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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1999, n. 455

Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2018)
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Testo in vigore dal:  18-12-1999 al: 23-4-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in particolare l'articolo 21, comma 1;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, punti 56 e 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Ritenuto di doversi discostare dal suddetto parere per quanto concerne, in particolare, la disposizione dicui al comma 4 dell'articolo 19, tenuto conto delle obiettivedifficoltà di comprensione degli aspetti di diritto transitorioconnessi alla successione della legge n. 44/1999 alle precedenti fonti regolatrici della materia e della correlata esigenza di non precludere, in presenza dellesuddette difficoltà ed avuto riguardo alla natura solidaristica delle provvidenze di cui trattasi, la possibilità di fare domanda per la loro concessione tramite la previsione della remissione in termini per i casi indicati nella citata disposizione, avvalendosi della facoltà di semplificazione di cui all'articolo 1 della legge n. 50/1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 1999 e del 28 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";
b) per "Comitato", il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura previsto dall'articolo 19 della legge;
c) per "commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
d) per "fondo", il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
e) per "CONSAP", la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita in base al programma di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
f) per "elargizione", la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attività estorsive previsto dalla legge;
g) per "mutuo", il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unicodelle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare i fondi di cui all'art. 19, comma 4, della presente legge;
b) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a),con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedurestesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurarela tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'art. 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenticommissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data ditrasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere".
Note alla premesse:
- Il comma quinto dell' art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 21, comma 1, della legge n. 44/1999 vedasi in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
"Art. 14. - 1. È istituito presso l'ufficio del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket il ''Fondo di solidarietà per le vittime dell'usurà'.
2. Il fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.
Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procediniento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dallavittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggiusurari corrisposti all'autore del reato. Il fondo può erogare un importomaggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket sulla basa della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2,del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del muto previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fattiverificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del fondo.
11. Il fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro perl'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Si riporta il testo dell art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'eserciziodella potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto delladisciplina, salvo quanto previsto alta lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi".
- Si riporta il testo dell'art. 1, nonché dell'allegato 1, punti 56 e 57, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998):
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principie sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sonoindividuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttivee delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione".
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE
1)-55) (Omissis).
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura:
legge 7 marzo 1996, n. 108;
decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996;
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket:
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale:
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge:
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 19 (Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato epresieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioniindicate nell'art. 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6, dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2, dell'art. 14 della suddetta legge n. 108 del 1996".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica):
"Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e dellaprogrammazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo".
- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.