)  eliminazione di concetti ed intese, mediante il
          ricorso  alla  conferenza  di servizi prevista dall'art. 14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
                  4)  previsione di controlli interni e verifiche dei
          risultati   nonche'  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione;
                  5)  ridefinizione  degli organici e riduzione delle
          spesa   pubblica  al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e
          l'efficacia della pubblica amministrazione;
                m)   attribuzione   agli  organismi  indipendenti  di
          funzioni  di regolazione dei servizi di rilevante interesse
          pubblico,  anche  mediante  il trasferimento agli stessi di
          funzioni  attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,
          nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore
          del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'
          giudiziaria;
                n)  decentramento delle funzioni e dei servizi, anche
          mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei
          residui   compiti   afferenti   alla  sfera  di  competenza
          regionale  e  l'attribuzione  agli  uffici periferici dello
          Stato   dei   compiti   relativi   ad  ambiti  territoriali
          circoscritti;
                o)  attribuzione  alle  amministrazioni  centrali  di
          prevalenti  compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,
          coordinamento   e   valutazione;   e  alle  amministrazioni
          periferiche,   a  livello  regionale  e  sub-regionale,  di
          compiti   di  utilizzazione  e  coordinamento  di  mezzi  e
          strutture, nonche' di gestione;
                p) agevolazione   dell'accesso   dei  cittadini  alla
          pubblica  amministrazione, anche mediante la concentrazione
          degli  uffici  periferici  e  l'organizzazione  di  servizi
          polifunzionali.
              3.  Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  il  Governo trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1
          e  2  al  fine  dell'espressione  del parere da parte delle
          commissioni  permanenti competenti per la materia di cui ai
          commi  da  1  a 7. Le commissioni si esprimono entro trenta
          giorni dalla data di trasmissione.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  determinati dal comma 2 e previo parere
          delle  commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1994.
              5.  In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
          periferico  unificato  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza sociale.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro del
          lavoro    e   della   previdenza   sociale,   si   provvede
          all'ordinamento  degli  uffici  di  cui  al  comma  5, alla
          individuazione  dei  rispettivi  uffici dirigenziali e alla
          determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di
          cui  all'art.  31,  commi  1  e  2, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni, nonche'
          al  conferimento  delle  competenze  gia'  attribuite  agli
          ispettorati  regionali  e  provinciali  del  lavoro,  ferma
          restando    l'autonomia    funzionale   dell'attivita'   di
          vigilanza.
              7.   Sono  fatte  salve  le  competenze  della  regione
          siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          della regione Valle d'Aosta.
              8.  Sono  soppressi  il  Ministero  dei  trasporti e il
          Ministero della marina mercantile.
              9.  E'  istituito  il  Ministero  dei trasporti e della
          navigazione,  al  quale  sono  trasferiti funzioni, uffici,
          personale  e  risorse  finanziarie dei soppressi Ministeri,
          fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
              10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni  del  Ministero della marina mercantile in materia
          di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
          (ICRAM).
              11.  Con  decreti  del  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
          Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  si  provvede  alla  individuazione  ed al
          trasferimento  di mezzi finanziari, personale ed uffici del
          Ministero    della    marina   mercantile,   ivi   compreso
          l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
          dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
          a  fissare  i  criteri per la parziale riassegnazione degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
              12.  L'organizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione e' articolata in:
                a)   dipartimenti,  per  l'assolvimento  dei  compiti
          finali  in  relazione alle funzioni in materia di trasporti
          terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di
          quella   lacuale,   e  navigazione  aerea,  in  numero  non
          superiore  a  tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di
          indirizzo  e di coordinamento delle ripartizioni interne in
          ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
                b)    servizi,    per   l'assolvimento   di   compiti
          strumentali.
              13.  La  costituzione  dei  dipartimenti e dei servizi,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni,  la  distribuzione  dei posti di
          funzione   dirigenziale   sono  disposte  con  uno  o  piu'
          regolamenti  da  emanare,  entro  tre  mesi  dalla  data di
          entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
          17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) la  determinazione  dei compiti dei dipartimenti e
          dei   servizi   e'   retta   da   criteri  di  omogeneita',
          complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di
          uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
                b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
          conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
          mutamento  delle  esigenze,  per svolgere compiti anche non
          permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
                c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
          ripartizioni  dirigenziali  generali  e  dei servizi e sono
          istituiti  esclusivamente  nel  loro  ambito,  salvo quanto
          disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
                d) l'ordinamento   complessivo   diminuisce  i  costi
          amministrativi   e   rende   piu'   spedite  le  procedure,
          riducendone i tempi;
                e) le  funzioni  di vigilanza sulla societa' Ferrovie
          dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di
          controllo.
