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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 novembre 1999, n. 509

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2004)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 19-1-2000
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E    DELLA    RICERCA    SCIENTIFICA   E
                             TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Visto  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Visti  i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI),  resi
rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Visto  il  parere  della VII commissione della Camera dei deputati,
reso il 13 ottobre 1999;
  Considerato  che  la  VII  commissione  del  Senato non ha espresso
parere;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) cosi' come attestata
dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre
1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    a)   per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai  sensi  e  secondo  le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
    c)  per  regolamenti  didattici  di  ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
    d)  per  regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di  cui  all'articolo  11,  comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
    e)   per   corsi   di  studio,  i  corsi  di  laurea,  di  laurea
specialistica  e  di specializzazione, come individuati nell'articolo
3;
    f)  per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il
diploma  di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
    g)  per  classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi   di   studio,   comunque   denominati,  raggruppati  ai  sensi
dell'articolo 4;
    h)  per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti di
discipline  di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del 29 luglio 1997, e successive
modifiche;
    i)    per    ambito   disciplinare,   un   insieme   di   settori
scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
    l)  per  credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per
l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
    m)  per  obiettivi  formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
    n)  per  ordinamento  didattico  di un corso di studio, l'insieme
delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle  universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e
professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
    p)   per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'  formative
universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  regolamento
didattico  del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comm  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e L'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La  legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede "Istituzione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica".
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
              "95. L'ordinamento  degli  studi  dei  corsi di diploma
          universitario,  di laurea e di specializzazione di cui agli
          articoli  2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
          disciplinato   dagli   atenei,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 11,  commi  1  e  2,  della predetta legge, in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa   comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il
          Consiglio   universitario   nazionale   e   le  commissioni
          parlamentari   competenti,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  concerto  con altri Ministri interessati,
          limitatamente  ai  criteri  relativi agli ordinamenti per i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in  vigore della presente legge, ovvero da disposizioni del
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati  per  aree omogenee, la durata, anche in deroga a
          quanto  previsto  dagli  articoli  2,  3  e  4  della legge
          19 novembre1990,  n.  341,  e  successive modificazioni, ed
          anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
          svolto,  l'eventuale  serialita'  dei  predetti corsi e dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo   conto   degli   sbocchi   occupazionali  e  della
          spendibilita'   a   livello   internazionale,   nonche'  la
          previsione  di  nuove  tipologie di titoli rilasciati dalle
          universita',   in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati  dall'articolo 1  della legge 19 novembre 1990,
          n.  341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
          1998,  n. 25, riguarda: "Regolamento recante disciplina dei
          procedimenti  relativi allo sviluppo ed alla programmazione
          del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
          coordinamento,  a  norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
          a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
          142,  prevede:  "Norme  di  attuazione  dei  principi e dei
          criteri  di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
          n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".
              - La  legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: "Norme per
          il   reclutamento   dei   ricercatori   e   dei  professori
          universitari di ruolo".
              - La  legge  2 agosto  1999, n. 264, prevede: "Norme in
          materia di accessi ai corsi universitari".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
          15 maggio 1997 n. 127, si veda nelle note alle premesse.
              - L'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
          n. 341, (Riforma degli ordinamenti didattici universitari),
          prevede:
              "1. L'ordinamento   degli   studi   dei  corsi  di  cui
          all'articolo   1,  nonche'  dei  corsi  e  delle  attivita'
          formative  di cui all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato,
          per  ciascun  ateneo,  da  un regolamento degli ordinamenti
          didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
          regolamento   e'   deliberato  dal  senato  accademico,  su
          proposta  delle  strutture  didattiche,  ed  e'  inviato al
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica  per  l'approvazione.  Il  Ministro, sentito il
          CUN,  approva  il  regolamento entro centottanta giorni dal
          ricevimento,  decorsi  i quali senza che il Ministro si sia
          pronunciato   il   regolamento  si  intende  approvato.  Il
          regolamento e' emanato con decreto del rettore.
              2. I  consigli  delle strutture didattiche determinano,
          con  apposito  regolamento,  in  conformita' al regolamento
          didattico  di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta' di
          insegnamento,   l'articolazione   dei   corsi   di  diploma
          universitario  e di laurea, dei corsi di specializzazione e
          di  dottorato  di  ricerca,  i piani di studio con relativi
          insegnamenti  fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
          la  tipologia  delle  forme didattiche, ivi comprese quelle
          dell'insegnamento  a  distanza,  le  forme  di tutorato, le
          prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
          composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
          obblighi  di frequenza anche in riferimento alla condizione
          degli  studenti  lavoratori, i limiti delle possibilita' di
          iscrizione  ai  fuori corso, fatta salva la posizione dello
          studente  lavoratore,  gli insegnamenti utilizzabili per il
          conseguimento  di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
          insegnamenti  stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
          e  di  tirocinio  e l'introduzione di un sistema di crediti
          didattici  finalizzati  al riconoscimento dei corsi seguiti
          con  esito  positivo,  ferma  restando l'obbligatorieta' di
          quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d)".
              - Il  decreto  ministeriale  23 giugno  1997  concerne:
          "Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari".