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DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 400

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-1999
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Testo in vigore dal: 19-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  come
modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visti  gli articoli  8, 9,  11, 14,  16, 18,  19 e  20 del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
  Acquisito  in  data  25  giugno 1999  il  parere  della  Conferenza
unificata istituita ai sensi del  decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
  Acquisiti  rispettivamente in  data 27  luglio e  28 luglio  1999 i
pareri  delle competenti  commissioni parlamentari  del Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Visto l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
delle finanze, dell'interno e degli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Modifiche al decreto legislativo
                      19 novembre 1997, n. 422
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4.  Gli accordi di programma  di cui al  comma 3 e i  decreti del
Presidente del  Consiglio dei Ministri  di cui all'articolo  12 sono,
rispettivamente, perfezionati  ed adottati entro il  30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti  e dell'infrastruttura a titolo  gratuito alle regioni
sia per  le ferrovie in  ex gestione commissariale  governativa, come
gia' previsto all'articolo 2, comma  7, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sia  per le ferrovie in concessione a  soggetti diversi dalle
Ferrovie dello Stato  S.p.a. Tali beni sono trasferiti  al demanio ed
al  patrimonio  indisponibile  e  disponibile delle  regioni,  e,  in
relazione alla  loro natura  giuridica, possono essere  dalle regioni
dismessi, sdemanializzati o sottratti  alla loro destinazione, previa
intesa con il Ministero dei  trasporti e della navigazione, quando si
tratti di beni demaniali  o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilita' a
favore  dello  Stato  gravante  sui  beni  in  questione  si  intende
costituito   a   favore   della  regione   competente.   I   suddetti
trasferimenti sono  esentati da ogni  imposta e tassa fatto  salvo il
caso di  dismissione o sdemanializzazione  da parte delle  regioni. I
beni di cui all'articolo  3, commi 7, 8 e 9,  della legge n. 385/1990
sono   trasferiti  alle   regioni   competenti   che  inizieranno   o
proseguiranno  le  relative procedure  di  alienazione  o di  diversa
utilizzazione,  destinandone i  proventi  a favore  delle aziende  ex
gestioni governative.  Gli accordi di programma  definiscono altresi'
l'entita' delle risorse finanziarie  da trasferire alle regioni, tali
da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da regioni ed
enti  locali, l'attuale  livello  di tutti  i  servizi erogati  dalle
aziende in regime di gestione commissariale governativa.";
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis. La  gestione delle  reti e  dell'infrastruttura ferroviaria
per  l'esercizio  dell'attivita' di  trasporto  a  mezzo ferrovia  e'
regolata  dalle  norme di  separazione  contabile  o costituzione  di
imprese separate  di cui al  regolamento recante norme  di attuazione
della  direttiva 91/440/CEE  relativa  allo  sviluppo delle  ferrovie
comunitarie, emanato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 8
luglio  1998,  n.  277.  I  gestori  delle  reti  per  i  criteri  di
ripartizione della capacita' di  infrastruttura ferroviaria e per gli
standard e le  norme di sicurezza si adeguano  al regolamento recante
norme di  attuazione della  direttiva 95/19/CEE, emanato  con decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
  4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
trasferire alle  Ferrovie dello Stato  S.p.a. i beni, gli  impianti e
l'infrastruttura  di  cui  al  comma  4,  fermo  restando  la  natura
giuridica dei singoli beni.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  " 5. Successivamente al  perfezionamento degli accordi di programma
e  alla  emanazione dei  decreti  del  Presidente del  Consiglio  dei
Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo
transitorio previsto dall'articolo 18,  comma 3-bis, con le procedure
di cui all'articolo 18, comma 2,  lettera a), la gestione dei servizi
ferroviari  di cui  al comma  1, lettere  a) e  b), con  contratti di
servizio  ai sensi  dell'articolo  19, alle  imprese ferroviarie  che
abbiano i requisiti  di legge. Dette imprese hanno  accesso alla rete
ferroviaria  nazionale  con  le  modalita'  fissate  dal  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire
dal 1 gennaio 2000 il rapporto  di almeno 0,35 tra ricavi da traffico
e costi operativi,  al netto dei costi di  infrastruttura. Le regioni
forniscono  al   Ministero  dei  trasporti  e   della  navigazione  -
Dipartimento dei trasporti terrestri,  tutte le informazioni relative
all'esercizio  delle  funzioni  a  loro  delegate.  Il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a
quelle  che  acquisira'   direttamente,  relaziona  annualmente  alla
Conferenza Statoregioni  e al  Presidente del Consiglio  dei Ministri
sulle  modalita'   di  esercizio  della  delega   e  sulle  eventuali
criticita'.";
    d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  Lo Stato  e le  regioni possono  concludere, d'intesa  tra
loro, accordi  di programma  con le Ferrovie  dello Stato  S.p.a. per
l'affidamento   alle   stesse  della   costruzione,   ammodernamento,
manutenzione  e  relativa  gestione delle  linee  ferroviarie  locali
concesse e  gia' in  gestione commissariale governativa  di rilevanza
per il sistema ferroviario nazionale.".
  2. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma  2, le parole: "31 ottobre 1998"  sono sostituite dalle
seguenti:  "30 settembre  1999" e  le  parole: "1  giugno 1999"  sono
sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1999";
  b)  alla  fine  del  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
"Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le
regioni  affidano i  predetti  servizi  con le  procedure  di cui  al
medesimo articolo 18, comma 2, lettera a)";
  c) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  " a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio
tra  la  societa'  stessa  ed  il Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;";
  d) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  " c)  a stipulare con  le regioni gli  accordi di programma  di cui
all'articolo 12;".
  3. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Ferme  rimanendo  le competenze  dell'autorita'  marittima
previste  dalla  vigente  normativa  in materia  di  sicurezza  della
navigazione  e   disciplina  del  traffico  nell'ambito   dei  canali
marittimi,  i  servizi  di  trasporto pubblico  di  persone  e  cose,
effettuate  all'interno  della  laguna   veneta  sono  autorizzati  e
regolati  in  conformita'  alle   norme  emanate  dagli  enti  locali
competenti  in materia  di  trasporto pubblico  locale.  Nel caso  di
navigazione che interessi le zone di  acque interne e quelle di acque
marittime nell'ambito  della laguna  veneta, il numero  massimo delle
unita'  adibite  al  servizio  di  trasporto  pubblico,  al  fine  di
assicurare il  regolare svolgimento e la  sicurezza della navigazione
lagunare, e'  stabilito d'intesa  tra l'autorita' marittima  e l'ente
locale  competente.   In  caso  di  disaccordo   detto  numero  viene
determinato in  apposita conferenza  di servizi indetta  dal prefetto
alla quale partecipano i rappresentanti  della provincia e dei comuni
e delle capitanerie di porto competenti.".