              14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e
          della  navigazione  e'  rideterminata,  per  le materie non
          trasferite,  ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo
          da  eliminare  le duplicazioni di struttura, semplificare i
          procedimenti  amministrativi,  contenere la spesa pubblica,
          razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
          la    corretta    gestione    delle    risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'    e    il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti
          coperti  nei  due  Ministeri  soppressi  o  per i quali, al
          31 agosto   1993,  risulti  in  corso  di  espletamento  un
          concorso o pubblicato un bando di concorso.
              15.  Ogni  tre anni, l'organizzazione del Ministero dei
          trasporti  e della navigazione e' sottoposta a verifica, al
          fine  di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito
          della   verifica  il  Ministro  riferisce  alle  competenti
          commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica.
              16.  Il  regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte
          le   disposizioni   normative  relative  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione. Le restanti norme vigenti
          sono  abrogate  con effetto dalla data di entrata in vigore
          del  regolamento  medesimo.  Fino  a  tale  data  nulla  e'
          innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale
          e  periferica  e agli organi consultivi esistenti presso il
          Ministero   dei  trasporti  e  il  Ministero  della  marina
          mercantile.
              17.   Presso   il   Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente
          dal  Ministero  del  tesoro definita di maggiore importanza
          cui  e'  preposto  un  dirigente  generale di livello C del
          ruolo  dei servizi centrali della Ragioneria generale dello
          Stato.  L'organizzazione  e le relative dotazioni organiche
          sono  determinate  con  regolamento  da  emanarsi  ai sensi
          dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un
          mese  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
          bilancio dello Stato.
              18.  Sono  soppressi i contributi dello Stato in favore
          dell'Ente nazionale gente dell'aria.
              19:  Con  successivo  regolamento,  da emanare ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e'
          riordinato  il  Ministero  dell'ambiente.  Restano salve le
          competenze  della  regione  Valle  d'Aosta e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  provvedono alle
          finalita'  della  presente  legge  secondo  le disposizioni
          degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
              20.  Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
          finanze in materia di demanio marittimo.
              21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della   politica   industriale  (CIPI),  il
          Comitato interministeriale per la politica economica estera
          (CIPES),    il    Comitato    interministeriale    per   la
          cinematografia,   il   Comitato  interministeriale  per  la
          protezione   civile,   il  Comitato  interministeriale  per
          l'emigrazione  (CIEM), il Comitato interministeriale per la
          tutela   delle   acque   dall'inquinamento,   il   Comitato
          interministeriale     prezzi     (CIP),     il     Comitato
          interministeriale   per  la  programmazione  economica  nel
          trasporto  (CIPET),  il  Comitato  interministeriale per la
          lotta  all'AIDS,  il  Comitato  interministeriale  per  gli
          scambi  di  materiali di armamento per la difesa (CISD), il
          Comitato   interministeriale   gestione   fondo  interventi
          educazione   e   informazione   sanitaria.   Sono  altresi'
          soppressi,     fatta     eccezione    per    il    Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per
          il   Comitato   interministeriale   per   l'indirizzo,   il
          coordinamento  e  il  controllo  degli  interventi  per  la
          salvaguardia  di  Venezia  e per i comitati di cui al comma
          25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per
          legge   la  partecipazione  di  piu'  Ministri  o  di  loro
          delegati.
              22.   L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  legge
          9 maggio  1975,  n.  153,  e  successive  modificazioni  e'
          ridotta   di   lire   500   milioni   annue.  Le  spese  di
          funzionamento    del    Comitato    interministeriale   per
          l'indirizzo,   il   coordinamento   e  il  controllo  degli
          interventi  per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art.
          4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico
          delle  autorizzazioni  di  spesa  per  l'attivazione  degli
          interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
              23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito
          pubblico,  di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
          n. 1343.
              24.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  si  procedera' a definire le funzioni dei
          soppressi   comitati   e   a  riordinare  organicamente  la
          disciplina  della  normativa  nelle relative materie, anche
          attraverso  le  modifiche  le integrazioni e le abrogazioni
          normative  necessarie,  conformemente ai seguenti criteri e
          principi:
                a) attribuzione  al Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE) delle funzioni in materia
          di   programmazione  e  di  politica  economica  nazionale,
          nonche' di coordinamento della politica economica nazionale
          con le politiche economiche comunitarie;
                b)  utilizzazione  della  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita'
          regionali;
                c) attribuzione  alla responsabilita' individuale dei
          Ministri  con  competenza  prevalente  delle funzioni e dei
          compiti settoriali;
                d) attribuzione    alle    regioni   della   potesta'
          legislativa  o  regolamentare  nelle materie esercitate dai
          soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza
          delle regioni stesse;
                e) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e
          dei   provvedimenti  razionalizzando  le  competenze  ed  i
          controlli,   eliminando   i   concerti   e  le  intese  non
          indispensabili   ed  attribuendo  competenza  esclusiva  ai
          singoli   Ministri   per  l'emanazione  e  la  modifica  di
          disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
          amministrativa   sollecita,   efficace   ed  aderente  alle
          relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
              25. Con regolamento da emanarsi, al sensi dell'art. 17,
          comma   2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,   sono  definite  l'organizzazione  e  le
          funzioni  del  CIPE,  del Comitato interministeriale per le
          informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per
          i  servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore
          della difesa del suolo.
              26.  Gli schemi dei regolamenti di cui al commi 24 e 25
          sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica  per  l'acquisizione del parere delle competenti
          commissioni.
              27.  Gli  organi  dirigenti  e gli uffici dei Ministeri
          interessati   sono   adeguati  alle  funzioni  mediante  la
          procedura  di  cui  all'art.  6  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29.
              28.   Sono  soppressi  gli  organi  collegiali  di  cui
          all'allegato  elenco  n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  si  provvede al riordino di organi
          collegiali  dello  Stato, nonche' di organismi con funzioni
          pubbliche   o   di   collaborazione   ad  uffici  pubblici,
          conformemente ai seguenti criteri e princpi:
                a) accorpare  le  funzioni  per  settori  omogenei  e
          sopprimere  gli  organi  che risultino superflui in seguito
          all'accorpamento;
                b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze
          di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
                c) ridurre il numero dei componenti;
                d) trasferire  ad  organi  monocratici o ai dirigenti
          amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni
          deliberative  che  non  richiedano,  in  ragione  del  loro
          peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
                e) escludere  la presenza di rappresentanti sindacali
          o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali
          deliberanti   in   materia  di  ricorsi,  o  giudicanti  in
          procedure di concorso.
              29.    Il    Consiglio    superiore    della   pubblica
          amministrazione  e' soppresso. Le funzioni sono devolute al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il personale e la
          biblioteca  sono  trasferiti al Dipartimento della funzione
          pubblica.
              30.  L'Autorita'  per  l'Adriatico  e'  soppressa  e le
          relative  funzioni  sono  trasferite  alle  amministrazioni
          statali   competenti   per   materia,   che  le  esercitano
          ricorrendo,  ove  necessario, alla conferenza di servizi di
          cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge
          19 marzo   1990,   n.  57,  e  le  successive  disposizioni
          modificative ed integrative sono abrogate.
              31.  Per  effetto  delle disposizioni dei commi da 21 a
          30,  i  capitoli  di  spesa  degli  stati di previsione dei
          Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono
          ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
          stessi.  La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e
          1996.
              32.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro si mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza e assistenza.
              33.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
          comma  32  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
          criteri  direttivi,  nonche' a quelli contenuti nella legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni:
                a)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
          funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti,
          anche mediante:
                  1)  la  fusione  di  enti  che  esercitano funzioni
          previdenziali  o in materia infortunistica, relativamente a
          categorie  di  personale  coincidenti  ovvero omogenee, con
          particolare riferimento alle Casse marittime;
                  2)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
          previdenza  e assistenza, secondo le rispettive competenze,
          in enti similari gia' esistenti;
                  3)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
          infortunistica  nell'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
                  4)  l'esclusione  dalle  operazioni di fusione e di
          incorporazione   degli   enti   pubblici  di  previdenza  e
          assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
          altri   ausili  pubblici  di  carattere  finanziario  e  la
          privatizzazione    degli    enti    stessi,   nelle   forme
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  garanzie  di
          autonomia   gestionale,   organizzativa,  amministrativa  e
          contabile,  ferme  restandone  le  finalita'  istitutive  e
          l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
          appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
          essi risultano istituiti;
                  5)   il   risanamento  degli  enti  che  presentano
          disavanzo finanziario, attraverso:
                    5.1)  l'alienazione del patrimonio immobiliare di
          ciascun ente;
                    5.2)      provvedimenti      correttivi     delle
          contribuzioni;
                    5.3)  misure  dirette  a  realizzare  economie di
          gestione   e  un  rapporto  equilibrato  tra  contributi  e
          prestazioni previdenziali;
                b)  distinzione  fra  organi  di indirizzo generale e
          organi di gestione;
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  dei trattamenti
          pensionistici,    con    esclusione   delle   pensioni   di
          reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
                d) limitazione    dei    benefici    a   coloro   che
          effettivamente esercitano le professioni considerate;
                e) eliminazione    a    parita'    di   spesa   delle
          sperequazioni    fra    le    categorie   nel   trattamento
          previdenziale;
                f) soppressione degli enti.
