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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 348

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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Testo in vigore dal:  30-7-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210, relativi alla scuola di perfezionamento in scienze amministrative, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, afferente alla facoltà di giurisprudenza, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in diritto amministrativo
e scienza dell'amministrazione

Art. 206 - Presso l'Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione che conferisce il diploma di specialista in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
Art. 207 - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di giurisprudenza.
Art. 208 - La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione di quanti aspirano a posti di responsabilità direttiva presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati e che perciò intendono acquisire la necessaria preparazione di base ed applicativa e la formazione tecnica, nonché di quanti intendono dedicarsi ad attività di ricerca presso enti ed istituzioni o centri di studio e di ricerca applicata.
Per il conseguimento di tali fini possono essere stipulate convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti pubblici o privati anche stranieri.
Art. 209 - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 210 - Il numero degli iscritti per il primo anno è di quaranta e complessivamente di centoventi.
Art. 211 - Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio.
Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono dotati di titolo di studio conseguito all'estero equivalente a quelli indicati nel comma precedente.
Art. 212 - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 mediante domanda a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) voto di laurea;
c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.
Art. 213 - La scuola si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo e secondo anno, ed in una serie di insegnamenti a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo, per il terzo anno.
Gli insegnamenti della scuola consistono in materie fondamentali ed in materie a scelta dell'iscritto.
Sono insegnamenti fondamentali del primo anno:
diritto amministrativo;
politica economica e di mercato;
scienza dell'amministrazione.
Sono materie a scelta degli iscritti del primo anno:
storia dell'amministrazione pubblica;
elementi di statistica;
diritto pubblico comparato.
Sono insegnamenti fondamentali del secondo anno:
contabilità dello Stato;
diritto delle Comunità europee;
diritto finanziario e tributario.
Sono materie a scelta degli iscritti del secondo anno:
programmazione e bilancio;
amministrazione del personale;
diritto regionale.
Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):
contabilità degli enti locali;
ordinamento giuridico degli enti locali;
impiego pubblico e privato;
reati contro la pubblica amministrazione;
appalti ed opere pubbliche.
Sono materie a scelta degli iscritti del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):
diritto pubblico dell'economia;
diritto sindacale e relazioni industriali;
giustizia amministrativa;
legislazione urbanistica;
uso degli elaboratori nella pubblica amministrazione.
Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo):
tecniche di selezione e valutazione del personale;
diritto sindacale e relazioni industriali;
elementi di macroeconomia;
elementi di microeconomia;
organizzazione aziendale.
Sono materie a scelta degli iscritti al terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo):
ricerca operativa;
uso degli elaboratori nella pubblica amministrazione;
legislazione doganale e valutaria;
tecnica e legislazione bancaria;
diritto penale commerciale;
contratti.
Art. 214 - Per i primi due anni di corso lo specializzando è tenuto a seguire, oltre ai corsi obbligatori, almeno due corsi opzionali fra quelli attivati dalla scuola. All'atto dell'iscrizione al terzo anno della scuola gli studenti dovranno indicare l'indirizzo prescelto e scegliere due materie opzionali ad esso relative.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno una sola volta.
Art. 215 - La frequenza ai corsi è obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; detta frequenza non può comunque essere inferiore ai 2/3 dei corsi, delle esercitazioni e delle attività pratiche eventualmente programmate.
Art. 216 - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, lo studente dovrà sostenere un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie previste nell'indirizzo prescelto.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in scienze amministrative.
Art. 217 - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna.
La scuola, oltre che dai contributi ordinari e straordinari dell'Università, può essere finanziata da sovvenzioni, lasciti e donazioni di aziende, enti e privati che figureranno nel bilancio dell'Università stessa.
Art. 218 - Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario, che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore è eletto dai componenti il consiglio dei docenti: dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Art. 219 (Norma transitoria). - Con l'entrata in funzione della scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione l'attuale scuola biennale di perfezionamento in scienze amministrative è soppressa.
Gli allievi che nell'anno accademico 1985-86 abbiano frequentato il secondo anno della scuola di perfezionamento in scienze amministrative, sostenendo i relativi esami di profitto, sono ammessi all'esame teorico-pratico nonché all'esame finale, ai sensi del precedente art. 216, ai fini del conseguimento del diploma di specialista.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986

Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 344