  4. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 5, le parole: "e dell'articolo 18, comma 2, lettera c)"
sono sostituite con le parole: "e dell'articolo 18, comma 3- bis";
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  " 7. Nel comma 2 dell'articolo  57 del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre 1992,  n.  495,  recante il  regolamento  di
esecuzione  e  di attuazione  del  nuovo  codice della  strada,  come
sostituito  dall'articolo   47  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  16   settembre 1996, n.  610, dopo le parole:  "di linea"
sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione  dei  taxi.
All'articolo 57  del succitato  decreto n.  495 il  comma 3  e' cosi'
sostituito:
  "  3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui
veicoli adibiti  al servizio  taxi unicamente se  effettuata mediante
scritte con caratteri  alfanumerici, abbinati a marchi  e simboli, ed
alle  seguenti  ulteriori  condizioni:  a)  che  sia  realizzata  con
pannello  rettangolare piano  bifacciale, saldamente  ancorato al  di
sopra dell'abitacolo  del veicolo e  posto in posizione  parallela al
senso di marcia.  Il pannello deve avere le dimensioni  esterne di 75
times35 cm e  la pubblicita' non deve essere  realizzata con messaggi
variabili; b)  che sia realizzata tramite  l'applicazione sul lunotto
posteriore del veicolo  di pellicola della misura di  100 times12 cm;
c)  che  sia realizzata  tramite  l'applicazione  di pellicola  sulle
superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni
pubblicitarie di cui alle lettere a)  e c) sono alternative tra loro.
I veicoli  adibiti al servizio  taxi sui quali sono  esposti messaggi
pubblicitari  di  cui   al  capo  a)  non   possono  circolare  sulle
autostrade."".
  5. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3.  Le province,  i comuni  e le comunita'  montane, nel  caso di
esercizio associato di  servizi comunali del trasporto  locale di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono
istituire, d'intesa  con la regione  ai fini della  compatibilita' di
rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione
stessa  ai sensi  dei commi  1  e 2,  sulla base  degli elementi  del
contratto di servizio di cui all'articolo  19, con oneri a carico dei
bilanci degli enti stessi.".
  6. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "  a) il  ricorso  alle  procedure concorsuali  per  la scelta  del
gestore  del servizio  sulla  base degli  elementi  del contratto  di
servizio  di cui  all'articolo  19 e  in  conformita' alla  normativa
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare
possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita'
morale,  finanziaria  e  professionale   richiesti,  ai  sensi  della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione
all'autotrasporto  di viaggiatori  su  strada,  con esclusione  delle
societa'  che,   in  Italia  o  all'estero,   gestiscono  servizi  in
affidamento diretto o attraverso  procedure non ad evidenza pubblica,
e delle societa' dalle stesse  controllate. Tale esclusione non opera
limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi gia' espletati
dai soggetti stessi. La gara e' aggiudicata sulla base delle migliori
condizioni  economiche e  di  prestazione del  servizio, nonche'  dei
piani di sviluppo e potenziamento  delle reti e degli impianti, oltre
che della fissazione  di un coefficiente minimo  di utilizzazione per
la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite;";
    b) al comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3.  Le regioni  e gli enti  locali, nelle  rispettive competenze,
incentivano il riassetto  organizzativo e attuano, entro  e non oltre
il 31 dicembre  2000, la trasformazione delle aziende  speciali e dei
consorzi, anche con  le procedure di cui all'articolo 17,  commi 51 e
seguenti,  della  legge  15  maggio  1997, n.  127,  in  societa'  di
capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata, anche tra
i  dipendenti, o  l'eventuale frazionamento  societario derivante  da
esigenze funzionali o di gestione.  Di tali societa', l'ente titolare
del servizio puo' restare socio unico  per un periodo non superiore a
due anni. Ove la trasformazione di  cui al presente comma non avvenga
entro il termine indicato, provvede  il sindaco o il presidente della
provincia nei successivi  tre mesi. In caso di  ulteriore inerzia, la
regione  procede  all'affidamento  immediato  del  relativo  servizio
mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).";
    d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro  il 31  dicembre 2003,  nel corso del  quale vi  e' la
facolta'   di   mantenere   tutti  gli   affidamenti   agli   attuali
concessionari ed alle societa'  derivanti dalle trasformazioni di cui
al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di
servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei
contratti di servizio  in essere se necessaria;  le regioni procedono
altresi'  all'affidamento della  gestione dei  relativi servizi  alle
societa' costituite  allo scopo dalle ex  gestioni governative, fermo
restando quanto previsto  dalle norme in materia  di programmazione e
di contratti  di servizio  di cui  al capo  II. Trascorso  il periodo
transitorio, tutti i servizi  vengono affidati esclusivamente tramite
le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).".
  7. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
  "  l) l'obbligo  dell'applicazione,  per le  singole tipologie  del
comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi  contratti  collettivi  di
lavoro,  cosi'  come   sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali
nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali
di categoria;".
  8. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "   2.   Sono  trasferite   alle   regioni   le  risorse   relative
all'espletamento delle funzioni ad  esse delegate, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 8, comma 4, nei  modi e nei tempi indicati nei
successivi commi,  ad esclusione di quelle  relative all'espletamento
delle  competenze   di  cui  all'articolo   21,  commi  1  e   2.  Il
trasferimento di risorse dovra',  in particolare, garantire l'attuale
livello di  servizio, considerando anche  il tasso di  inflazione del
settore.";
    b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  "7-bis. I criteri di ripartizione dei  fondi di cui al comma 7 sono
rideterminati anche sulla base  del volume dei passeggeri trasportati
e,  per  i   servizi  di  cui  all'articolo  8,   dei  risultati  del
monitoraggio ivi previsto.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 settembre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Treu,  Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
                                    Amato,  Ministro del  tesoro, del
                                  bilancio  e    della programmazione
                                  economica
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Russo     Jervolino,      Ministro
                                  dell'interno
                                   Bellillo,  Ministro per gli affari
                                  regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
            - L'art.  18 del  citato decreto legislativo  19 novembre
          1997, n.  422, e' il seguente:
            "Art.  18   (Organizzazione  dei  servizi  di   trasporto
          pubblico  regionale   e   locale). -   1.  L'esercizio  dei
          servizi  di   trasporto pubblico regionale  e  locale,  con
          qualsiasi   modalita'   effettuati  e  in  qualsiasi  forma
          affidati, e'  regolato,  a  norma  dell'art.  19,  mediante
          contratti   di   servizio    di  durata  non  superiore   a
          nove   anni.   L'esercizio deve rispondere  a  principi  di
          economicita'   ed   efficienza,   da     conseguirsi  anche
          attraverso l'integrazione  modale dei  servizi pubblici  di
          trasporto.  I  servizi   in economia sono  disciplinati con
          regolamento dei competenti enti locali.