              34.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo  diretto a promuovere l'istituzione di
          organizzazioni di previdenza per le categorie professionali
          che  ne  sono  prive  ovvero  a  riordinare  le funzioni in
          materia  di  previdenza  per  dette  categorie in enti gia'
          esistenti    operanti   a   favore   di   altre   categorie
          professionali,  in  armonia  con i principi di cui al comma
          33.
              35.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  diretti  a riordinare gli altri
          enti   pubblici  non  economici  con  funzioni  analoghe  o
          collegate.
              36.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
          comma  35  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
          criteri  direttivi,  nonche' a quelli contenuti nella legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni:
                a)  fusione  degli  enti  con  finalita'  omologhe  o
          complementari;
                b)  contenimento  della  spesa  complessiva per sedi,
          indennita'  ai  componenti  di  organi di amministrazione e
          revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente
          riduzione  del  contributo  statale  di  funzionamento, con
          particolare  riferimento  agli  enti che possono utilizzare
          sedi comuni di servizio, anche all'estero;
                c) riduzione del numero di componenti degli organi di
          amministrazione e di revisione;
                d) trasformazione    in    associazioni   o   persone
          giuridiche  di  diritto  privato  degli  enti  a  struttura
          associativa  o  che  non  svolgano  funzioni  o  servizi di
          rilevante interesse pubblico.
              37.  Nei  casi  di  fusione  o incorporazione di cui ai
          numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera
          a)  del  comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire
          che  il  controllo  della  Corte  dei  conti  si  eserciti,
          sull'ente  incorporante o risultante dalla fusione, in base
          alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
              38.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
          da  32  a  36  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  al  fine  di acquisire il parere
          delle competenti commissioni.
              39.  Sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti pubblici soppressi in liquidazione.
          Al   personale   dipendente   dagli   enti   soppressi   in
          liquidazione  non  si  applicano,  fino  al  suo definitivo
          trasferimento   ad   altre   amministrazioni  o  enti,  gli
          incrementi  retributivi ed ogni altro compenso, integrativo
          del  trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme
          di  legge  e  di  contratto  collettivo.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
              40.   Le  gestioni  liquidatorie  degli  enti  pubblici
          soppressi,  affidate a commissari liquidatori, termineranno
          alla  data  di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          cui  ai  commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data,
          il  titolare  della  gestione  e'  tenuto  a  consegnare le
          attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
          rendiconto  con  gli allegati analitici relativi all'intera
          gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
          gli  affari  e  per  la  gestione del patrimonio degli enti
          disciolti,  che  adotta i provvedimenti e le misure ai fini
          della  liquidazione  entro sei mesi dalla consegna. Ai fini
          della  accelerazione  delle  operazioni  liquidatorie degli
          enti  soppressi  affidati  al predetto Ispettorato generale
          del  Ministero  del  tesoro,  la detta amministrazione puo'
          compiere  qualsiasi  atto  di  gestione, fare transazioni e
          rinunce  ai  crediti  di  onerosa esazione e determinare il
          prezzo  e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali
          degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione
          del  patrimonio  e  la  contabilita' generale dello Stato e
          sulla  alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione
          dei  crediti  puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
          testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative alla
          riscossione   delle   entrate   patrimoniali  dello  Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              41.  Le  disposizioni  dei  commi  da  32  a  40 non si
          applicano  alla  liquidazione  dell'Ente  partecipazioni  e
          finanziamento    industria    manifatturiera    (EFIM)    e
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno (AGENSUD).
              42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41
          i  relativi  capitoli degli stati di previsione della spesa
          dei   Ministeri   interessati   sono  ridotti  della  somma
          complessiva,  per  il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995
          di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri
          dello  Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n.
