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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-99 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2001)
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Testo in vigore dal:  21-12-1999 al: 28-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni dicoordinamento delle attività di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzionepubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Coordinamento
1. Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva.
2. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni.
3. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio.Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Il regolamento (CE) n. 2815/98 è pubblicato in GUCE n. 354 del 30 dicembre 1998.
Note alla premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25:
"Art. 11. - 1. All'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché dei regolamenti comunitarì'".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2815/98 è il seguente:
"Art. 4. - L'''olio extra vergine di olivà' e l'''olio di oliva verginé' la cui origine è designata conformemente all'art. 3, paragrafo 2, sono condizionati in un'impresa all'uopo riconosciuta dallo Statomembro interessato. Il riconoscimento è concesso dallo Stato membro interessato, sul territorio nel quale sono situati gli impianti di condizionamento.
2. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che:
dispongono di impianti di condizionamento;
s'impegnano ad effettuare un controllo documentario e un immagazzinamento separato che consentano, con soddisfazione dello Stato membro interessato, di accertare la provenienza degli oli con designazione dell'origine e, se del caso, dei componenti dei tagli di olio d'oliva con designazione dell'origine;
accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicazione del presente regolamento.
3. L'imballaggio o l'etichetta apposta su di esso riportano l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta".