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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1999, n. 545

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  96/50/CE  del  Consiglio  del  23 luglio 1996
riguardante  l'armonizzazione  dei requisiti per il conseguimento dei
certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci
e di persone nella Comunita' nel settore della navigazione interna;
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n. 128, recante: "Disposizioni
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee -
legge  comunitaria  1995-1997"  ed  in  particolare  l'articolo  5  e
l'allegato C;
  Visto  l'articolo  134  del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  da 49 a 53 del regolamento per la navigazione
interna   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 giugno 1949, n. 631;
  Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, che ha istituito il
titolo  professionale  di pilota motorista per il personale navigante
della  navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
del 25 marzo 1971;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979, che ha istituito, tra
l'altro,  il  titolo  professionale  di  timoniere  per  il personale
navigante   della  navigazione  interna,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 31 agosto 1979;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957,
n.  332,  recante  norme  relative  agli  accertamenti  sanitari  per
l'iscrizione   nelle   matricole   del   personale   navigante  della
navigazione  interna  e  per  il  conseguimento dei rispettivi titoli
professionali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 aprile 1959,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 137 dell'11 giugno 1959, e
successive  modifiche e integrazioni, recante norme sullo svolgimento
degli   esami   e   la   composizione  delle  rispettive  commissioni
esaminatrici  per  il  conferimento  dei titoli professionali e delle
qualifiche di autorizzato della navigazione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  24,  con  il  quale  e'  stata  data  attuazione  alla  direttiva
91/672/CEE,  relativa  al  riconoscimento  reciproco  dei certificati
nazionali  di  conduzione di navi per il trasporto di merci e persone
nel settore della navigazione interna;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le politiche comunitarie e dei
trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia  e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a)  "autorita'  competente", i direttori degli uffici provinciali
della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano
e  di  Venezia,  individuati quali sedi di esame per il conseguimento
dei  titoli  professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e
incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel
settore della navigazione interna;
    b)  "conduttore di navi", la persona che assume il comando per la
conduzione  della  nave  sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione
europea e che e' responsabile della navigazione a bordo;
    c) "membro   del   personale   di   coperta",   una  persona  che
regolarmente  partecipa  alla conduzione ed alla tenuta del timone di
una nave per la navigazione interna.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge e di
          regolamenti.
              -  La  direttiva  96/50/CE  del Consiglio del 23 luglio
          1996  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee L 235 del 17 settembre 1996.
              -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria
          1995-1997)". L'art. 5 e l'allegato C cosi' recitano:
              "Art.   5  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  con
          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del
          Consiglio  di  Stato,  attenendosi  a  principi  e  criteri
          direttivi  corrispondenti  a quelli enunciati nelle lettere
          b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
              2.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma  1  del presente articolo possono altresi', per tutte
          le  materie  non coperte da riserva assoluta di legge, dare
          attuazione   alle   direttive   anche   se  precedentemente
          trasposte,  di  cui  le  direttive comprese nell'allegato C
          costituiscano    la   modifica,   l'aggiornamento   od   il
          completamento.
                 3.  Ove  le  direttive  cui  essi  danno  attuazione
          prescrivano   di   adottare  discipline  sanzionatorie,  il
          Governo,  in  deroga  a  quanto stabilito nell'art. 8, puo'
          prevedere  nei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  per le
          fattispecie  individuate  dalle  direttive stesse, adeguate
          sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
          ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
          e) del comma 1 dell'art. 2".
          "Allegato C
                                                           (Omissis).
              96/50/CE:  direttiva  del Consiglio del 23 luglio 1996,
          riguardante   l'armonizzazione   dei   requisiti   per   il
          conseguimento  dei  certificati  nazionali di conduzione di
          navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita'
          nel settore della navigazione interna.
              (Omissis)"
              -  L'art.  134  del codice della navigazione, approvato
          con regio decreto 30 marzo 1942, n. 137, cosi' recita:
              "Art. 134 (Titoli professionali del personale). - Per i
          servizi di coperta i titoli professionali sono:
                a) capitano;
                b) capo timoniere;
                c) capo barca;
                d) conduttore di motoscafi;
                e) barcaiolo abilitato.
               Per i servi di macchina i titoli professionali sono:
                a) macchinista;
                b) motorista.
                Coloro  che  sono  in possesso dei titoli di cui alla
          lettera  a),  b),  d), del primo comma e a), b) del secondo
          comma,  possono essere autorizzati con apposita annotazione
          sul  documento  di abilitazione a prestare servizio su navi
          addette  a  servizi  pubblici  di  linea o di rimorchio o a
          servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
                I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti
          dell'abilitazione  professionale propria a ciascun titolo e
          le modalita' del rilascio sono stabiliti da regolamento.