          829,  e  successive modificazioni, e' soppressa a decorrere
          dal  1o giugno  1994.  Alla  sua  liquidazione  provvede il
          commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che
          cura  il  trasferimento  alla societa' Ferrovie dello Stato
          S.p.a.  del  personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
          dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso.
          Il  personale  puo'  essere  trasferito,  a domanda, presso
          altre   amministrazioni  pubbliche  secondo  le  norme  che
          disciplinano   la   mobilita'.   Le   prestazioni   erogate
          dall'OPAFS  sono  funzionalmente  attribuite  alla societa'
          Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  compatibilmente  con la sua
          natura  societaria  e  con  il  rapporto di lavoro dei suoi
          dipendenti    secondo   la   disciplina   civilistica   dei
          corrispondenti istituti".
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
          recante    "Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a norma dell'art. 2, della
          legge   23 ottobre  1992,  n.  421",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).
              - La  tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre
          1997,   n.   344   (Disposizioni   per  lo  sviluppo  e  la
          qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
          ambientale), e' la seguente:
                                                             "Tabella
                DOTAZIONE ORGANICA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dirigenti generali ....              n.   10
Dirigenti ....                       n.   47
                                     -------
        Totale dirigenti  . . .      n.   57

IX q.f. (compreso r. esaurimento)... n.   87
VIII q.f. ....                       n.  166
VII q.f. ....                        n.  205
VI q.f. ....                         n.  125
V q.f. ....                          n.  140
IV q.f. ....                         n.   69
III q.f. ....                        n.   47
II q.f. ....                         n.    4
                                     -------
                 Totale q.f.  . . .  n.  843
                                     -------
                      Totale  . . .  n.  900".
              - La  legge  9  dicembre  1998,  n. 426, recante "Nuovi
          interventi   in  campo  ambientale",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
              - La  legge  15  marzo  1997,  n. 59 recante "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63
          (S.O.).
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I
          della  legge  15  marzo  1997,  n. 59", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.).
              - La  legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (S.O.).
              - La  legge  9  dicembre  1998,  n. 426, recante "Nuovi
          interventi   in  campo  ambientale",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
              - L'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1998,
          n.  400  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214 (S.O.), e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          diiplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - L'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art.  11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
          il seguente:
              "1. L'organizzazione,     la     dotazione    organica,
          l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale  ed  il  loro  numero,  le  relative funzioni e la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione  dei  dipartimenti,  nei casi e nei limiti
          fissati    dalle    disposizioni   del   presente   decreto
          legislativo,  e  la definizione dei rispettivi compiti sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  Ministro
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400.  Si applica l'art. 9 della legge
          15 marzo   1997,   n.   59:   I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione  dei  ruoli  esistenti  e  l'istituzione di un
          ruolo  unico  del  personale  non  dirigenziale  di ciascun
          Ministero,   articolato   in   aree  dipartimentali  e  per
          direzioni  generali.  Fino  all'istituzione del ruolo unico
          del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun Ministero, i
          regolamenti  assicurano  forme ordinarie di mobilita' tra i
          diversi  dipartimenti  e le diverse direzioni generali, nel
          rispetto  dei  requisiti  di professionalita' richiesti per
          l'esercizio  delle  relative  funzioni,  ferme  restando le
          normative  contrattuali in materia. La nuova organizzazione
          e  la  dotazione organica del personale non devono comunque
          comportare incrementi di spesa".
              - L'art.  14  del citato decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e' il seguente:
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente  e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a)  definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive  ammistrazioni  delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1,  lettera  n),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli. ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  tratttanento,  consistente in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3. Il  Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta.  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p), della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6  maggio  1940,  n. 635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          pubblicato  nel  S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o
          settembre  1999,  reca:  "Ordinamento  della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
              - Il  titolo  della  legge  15  marzo  1997,  n. 51, e'
          riportato nelle note alle premesse.
              - L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
          6 febbraio 1993 (S.O.), e' il seguente:
              "2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ove
          comporti  riduzioni  di  spesa o comunque non incrementi la
          spesa  complessiva  riferita al personale effettivamente in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".
              - La  tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre
          1997, n. 344, e' riportata nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettere a),
          c),  d),  e), della citata legge n. 400/1988, si veda nelle
          note alle premesse.
              - Per   il   testo  dell'art.  14  del  citato  decreto
          legislativo n. 29/1993, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  titolo  del  citato  decreto  legislativo n.
          300/1999, si veda nelle note alle premesse.