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DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1999, n. 447

Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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  • Articoli
  • Modifiche al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di
    marchi d'impresa, da ultimo modificato dal decreto legislativo
    19 marzo 1996, n. 198.
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  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948,
    n. 795, contenente disposizioni regolamentari in materia di
    marchi d'impresa, modificato da ultimo dal decreto del
    Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993.
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  • Disposizioni transitorie e finali
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Testo in vigore dal:  16-12-1999 al: 18-3-2005
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati;
Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo 4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).".
2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvalersi se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169:
"Art. 3. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all'art. 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza
di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'art. 8, comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
b) stabilire che il termine di un anno previsto dall'art. 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all'art. 5, comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;
c) stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'art. 9-quinquies del protocollo".
- La legge n. 102/1999 reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D. n. 929/1942, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 8 (Art. 92 del regio decreto 13 settembre 1934, numero 1602). - Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2)".
- Il testo dell'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2) del R.D. n. 929/1942 è il seguente:
"1. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:
1) se può trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;
2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d) , e) e 21".