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LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attivita' culturali).
   1.  Per  far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati  di  musei,  gallerie,  aree  archeologiche, biblioteche e
archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato  a  stipulare  fino  ad  un  massimo  di millecinquecento
contratti  di  lavoro  a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre
1999 e fino al 30 giugno 2001. (2) ((3))
   2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, il Ministero per i beni e
le attivita' culturali puo' provvedere prioritariamente a rinnovare i
contratti  di  lavoro a tempo determinato gia' autorizzati per l'anno
1999  fino  a un massimo di millecinquecento, utilizando le procedure
di  cui  all'articolo  3,  comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre
1992,  n.  433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1993, n.4.
   3.  Per  le  stesse finalita' di cui al comma 1 si puo' provvedere
attraverso  la  stipulazione  di  contratti  a  tempo determinato per
soggetti  impegnati  in  lavori  socialmente  utili per effetto della
convenzione  tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
il   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali;  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468.   Con   la   stipulazione  dei  suddetti  contratti  i  soggetti
interessati   decadono   dal   beneficio   degli  incentivi  previsti
dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  del  21  maggio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 , nonche' dall'articolo
7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
   4.  A  decorrere  dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le
risorse  per  lavoro  straordinario  del  Ministero  per  i beni e le
attivita'  culturali  possono  essere  utilizzate  per  i progetti di
apertura   prolungata   di   musei,   gallerie,  aree  archeologiche,
biblioteche e archivi di Stato.
   5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, nel limite
massimo  di  lire 5 miliardi per l'anno l999, di lire 45 miliardi per
l'anno  2000  e  di  lire  30  miliardi  per l'anno 2001, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire
5.000  milioni  per  il  1999  e  a  lire 17.550 milioni per il 2000,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di  grazia  e giustizia e,
quanto  a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per
il 200 l, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
   6.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23  febbraio 2001, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, coma 1)
che  "Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad  avvalersi  del  personale  di  cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonche' del
personale  di  cui  all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei
singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500
milioni per l'anno 2001."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 34, coma 1)
che  "Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad  avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a
tempo   determinato   ai   sensi   dell'articolo   8,  comma  7,  del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della
legge  16  dicembre  1999,  n.  494.  Sono  fatte  salve le eventuali
successive  scadenze  previste  dai contratti in essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative."