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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-99 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2001)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-11-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  2815/98  della  Commissione  del  22
dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente  il
trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie
in materia di agricoltura; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
come modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  disposizioni  dicoordinamento
delle attivita' di controllo e di attuazione del suddetto regolamento
(CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31
ottobre 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1999; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 5 agosto 1999; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  20  settembre
1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 1999; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto con i Ministri per  le  politiche  comunitarie,  per  gli
affari regionali,  per  la  funzionepubblica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            Coordinamento 
  1. Ai fini del coordinamento delle  attivita'  di  controllo  sulle
imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva  e  degli
oli vergini di  oliva  riconosciute  dalleregioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4,  paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22  dicembre
1998, il codice di identificazione alfanumerica di  cui  all'articolo
4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende  anche  la
sigla della provincia  nel  cuiterritorio  sono  ubicati  i  relativi
impianti di condizionamento degli oli  extra  vergini  e  vergini  di
oliva. 
  2. I provvedimenti  di  riconoscimento  delle  imprese  di  cui  al
presente  articolo  devono  essere  comunicati  al  Ministero   delle
politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni. 
  3. Ai controlli previsti dal  regolamento  (CE)  n.  2815/98  della
Commissione  del  22  dicembre  1998,  provvede  il  Ministero  delle
politiche agricole e forestali,  avvalendosi  anche  dell'Agecontrol.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente comma. ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 22 novembre 2001, n.  371
(in G.U. 1ª s.s. 28/11/2001, n. 46), "Dichiara che  non  spetta  allo
Stato adottare, nei confronti delle Province autonome di Trento e  di
Bolzano, l'art. 1, comma 3,  del  d.P.R.  27  ottobre  1999,  n.  458
(Regolamento recante norme di  attuazione  del  regolamento  [CE]  n.
2815/98  relativo  alle  norme  commerciali  dell'olio  di  oliva)  e
conseguentemente annulla l'art. 1, comma 3, del  medesimo  d.P.R.  n.
458 del 1999, nella parte in cui si applica alle Province autonome di
Trento e di Bolzano".