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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 24

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-3-1998
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Testo in vigore dal:  4-3-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993 e, in particolare, l'allegato C;
Vista la direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto merci e persone nel settore della navigazione interna;
Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono validi per la navigazione sulle idrovie situate in territorio italiano i certificati di conduzione in corso di validità compresi nell'elenco allegato al presente regolamento.
2. La validità dei certificati di cui al comma 1 è limitata alle categorie di navi per le quali sono stati rilasciati nello Stato membro; qualora la categoria non risulti dal certificato di conduzione, l'interessato dovrà produrre apposita attestazione dell'autorità consolare che certifichi la categoria di validità dei certificati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funziona ri dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando oc corra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Con siglio supremo di difesa costituito secondo la leg ge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Ca mere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Con siglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro del pubblici dipendenti in base agli accordi sindaca1i".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'e lenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesi ma legge n. 86/1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle compe tenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , come sostituito dall'art. 3 della pre sente legge".
- L'allegato C della suddetta legge n. 146/1994 così recita:
" Allegato C (art. 4, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE
93/68/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 lu glio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibi lità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a fuziona mento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)".