                Il  Ministro  per  i  trasporti,  in  relazione  alle
          caratteristiche   e   alle  esigenze  dei  trasporti,  puo'
          determinare  altre  qualifiche relative all'esercizio della
          navigazione   interna,   stabilendo   le  condizioni  e  le
          modalita'   per   il   conseguimento  dei  relativi  titoli
          professionali.
               I limiti e le abilitazioni professionali del personale
          addetto  ai  servizi  portuali  sono  stabiliti  da leggi o
          regolamenti speciali".
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          28 giugno 1949, n. 631, reca: "Approvazione del regolamento
          per  la navigazione interna". Gli articoli da 49 a 53 cosi'
          recitano:
              "Art.  49  (Capitano).  -  Per  conseguire il titolo di
          capitano occorrono i seguenti requisiti:
                1)   essere   iscritto   nella  prima  categoria  del
          personale navigante;
                2) aver compiuto i ventuno anni di eta';
                3)  essere  fisicamente  idoneo  all'esercizio  delle
          funzioni alle quali abilita il titolo;
                4)   non   aver  riportato  condanna  due  volte  per
          ubriachezza  o  una  volta per un delitto punibile con pena
          non  inferiore  nel minimo a tre anni di reclusione, oppure
          per  furto,  truffa, appropriazione indebita, ricettazione,
          per  un  delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia
          intervenuta la riabilitazione;
                5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio;
                6)   aver  effettuato  due  anni  di  navigazione  in
          servizio di coperta;
                7)  aver  sostenuto  con  esito  favorevole  un esame
          secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
              I  sottufficiali  di  carriera della Marina militare in
          congedo,  che  hanno tenuto il comando di nave militare per
          almeno  un  anno,  e  che  siano  in  possesso  degli altri
          requisiti   richiesti   dal   presente   articolo,  possono
          compensare  un anno e dieci mesi del periodo di navigazione
          previsto  dal  numero  6)  con un corrispondente periodo di
          navigazione marittima.
                Analogamente possono conseguire il titolo di capitano
          gli  iscritti  fra  la  gente  di mare di 1a categoria che,
          essendo  in  possesso  degli  altri requisiti richiesti dal
          presente  articolo,  abbiano  almeno  la patente di padrone
          marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.
                Il  capitano puo' assumere il comando di navi addette
          al  trasporto o a rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58
          per  quanto  riguarda le navi adibite a servizi pubblici di
          linea  o  di  rimorchio o a servizi di trasporto di persone
          per conto di terzi".
              "Art.  50  (Capo timoniere). - Per conseguire il titolo
          di  capo  timoniere,  oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4)
          dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:
                1)  aver  compiuto  gli  studi  del  corso  superiore
          elementare;
                2)   aver  effettuato  due  anni  di  navigazione  in
          servizio di coperta, di cui uno in qualita' di timoniere;
                3)  aver  a'ostenuto  con  esito  favorevole un esame
          secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
              Il  personale  in  congedo della Marina militare che ha
          raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e
          che  sia  in  possesso  degli  altri requisiti previsti dal
          presente  articolo,  puo'  compensare una anno e dieci mesi
          del  periodo  di  navigazione  previsto  a numero 2) con un
          corrispondente  periodo  di  navigazione su nave militare o
          mercantile.
              Analogamente  possono  conseguire  il  titolo  di  capo
          timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1a categoria
          che,  essendo  in  possesso degli altri requisiti predetti,
          abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato .
              Il capo timoniere puo':
                a)  imbarcare  in  tale  qualita'  su navi addette al
          trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'art. 58 per
          quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea
          o  di  rimorchio  o  a  servizi di trasporto di persone per
          conto di terzi;
                b) assumere il comando di navi addette al trasporto o
          a rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro
          per  i trasporti, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto
          riguarda  le  navi adibite a servizi pubblici di linea o di
          rimorchio  o a servizi di trasporto di persone per conto di
          terzi".
              "Art.  51  (Capo  barca). - Per conseguire il titolo di
          capo barca, oltre quello di cui ai numeri 1) e 4) dell'art.
          49, occorrono i seguenti requisiti:
                1)  aver  compiuto  gli  studi  del  corso  superiore
          elementare;
                2)   avere  effettuato  un  anno  di  navigazione  in
          servizio di coperta;
                3)  avere  sostenuto  con  esito  favorevole un esame
          secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
              Il  personale  in  congedo della Marina militare che ha
          raggiunto  almeno il grado di sergente nocchiere volontario
          e  che  sia  in possesso degli altri requisiti previsti dal
          presente articolo puo' compensare dieci mesi nel periodo di
          navigazione  previsto  dal  punto  2) con un corrispondente
          periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
              Analogamente  possono conseguire il titolo di capobarca
          gli iscritti fra gente di mare di 1a categoria che, essendo
          in  possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno
          il titolo di "capobarca per il traffico dello Stato .
                 Il  capo  barca  per  l'ordinaria  navigazione  puo'
          comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria,
          o  navi  con  propulsione meccanica aventi una stazza lorda
          non superiore a cinquanta tonnellate".
              "Art. 52 (Conduttori di motoscafi). - Per conseguire il
          titolo  di  conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai
          numeri 1),  3)  e  4)  dell'art.  49,  occorrono i seguenti
          requisiti:
                1) avere compiuto i diciotto anni di eta';
                2)  avere  compiuto  gli  studi  del  corso superiore
          elementare;
                3)  avere  effettuato sei mesi di navigazione, ovvero
          tre   mesi   di   navigazione  e  avere  seguito  un  corso
          specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
                4)  avere  sostenuto  con  esito  favorevole un esame
          secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
              Il  personale  in  congedo della Marina militare che ha
          raggiunto   almeno   il   grado  di  sotto  capo  nocchiere
          volontario,  e  che  sia  in possesso degli altri requisiti
          previsti dal presente articolo, puo' compensare cinque mesi
          del  periodo  di  navigazione  previsto dal punto 3) con un
          corrispondente  periodo  di  navigazione su nave militare o
          mercantile.
              Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore
          di  motoscafi  gli  iscritti  tra  la  gente  di mare di 1a
          categoria  che,  essendo  in possesso degli altri requisiti
          predetti,  abbiano  almeno  il titolo di "capo barca per il
          traffico  locale  o  di "capo barca per la pesca limitata ,
          con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate
          con ruolo di equipaggio.
              Il  conduttore  di  motoscafi puo' condurre motoscafi e
          imbarcazioni  con  motore  amovibile  addetti al trasporto,
          salvo  il  disposto  dell'art.  58  per  quanto  riguarda i
          motoscafi  adibiti  a servizi pubblici di linea o a servizi
          di trasporto di persone per conto di terzi".
              "Art.  53  (Barcaiolo  abilitato).  - Per conseguire il
          titolo   di   barcaiolo   abilitato  occorrono  i  seguenti
          requisiti:
                1)   essere   iscritto   nella  terza  categoria  del
          personale navigante;
                2) avere compiuto i diciotto anni di eta';
                3) saper leggere e scrivere;
                4)  avere  effettuato  sei  mesi  di  navigazione  in
          servizio di coperta.
              Il  personale  volontario  della  Marina  militare,  in
          congedo  appartenente  alla  categoria dei nocchieri, e che
          sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente
          articolo,  puo' conseguire il titolo di barcaiolo abilitato
          senza  alcun  periodo  di tirocinio su navi per navigazione
          interna.
              Analogamente  possono conseguire il titolo di barcaiolo
          senza  alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di
          1a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti
          predetti, abbiano la qualifica di "marinaio .
                Il  barcaiolo abilitato puo' condurre navi a vela o a
          remi   di   stazza   lorda  non  superiore  alle  cinquanta
          tonnellate  se addette al trasporto di cose e non superiore
          alle  dieci  tonnellate se addette al trasporto di persone,
          nella   circoscrizione   dell'ispettorato   di   porto   di
          iscrizione   e   in  quelle  contigue  quando  sia  a  cio'
          autorizzato dall'ispettorato".
              -  La  legge  23 agosto 1998, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  L'art.  17, comma 2, cosi'
          recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
          1959,  reca:  "Norme  sullo  svolgimento  degli  esami e la
          composizione  delle rispettive commissioni esaminatrici per
          il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche
          di   "autorizzato   della   navigazione   interna",  ed  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno
          1959. L'art. 2 cosi' recita:
              "Art. 2. - Le sessioni degli esami per il conseguimento
          dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato,
          di  cui  al  precedente  art.  1,  sono  stabilite nel modo
          seguente:
                1)  nella  prima  decade  dei mesi di marzo, maggio e
          nell'ultima  settimana  di settembre di ogni anno presso l'
          ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione di Milano;
                2)  nella  prima  decade nei mesi di aprile, giugno e
          nell'ultima   settimana  di ottobre  di  ogni  anno  presso
          l'ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile e dei
          trasporti  in  concessione  di  Venezia. Il giorno d'inizio
          degli  esami  viene fissato entro tali periodi dal Ministro
          per i trasporti con proprio decreto".