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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  15-7-1999
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Art. 8

Interventi sui beni culturali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnicoscientifici di cui all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14.
3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.".
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
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7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine è autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze.
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