            2.  Allo    scopo   di   incentivare   il     superamento
          degli   assetti monopolistici  e  di  introdurre regole  di
          concorrenzialita'   nella gestione    dei   servizi      di
          trasporto     regionale  e   locale,  per l'affidamento dei
          servizi  le regioni e gli enti    locali  si  attengono  ai
          principi  dell'art. 2  della  legge  14  novembre 1995,  n.
          481, garantendo in particolare:
            a)  il  ricorso alle procedure  concorsuali per la scelta
          del gestore del   servizio o   dei soci    privati    delle
          societa'    che  gestiscono   i servizi, sulla base   degli
          elementi del contratto di  servizio di cui all'articolo  19
          e   in   conformita'   alla   normativa    comunitaria    e
          nazionale    sugli appalti   pubblici   di servizi  e sulla
          costituzione delle societa' miste;
            b)  l'esclusione, in  caso  di gestione   diretta   o  di
          affidamento  diretto  dei    servizi  da parte degli   enti
          locali   a   propri      consorzi   o   aziende   speciali,
          dell'ampliamento  dei  bacini di servizio rispetto a quelli
          gia' gestiti nelle predette forme;
            c) la previsione, nel caso  di    cui  alla  lettera  b),
          dell'obbligo  di  affidamento  da parte degli   enti locali
          tramite procedure concorsuali di  quote di  servizio o   di
          servizi    speciali,  previa    revisione  dei contratti di
          servizio in essere;
            d)   l'esclusione, in   caso di   mancato  rinnovo    del
          contratto    alla scadenza   o di  decadenza dal  contratto
          medesimo,    di  indennizzo    al  gestore  che  cessa  dal
          servizio;
            e)    l'indicazione   delle modalita'  di  trasferimento,
          in caso  di cessazione   dell'esercizio,  dal    precedente
          gestore     all'impresa subentrante   dei beni  strumentali
          funzionali all'effettuazione  del servizio e del  personale
          dipendente  con  riferimento  a quanto disposto all'art. 26
          del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
            f)   l'applicazione della   disposizione    dell'art.  1,
          comma  5,   del regolamento  1893/91/CEE alle  societa'  di
          gestione  dei servizi  di trasporto  pubblico  locale  che,
          oltre  a  questi   ultimi   servizi, svolgono  anche  altre
          attivita';
            g)  la    determinazione  delle tariffe   del servizio in
          analogia, ove possibile,  a quanto  previsto dall'art.    2
          della  legge 14  novembre 1995, n. 481.
            3.    Le regioni   e  gli enti  locali,  nelle rispettive
          competenze, incentivano il    riassetto  organizzativo    e
          attuano    la  trasformazione  delle aziende speciali e dei
          consorzi,  anche con le procedure di cui all'art. 17, commi
          51 e seguenti, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in
          societa'   per    azioni,  ovvero  in  cooperative,   anche
          tra    i  dipendenti,    o    l'eventuale     frazionamento
          societario    derivante    da  esigenze  funzionali    o di
          gestione.  Per le societa'  derivanti dalla  trasformazione
          le   regioni possono  prevedere un  regime transitorio, non
          superiore   a cinque  anni,    nel  quale  e'    consentito
          l'affidamento  diretto  dei servizi.  Trascorso  il periodo
          transitorio, i  servizi relativi vengono  affidati  tramite
          procedure concorsuali".
            - L'art.  19 del  citato decreto legislativo  19 novembre
          1997, n.  422, e' il seguente:
            "Art.    19 (Contratti   di servizio).  - 1.  I contratti
          di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri
          per servizi e risorse disponibili, al netto   dei  proventi
          tariffari  e    sono  stipulati  prima dell'inizio del loro
          periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i  contratti
          di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
          loro  periodo  di  validita',  al  fine  di  consentire  la
          definizione degli orari nazionali.
            2.  I contratti   di   servizio per   i quali   non    e'
          assicurata,      al   momento   della   loro   stipula,  la
          corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e)   del
          comma  3  e  le    risorse  effettivamente disponibili sono
          nulli.
            3. I contratti  di servizio, nel rispetto    anche  delle
          disposizioni  dell'art. 14,   comma 2,  del regolamento  n.
          1191/69/CEE,   cosi'  come  modificato  dall'art.    1  del
          regolamento  n.  1893/91/CEE,    nonche'  nel  rispetto dei
          principi sull'erogazione dei servizi  pubblici  cosi'  come
          fissati  dalla  carta  dei  servizi  del settore trasporti,
          definiscono:
            a) il periodo di validita';
            b)  le   caratteristiche dei   servizi   offerti   ed  il
          programma  di esercizio;
            c)    gli standard  qualitativi minimi  del servizio,  in
          termini    di  eta',    manutenzione,    confortevolezza  e
          pulizia  dei  veicoli, e  di regolarita' delle corse;
            d) la struttura tariffaria adottata;
            e)  l'importo  eventualmente  dovuto  dall'ente  pubblico
          all'azienda di trasporto per le prestazioni  oggetto    del
          contratto  e le modalita' di pagamento,  nonche'  eventuali
          adeguamenti conseguenti    a    mutamenti  della  struttura
          tariffaria;
            f)   le   modalita'   di   modificazione   del  contratto
          successivamente alla conclusione;
            g)    le     garanzie   che   devono   essere    prestate
          dall'azienda  di trasporto;
            h)  le  sanzioni  in  caso  di  mancata  osservanza   del
          contratto;
            i)   la ridefinizione  dei rapporti,  con riferimento  ai
          lavoratori dipendenti  e   al   capitale   investito,   dal
          soggetto   esercente  il servizio di trasporto pubblico, in
          caso di forti discontinuita'  nella  quantita'  di  servizi
          richiesti   nel  periodo  di  validita'  del  contratto  di
          servizio;
            l)   l'obbligo   dell'applicazione,   per   le    singole
          tipologie    del comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi
          contratti  collettivi  di lavoro.
            4.  Gli importi   di   cui al   comma 3,   lettera    e),
          possono  essere soggetti a revisione annuale  con modalita'
          determinate   nel   contratto  stesso     allo    scopo  di
          incentivare   miglioramenti   di efficienza.    I  suddetti
          importi    possono  essere  incrementati  in    misura  non
          maggiore  del  tasso  programmato  di   inflazione,   salvo
          l'eventuale recupero delle differenze in  caso di rilevante
          scostamento  dal tasso   effettivo di inflazione, a parita'
          di offerta di trasporto.
            5. I contratti di servizio   pubblico  devono  rispettare
          gli  articoli  2 e  3 del regolamento  (CEE) n. 1191/69  ed
          il regolamento  (CEE) n.  1893/91, avere caratteristiche di
          certezza finanziaria e copertura di bilancio  e   prevedere
          un   progressivo   incremento  del rapporto  tra ricavi  da
          traffico  e costi  operativi, rapporto  che, al  netto  dei
          costi    di   infrastruttura, dovra'   essere  pari  almeno
          allo  0,35  a partire   dal   10   gennaio   2000.  Trovano
          applicazione    ai    trasporti  regionali e locali, a tale
          fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
          29 luglio 1991.
            6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata
          in vigore del presente   decreto sono   adeguati, per    le
          parti   eventualmente in contrasto con il presente decreto,
          in occasione della prima revisione annuale".
            - L'art.  20 del  citato decreto legislativo  19 novembre
          1997, n.  422, e' il seguente:
            "Art. 20  (Norme finanziarie). -   1.  Ogni  regione,  in
          relazione  ai  servizi  minimi definiti ai sensi  dell'art.
          16, ai piani regionali  di  trasporto    e      al    tasso
          programmato   di   inflazione,  costituisce annualmente  un
          fondo   destinato ai   trasporti,  alimentato    sia  dalle
          risorse  proprie  sia da  quelle  trasferite  ai sensi  del
          presente decreto.
            2.    Sono    trasferite   alle   regioni   le    risorse
          relative  all'espletamento    delle  funzioni     ad   esse
          delegate,  nei  modi e  nei tempi  indicati nei  successivi
          commi, fatte  salve quelle  relative all'espletamento delle
          competenze  di  cui  all'art.  21,  commi   1   e   2.   Il
          trasferimento di risorse dovra',  in particolare, garantire
          l'attuale  livello  di    servizio, considerando anche   il
          tasso di  inflazione del settore.
            3.    Le   risorse    relative   all'espletamento   delle
          funzioni amministrative di  cui al  presente decreto, salvo
          quelle di  cui al comma 4, sono  trasferite alle regioni  a
          partire  dal   10 gennaio 1998 e, per  le ferrovie  gia' in
          gestione  commissariale    governativa,  al  momento    del
          conferimento   delle   funzioni   amministrative, ai  sensi
          dell'art. 8, comma 2, lettera a).
            4.   Le   risorse    relative   all'espletamento    delle
          funzioni   amministrative    in    materia    di    servizi
          regionali  e   locali   delle Ferrovie dello  Stato  S.p.a.
          sono    trasferite  alle  regioni a decorrere dal 10 giugno
          1999.
            5.  Le   risorse di   cui   ai   commi   precedenti  sono
          individuate    e  ripartite con decreti  del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, di concerto con il   Ministro  dei
          trasporti  e  della  navigazione    e  con  il Ministro del
          tesoro, del bilancio e    della  programmazione  economica,
          previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e  di Bolzano. Il
          Ministro del tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
          economica   e' autorizzato   ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni di bilancio.
            6.    I fondi,   ripartiti  ai  sensi del  comma  5, sono
          annualmente regolati  dalla legge   finanziaria ai    sensi
          dell'art.    11, comma   3, lettera   i),   della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive modificazioni.
            7. Entro  il 31 dicembre 2000  i criteri di  ripartizione
          dei  fondi  sono rideterminati,   con decreto del  Ministro
          dei trasporti   e della navigazione,    di  concerto    col
          Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della programmazione
          economica,  di  intesa  con  la Conferenza unificata di cui
          all'art. 9 della legge n. 59".
            - L'art. 1 della legge 29  luglio 1999, n.  241  (Proroga
          dei  termini  per l'esercizio   delle deleghe  di cui  agli
          articoli  10 e  11 della legge  15 marzo  1997, n.  59,  in
          relazione     all'adozione  di      parere   parlamentare),
          pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29  luglio 1999,
          n. 176, e' il seguente:
            "Art.    1.  -   1.   I termini   per l'esercizio   delle
          deleghe di   cui all'art. 10  e  all'art.    11,  comma  1,
          lettere  b),  c)   e d) della legge 15 marzo  1997, n.  59,
          come  differiti dall'art.   9, comma   6, della  legge    8
          marzo  1999,  n.  50,  sono  prorogati  di  novanta  giorni
          limitatamente   agli   atti  che  risultino trasmessi  alle
          Camere  ed assegnati alla commissione competente alla  data
          di entrata in vigore della presente legge".
           Note all'art. 1:
            -  Per il  testo dell'art.   8 del   decreto  legislativo
          19   novembre   1997,   n.   422,  nella  sua  formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
            - L'art. 2,  comma 7, della legge 23 dicembre   1996,  n.
          662  (Misure  di      razionalizzazione   della     finanza
          pubblica),    pubblicata  nel supplemento ordinario    alla
          Gazzetta  Ufficiale  del    28 dicembre 1996, n. 303, e' il
          seguente:
            "7.  A  decorrere dal 10 gennaio 2000 le regioni potranno
          affidare in concessione,  regolata    da   contratti     di
          servizio,      le   gestioni ferroviarie ristrutturate   ai
          sensi dei  commi da  1 a 10   a societa' gia'  esistenti  o
          che  verranno    costituite  per  la  gestione  dei servizi
          ferroviari  d'interesse regionale  e  locale, eventualmente
          compresi quelli attualmente in concessione.  Tali  societa'
          avranno  accesso,  per  i  loro    servizi,  alla rete   in
          concessione alla  Ferrovie    dello  Stato  S.p.a.  con  le
          modalita'  che  verranno  stabilite,  in applicazione della
          direttiva 91/440/CEE  del Consiglio del  29 luglio 1991  ai
          trasporti ferroviari regionali   e locali.  Le    procedure
          attraverso  le    quali le regioni assumono la  qualita' di
          ente concedente   nei  confronti  delle  predette  societa'
          verranno  definite  mediante  accordi  di  programma tra il
          Ministero  dei  trasporti  e    della  navigazione   e   le
          regioni  interessate,  entro il  mese di giugno 1999.  Tali
          accordi  definiranno  il  trasferimento  dei  beni,   degli
          impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali
          governative a titolo gratuito alle regioni".
            -  L'art.    3, commi 7, 8   e 9 della  legge 15 dicembre
          1990,  n. 385 (Disposizioni   in materia    di  trasporti),
          pubblicata  nella   Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1990, n.
          296, e' il seguente:
            "7. Gli immobili,   le opere e gli  impianti  di    linee
          ferroviarie  in  gestione governativa per qualunque ragione
          dismessi, non utilizzati  e  non  piu'    utilizzabili  per
          l'esercizio  del  servizio ferroviario, una volta  definiti
          i   rapporti   patrimoniali con   gli  ex    concessionari,
          restano   nella   piena   disponibilita'   delle  gestioni,
          per  diverse utilizzazioni o per l'alienazione al  fine  di
          dare   attuazione  al  piano  regionale  dei  trasporti.  I
          proventi  delle  alienazioni  possono   essere   utilizzati
          esclusivamente per investimenti.
            8.  Ove    i beni   siano di  proprieta' dello  Stato, si
          provvede  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,   di
          concerto  con il Ministro delle finanze, sentite le regioni
          interessate.
            9.   Gli    enti   locali   hanno     il    diritto    di
          prelazione  nella acquisizione dei beni dismessi".
            - Il  testo del  decreto del Presidente  della Repubblica
          8  luglio  1998,  n.  277  (Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  della  direttiva  91/440/CEE    relativa   allo
          sviluppo delle  ferrovie comunitarie),  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
            - Il  testo del  decreto del Presidente  della Repubblica
          16  marzo  1999,  n.  146  (Regolamento  recante  norme  di
          attuazione della direttiva 95/18/CE  relativa alle  licenze
          delle  imprese ferroviarie,  e della direttiva    95/19/CE,
          relativa      alla  ripartizione     delle  capacita'    di
          infrastruttura  ferroviaria  e   alla    riscossione    dei
          diritti    per  l'utilizzo      dell'infrastruttura),    e'
          pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale del 24 maggio  1999,
          n. 119.
            -    Per il   testo dell'art.  9 del  decreto legislativo
          19  novembre  1997,  n.   422,   nella   sua   formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
            -  Per   il testo   dell'art. 11 del  decreto legislativo
          19  novembre  1997,  n.   422,   nella   sua   formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
            -  Per   il testo   dell'art. 14 del  decreto legislativo
          19  novembre  1997,  n.   422,   nella   sua   formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
            -  L'art. 57,  comma 2, del decreto del  Presidente della
          Repubblica 16  dicembre  1992,    n.  495  (Regolamento  di
          esecuzione     e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della
          strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 1992,  n.  303,  come  sostituito
          dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16
          settembre  1996,    n.  610,   pubblicato   nel supplemento
          ordinario alla  Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1996,  n.
          284, e' il seguente:
            "2.  La  pubblicita'    non luminosa per conto terzi   e'
          consentita sui veicoli adibiti  al trasporto di  linea    e
          non di linea  alle seguenti condizioni:
            a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
            b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
            c)  che sulle   altre parti del veicolo sia  posizionata,
          rispetto  ai  dispositivi  di  segnalazione  visiva  e   di
          illuminazione  ed  alle targhe, in modo tale da non ridurre
          la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
            d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
            e) che, se realizzata mediante  pannelli aggiuntivi,  gli
          stessi  non  sporgano    di  oltre    3  cm   rispetto alla
          superficie sulla  quale sono applicati".
            - Per  il testo  dell'art. 16 del    decreto  legislativo
          19   novembre   1997,   n.   422,  nella  sua  formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
            - L'art.  11, comma 1,  della legge 31  gennaio 1994,  n.
          97  (Nuove  disposizioni    per    le    zone     montane),
          pubblicata    nel    supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 9 febbraio 1994, n.  32, e' il seguente:
            "1.  Le comunita' montane, anche riunite in consorzio fra
          loro o con comuni montani,   in attuazione dell'art.    28,
          comma  1,  della   legge 8 giugno 1990, n.  142, promuovono
          l'esercizio associato  di funzioni e servizi  comunali  con
          particolare riguardo ai settori di:
            a)  costituzione  di  strutture  tecnicoamministrative di
          supporto alle attivita'   istituzionali  dei    comuni  con
          particolare  riferimento    ai  compiti  di  assistenza  al
          territorio;
            b) raccolta e  smaltimento dei rifiuti solidi  urbani con
          eventuale trasformazione in energia;
            c)   organizzazione   del trasporto   locale,    ed    in
          particolare  del trasporto scolastico;
            d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
            e)  realizzazione  di strutture di   servizio sociale per
          gli anziani, capaci di   corrispondere ai  bisogni    della
          popolazione locale  con il preminente scopo di favorirne la
          permanenza nei comuni montani;
            f)  realizzazione di strutture  sociali di orientamento e
          formazione per i  giovani  con  il  preminente    scopo  di
          favorirne la permanenza nei territori montani;
            g)  realizzazione    di opere pubbliche d'interesse   del
          territorio di loro competenza".
            - Per  il testo  dell'art. 18 del    decreto  legislativo
          19   novembre   1997,   n.   422,  nella  sua  formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
            - L'art 17, commi 51 e seguenti, della  legge  15  maggio
          1997,   n.  127  (Misure  urgenti    per  lo    snellimento
          dell'attivita'   amministrativa e dei    procedimenti    di
          decisione   e  di  controllo),  pubblicata  nel supplemento
          ordinario nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio  1997,  n.
          113, e' il seguente:
            "51.  I    comuni, le province   e gli  altri enti locali
          possono,  per  atto  unilaterale,  trasformare  le  aziende
          speciali  costituite  ai  sensi  dell'articolo 22, comma 3,
          lettera c),   della legge  8  giugno  1990,  n.    142,  in
          societa'    per  azioni, di cui possono   restare azionisti
          unici per   un  periodo    comunque    non  superiore     a
          due   anni   dalla trasformazione. Il capitale iniziale  di
          tali  societa'  e'  determinato  dalla    deliberazione  di
          trasformazione    in  misura   non inferiore   al fondo  di
          dotazione  delle  aziende  speciali risultante  dall'ultimo
          bilancio di  esercizio approvato e  comunque in misura  non
          inferiore  all'importo    minimo     richiesto     per   la
          costituzione    delle    societa'  medesime.    L'eventuale
          residuo  del patrimonio  netto   conferito   e' imputato  a
          riserve  e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni
          e le destinazioni previste  nel    bilancio  delle  aziende
          originarie. Le societa' conservano  tutti i  diritti e  gli
          obblighi    anteriori  alla  trasformazione  e   subentrano
          pertanto  in tutti   i rapporti   attivi  e  passivi  delle
          aziende originarie.
            52.  La  deliberazione di  trasformazione tiene  luogo di
          tutti gli adempimenti in materia  di    costituzione  delle
          societa'   previsti   dalla  normativa    vigente,    ferma
          l'applicazione delle   disposizioni   degli articoli  2330,
          commi terzo e quarto e 2330-bis del codice civile.
            53.  Ai  fini  della definitiva determinazione dei valori
          patrimoniali  conferiti,     entro  tre     mesi      dalla
          costituzione    delle societa',  gli amministratori  devono
          richiedere  a   un  esperto   designato  dal presidente del
          tribunale una   relazione giurata ai   sensi  e    per  gli
          effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile.
          Entro  sei  mesi  dal  ricevimento  di  tale  relazione gli
          amministratori e i sindaci determinano i valori  definitivi
          di  conferimento  dopo  aver  controllato  le   valutazioni
          contenute   nella   relazione stessa   e,  se    sussistono
          fondati  motivi,    aver proceduto   alla revisione   della
          stima.  Fino a quando i  valori di   conferimento non  sono
          stati  determinati    in  via  definitiva  le  azioni delle
          societa' sono inalienabili.
            54.  Le  societa'  di  cui  al    comma 51 possono essere
          costituite anche ai   fini dell'applicazione   delle  norme
          di  cui    al  decreto-legge    31  maggio  1994,   n. 332,
          convertito,   con modificazioni, dalla    legge  30  luglio
          1994, n. 474.
            55.  Le   partecipazioni nelle  societa' di cui  al comma
          51 possono  essere  alienate  anche    ai  fini  e  con  le
          modalita'  di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498.
            56.  Il  conferimento    e  l'assegnazione dei beni degli
          enti locali e delle aziende speciali  alle societa' di  cui
          al  comma  51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
          indirette, statali e regionali.
            57. La deliberazione  di cui al comma 51  potra'    anche
          prevedere   la   scissione   dell'azienda   speciale  e  la
          destinazione a societa' di nuova costituzione di   un  ramo
          aziendale  di  questa.    Si  applicano,   in tal caso, per
          quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a
          56  e  da  60  a  61 del  presente  articolo  nonche'  agli
          articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile".
            - Per  il testo  dell'art. 19 del    decreto  legislativo
          19   novembre   1997,   n.   422,  nella  sua  formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
            - Per  il testo  dell'art. 20 del    decreto  legislativo
          19   novembre   1997,   n.   422,  nella  sua  formulazione
          originaria, vedi nelle note alle premesse.
           Nota al titolo:
            - L'art. 4,  comma 4, della legge  15 marzo 1997, n.   59
          (Delega  al  Governo  per   il conferimento   di funzioni e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa),  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  17  marzo  1997,  n.  63,  e'  il
          seguente:
            "4.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui  all'art. 1 il
          Governo provvede anche a:
            a) delegare alle regioni i  compiti di programmazione  in
          materia  di servizi   pubblici  di  trasporto  di interesse
          regionale  e  locale; attribuire alle regioni il compito di
          definire, d'intesa con gli enti locali,     il      livello
          dei     servizi       minimi       qualitativamente       e
          quantitativamente sufficienti  a soddisfare  la domanda  di
          mobilita' dei  cittadini,  servizi  i  cui  costi sono    a
          carico    dei   bilanci regionali, prevedendo   che i costi
          dei servizi ulteriori  rispetto a quelli minimi    siano  a
          carico  degli enti  locali che  ne programmino l'esercizio;
          prevedere     che   l'attuazione    delle     deleghe     e
          l'attribuzione  delle  relative  risorse alle regioni siano
          precedute da appositi accordi di  programma tra il Ministro
          dei    trasporti  e  della  navigazione    e  le    regioni
          medesime,   sempreche'      gli   stessi     accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999;
            b) prevedere    che  le  regioni    e  gli  enti  locali,
          nell'ambito    delle    rispettive   competenze,   regolino
          l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita'  effettuati
          e  in   qualsiasi  forma  affidati,    sia  in  concessione
          che  nei modi   di cui agli articoli 22 e  25 della legge 8
          giugno 1990,   n. 142,   mediante contratti    di  servizio
          pubblico,   che   rispettino  gli  articoli  2  e  3    del
          regolamento (CEE) n. 1191/69 ed  il  regolamento  (CEE)  n.
          1893/91,    che   abbiano   caratteristiche   di   certezza
          finanziaria e  copertura di  bilancio e che    garantiscano
          entro    il  1  gennaio    2000  il   conseguimento di   un
          rapporto di   almeno 0,35   tra ricavi   da   traffico    e
          costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di infrastruttura
          previa  applicazione  della    direttiva  n. 91/440/CEE del
          Consiglio del  29 luglio  1991 ai  trasporti ferroviari  di
          interesse regionale  e  locale;  definire    le   modalita'
          per      incentivare      il   superamento   degli  assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano   e    extraurbano  e   per  introdurre   regole  di
          concorrenzialita' nel periodico affidamento   dei  servizi;
          definire  le  modalita'   di subentro  delle regioni  entro
          il 1  gennaio 2000   con propri   autonomi    contratti  di
          servizio  regionale  al contratto  di servizio pubblico tra
          Stato   e  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  per  servizi  di
          interesse locale e regionale;
            c) ridefinire, riordinare e  razionalizzare,  sulla  base
          dei  principi e  criteri di  cui  al comma  3  del presente
          articolo,  al comma  1 dell'art.  12 e  agli  articoli  14,
          17    e 20,   comma  5, per  quanto possibile  individuando
          momenti  decisionali  unitari, la  disciplina relativa alle
          attivita' economiche ed  industriali,  in  particolare  per
          quanto  riguarda il  sostegno e  lo sviluppo  delle imprese
          operanti    nell'industria,            nel       commercio,
          nell'artigianato,   nel    comparto agroindustriale  e  nei
          servizi  alla  produzione; per quanto riguarda le politiche
          regionali, strutturali e  di coesione della Unione europea,
          ivi  compresi  gli  interventi  nelle aree   depresse   del
          territorio   nazionale,     la     ricerca       applicata,
          l'innovazione     tecnologica,      la   promozione   della
          internazionalizzazione      e  della  competitivita'  delle
          imprese nel    mercato  globale  e  la    promozione  della
          razionalizzazione  della   rete    commerciale  anche    in
          relazione   all'obiettivo  del contenimento dei   prezzi  e
          dell'efficienza  della   distribuzione; per quanto riguarda
          la cooperazione nei    settori  produttivi  e  il  sostegno
          dell'occupazione;    per quanto   riguarda   le   attivita'
          relative     alla  realizzazione,   all'ampliamento,   alla
          ristrutturazione    e    riconversione    degli    impianti
          industriali, all'avvio   degli  impianti  medesimi  e  alla
          creazione,   ristrutturazione   e   valorizzazione di  aree
          industriali  ecologicamente  attrezzate,  con   particolare
          riguardo   alle   dotazioni   ed   impianti      di  tutela
          dell'ambiente,  della sicurezza  e della  salute pubblica".
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          dei  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -   L'art.   10 della  citata  legge  15 marzo  1997,  n.
          59, e'  il seguente:
            "Art. 10.  - 1. Disposizioni   correttive  e  integrative
          dei  decreti  legislativi   di   cui   all'art.   1 possono
          essere  adottate,  con  il rispetto dei  medesimi criteri e
          principi direttivi e con  le stesse procedure,  entro    un
          anno   dalla data della  loro entrata  in vigore, anche nel
          caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
          formulate  dalla  Commissione di  cui   all'art.   5  oltre
          il  termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
            -    L'art.    9,   comma  6,    della  legge    8  marzo
          1999,   n.  50 (Delegificazione  e testi  unici  di   norme
          concernenti    procedimenti amministrativi   -   Legge   di
          semplificazione    1998),    pubblicato    nel  supplemento
          ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale del 25  marzo 1999, n.
          70, e' il seguente:
            "6. I  termini di cui  all'art. 10, al comma  1 dell'art.
          11  ed al comma 11 dell'art. 20 della legge  15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni,  sono differiti  al   31
          luglio    1999. I  commi  2 e  3 dell'art.  50 del  decreto
          legislativo   31 marzo   1999,  n.    112,  sono  abrogati.
          All'art. 16, comma 3, della  legge 15 marzo 1997, n. 59, le
          parole:   "ai  capitoli  2557,  2560  e  2543  dello"  sono
          sostituite dalla seguente: "allo"".
            -  L'art.  8 del   decreto   legislativo   19    novembre
          1997,    n.    422 (Conferimento alle regioni ed agli  enti
          locali di funzioni e  compiti  in  materia  di    trasporto
          pubblico  locale,  a  norma   dell'art. 4, comma 4,   della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59),  pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 10 dicembre 1997, n. 287, e' il seguente:
            "Art. 8 (Servizi ferroviari di    interesse  regionale  e
          locale  non  in concessione   a F.S.   S.p.a.).  -  1. Sono
          delegati   alle  regioni    le  funzioni  e  i  compiti  di
          programmazione e di amministrazione inerenti:
            a)  le  ferrovie in   gestione commissariale governativa,
          affidate per la ristrutturazione   alla  societa'  Ferrovie
          dello  Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
            b)  le    ferrovie  in   concessione a   soggetti diversi
          dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
            2. Le funzioni e  i  compiti  di  cui  al  comma  1  sono
          conferiti:
            a)   entro   i   termini   di   scadenza   dei  piani  di
          ristrutturazione di cui all'art. 2 della  citata  legge  n.
          662  del  1996 e comunque non oltre il 10 gennaio 2000, per
          le  gestioni commissariali governative di cui al  comma  1,
          lettera a);
            b)  a  partire dal 10 gennaio  1998, e comunque entro  il
          10 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di  cui  al
          comma 1, lettera b).
            3.    Le    regioni    subentrano   allo   Stato,   quali
          concedenti  delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a)  e
          b),  sulla  base di accordi di programma, stipulati a norma
          dell'art.  12  del  presente  decreto,  con  i  quali  sono
          definiti,   tra l'altro, per le ferrovie  in concessione di
          cui al  comma 1, lettera  b), i finanziamenti diretti    al
          risanamento  tecnicoeconomico  di  cui  all'art.  86    del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616.
            4.  Gli   accordi di   programma di  cui al  comma 3  e i
          decreti del Presidente  del  Consiglio dei   Ministri    di
          cui  all'art.    12   sono, rispettivamente, perfezionati e
          adottati entro il 30 giugno 1999.
            5. Successivamente al perfezionamento   degli accordi  di
          programma  e alla emanazione dei decreti del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di  cui al  comma   4, le    regioni
          affidano   la  gestione dei  servizi ferroviari  di cui  al
          comma  1, lettere  a) e  b), con  contratti di servizio  ai
          sensi  dell'art. 19,  ad  imprese gia'   esistenti o    che
          saranno    costituite   per   la    gestione   dei  servizi
          ferroviari   di interesse    regionale  o    locale.  Dette
          imprese  hanno    accesso per   lo svolgimento dei relativi
          servizi alla rete ferroviaria nazionale, con  le  modalita'
          previste  dal    regolamento da   adottare con  decreto del
          Ministro dei   trasporti e   della navigazione    ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400.
          I  contratti di servizio assicurano  che sia  conseguito, a
          partire  dal 10  gennaio 2000  il rapporto di  almeno  0,35
          tra  ricavi    da  traffico e costi operativi, al netto dei
          costi di infrastruttura.
            6.   Con   successivi   provvedimenti   legislativi    si
          provvede    alla copertura dei disavanzi maturati alla data
          del conferimento di cui al presente articolo, ivi  compresi
          gli    oneri per il trattamento di fine rapporto,  al netto
          degli interventi  gia' disposti  ai sensi  della legge   30
          maggio   1995,   n.   204,  e  delle   successive  analoghe
          disposizioni".
            - L'art. 9 del citato  decreto  legislativo  19  novembre
          1997, n. 422, e' il seguente:
            "Art.   9 (Servizi  ferroviari di  interesse regionale  e
          locale  in concessione a F.S.  S.p.a.). - 1. Con decorrenza
          10  giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e  i
          compiti di programmazione e di amministrazione inerenti  ai
          servizi   ferroviari in   concessione alle  Ferrovie  dello
          Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
            2.  Per  i servizi di cui  al comma 1, che  ricomprendono
          comunque i servizi   interregionali di   interesse  locale,
          le  regioni  subentrano allo  Stato  nel  rapporto  con  le
          Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.   e stipulano, entro  il  31
          ottobre  1998,  i  relativi  contratti di servizio ai sensi
          dell'art. 19. Detti    contratti  di  servizio  entrano  in
          vigore il 10 giugno 1999.
            3.    Il Ministro   dei  trasporti  e della  navigazione,
          al fine  di regolare i   rapporti con   le  Ferrovie  dello
          Stato  S.p.a.,   fino alla data di attuazione delle deleghe
          alle regioni, provvede:
            a) entro il 31 dicembre 1997 a    rinnovare  fino  al  31
          maggio  1999  il contratto   di servizio   tra la  societa'
          stessa  ed il  Ministero dei trasporti e della navigazione;
            b)   ad acquisire,   sui contenuti   di  tale    rinnovo,
          l'intesa    delle  regioni,    che possono   integrare   il
          predetto   contratto di   servizio pubblico  con  contratti
          regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
            c)  a    stipulare  con  le regioni,   entro il 30 aprile
          1998, appositi accordi di programma, di cui all'art. 12".
            - L'art.  11 del  citato decreto legislativo  19 novembre
          1997, n.  422, e' il seguente:
            "Art. 11 (Servizi lacuali e lagunari). - 1.  La  gestione
          governativa  per  la  navigazione dei  laghi  Maggiore,  di
          Como    e  di     Garda     e'  trasferita   alle   regioni
          territorialmente    competenti e alla provincia autonoma di
          Trento entro il  10 gennaio 2000, previo    il  risanamento
          tecnicoeconomico,  di  cui  all'art.  98  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
            2. Il   Ministero dei   trasporti e    della  navigazione
          predispone  il  piano  di  risanamento tecnicoeconomico. Il
          piano e' approvato entro il 31   marzo 1998   dal  Ministro
          dei  trasporti  e della  navigazione, di concerto  con   il
          Ministro   del     tesoro,   del   bilancio      e    della
          programmazione  economica,  previa  intesa   con le regioni
          interessate e la provincia autonoma di Trento.
            3.  Al fine  di coordinare  il  trasporto locale  con  le
          attivita' relative  al traffico  acqueo negli  ambiti della
          laguna  veneta,    la provincia di Venezia, d'intesa con  i
          soggetti competenti in materia, emana apposito  regolamento
          che, fra  l'altro, prevede un  sistema di  rilevamento  dei
          natanti  circolanti    nell'ambito  lagunare  al    fine di
          garantire la   sicurezza della navigazione.  L'intesa    e'
          conseguita   in   apposita   conferenza   di   servizi,  da
          realizzare ai sensi dell'art. 17, comma   4   e   seguenti,
          della   legge 15  maggio  1997,  n.  127,  cui partecipano,
          oltre la provincia e gli enti  locali,  rappresentanti  del
          Ministero     dei  trasporti   e  della   navigazione,  del
          Ministero dell'ambiente, del  Ministero dei lavori pubblici
          e  della  Presidenza  del  Consiglio     dei   Ministri   -
          Dipartimento  delle aree urbane.  Se il regolamento non  e'
          emanato entro il  30 giugno 1998, vi  provvede il  Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  di concerto con gli
          altri Ministri interessati".
            - L'art.  14 del  citato decreto legislativo  19 novembre
          1997, n.  422, e' il seguente:
            "Art.  14 (Programmazione dei trasporti  locali). - 1. La
          Conferenza permanente per  i rapporti   tra lo   Stato,  le
          regioni  e    le province autonome di  Trento e di  Bolzano
          promuove, su proposta   del Ministro  dei    trasporti    e
          della    navigazione    e    sentita,     per   quanto   di
          competenza, la  Presidenza del Consiglio dei    Ministri  -
          Dipartimento  per    le   aree urbane,   il   coordinamento
          della programmazione   delle  regioni  e  delle    province
          autonome  con  la   programmazione dello Stato definita dal
          C.I.P.E.
            2.  Nell'esercizio  dei  compiti  di  programmazione,  le
          regioni:
            a) definiscono  gli indirizzi  per la pianificazione  dei
          trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
            b)  redigono    i piani regionali   dei trasporti e  loro
          aggiornamenti tenendo    conto      della    programmazione
          degli    enti   locali    ed   in particolare dei  piani di
          bacino predisposti   dalle  province    e,  ove  esistenti,
          dalle     citta'  metropolitane,  in  connessione   con  le
          previsioni di assetto  territoriale e di sviluppo economico
          e con il fine  di   assicurare  una  rete    di   trasporto
          che    privilegi  le integrazioni  tra le  varie  modalita'
          favorendo   in particolar   modo quelle  a  minore  impatto
          sotto il profilo ambientale.
            3.  Per  la  regolamentazione  dei servizi  di  trasporto
          pubblico  locale,  con   riferimento ai  servizi minimi, di
          cui all'art.  16, le regioni,  sentite  le   organizzazioni
          sindacali     confederali     e     le  associazioni    dei
          consumatori,  approvano  programmi  triennali  dei  servizi
          di trasporto pubblico locale, che individuano:
            a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
            b) l'integrazione modale e tariffaria;
            c)   le   risorse   da  destinare  all'esercizio  e  agli
          investimenti;
            d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
            e) le modalita' di attuazione e revisione  dei  contratti
          di servizio pubblico;
            f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
            g)  i  criteri  per  la  riduzione  della  congestione  e
          dell'inquinamento ambientale.
            4.  Per l'esercizio  dei servizi  pubblici di   trasporto
          locale    in territori   a   domanda  debole,  al  fine  di
          garantire  comunque  il soddisfacimento delle  esigenze  di
          mobilita'  nei  territori stessi, le regioni,  sentiti  gli
          enti  locali interessati  e  le  associazioni nazionali  di
          categoria  del  settore   del trasporto di persone, possono
          individuare  modalita' particolari  di   espletamento   dei
          servizi    di  linea, da   affidare, attraverso   procedure
          concorsuali,   alle imprese che   hanno i    requisiti  per
          esercitare autoservizi  pubblici non  di linea o servizi di
          trasporto  di  persone  su strada. Nei comuni montani o nei
          territori in cui non vi e'  offerta  dei  servizi  predetti
          possono  essere    utilizzati  veicoli    adibiti    ad uso
          proprio, fermo    restando  l'obbligo  del    possesso  dei
          requisiti  professionali    per  l'esercizio  del trasporto
          pubblico di persone.
            5.  Gli enti  locali, al fine del decongestionamento  del
          traffico e del  disinquinamento    ambientale,  ai    sensi
          dell'art.   16, comma  3, e dell'art. 18,  comma 2, lettera
          c), possono organizzare la  rete dei trasporti  di    linea
          nelle  aree  urbane e suburbane  diversificando il servizio
          con  l'utilizzazione di  veicoli della   categoria Ml    di
          cui  all'art. 47  del decreto  legislativo 30 aprile  1992,
          n.     285.  Detti  veicoli   devono      risultare   nella
          disponibilita'   di  soggetti     aventi  i  requisiti  per
          esercitare autoservizi pubblici  non di linea o servizi  di
          trasporto  di  persone  su  strada.  L'espletamento di tali
          servizi non costituisce titolo per  il rilascio di  licenze
          o autorizzazioni. Gli enti locali fissano  le modalita' del
          servizio  e    le  relative  tariffe e, nella fase di prima
          attuazione,  affidano per il primo anno in via  prioritaria
          detti    servizi, sempre attraverso  procedure concorsuali,
          ai  soggetti che  esercitano  autoservizi pubblici  non  di
          linea.    I  criteri  tecnici  e    le  modalita'  per   la
          utilizzazione  dei  sopraddetti  veicoli sono stabiliti con
          decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
            6. Ad integrazione  dell'art. 86 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992,  n. 285,  ai  veicoli  adibiti al  servizio
          di  piazza per  il trasporto di persone   di  cui  all'art.
          82,  comma  5,    lettera  b),  dello  stesso  decreto,  e'
          consentito l'uso proprio fuori servizio.
            7.   Nel comma   2   dell'art.   57 del    decreto    del
          Presidente   della Repubblica  16  dicembre 1992,  n.  495,
          recante il  regolamento  di esecuzione   e   di  attuazione
          del    nuovo    codice  della    strada,    come sostituito
          dall'art.  47 del decreto del  Presidente della  Repubblica
          16  settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono
          inserite le seguenti "e non di linea".
            8. Per   i collegamenti con    gli  aeroporti  aperti  al
          traffico  aereo civile,   ferme   restando   le  competenze
          degli   enti   gestori,   sono autorizzati ad    effettuare
          servizio  di  piazza i titolari  di licenze per servizio di
          taxi rilasciate dai   comuni  capoluogo  di  regione  e  di
          provincia,    nonche'    dal  comune  o    dai  comuni  nel
          cui  ambito territoriale  l'aeroporto   ricade.   I  comuni
          interessati,      d'intesa,  disciplinano  le  tariffe,  le
          condizioni  di trasporto e di svolgimento  del    servizio,
          ivi  compresa   la   fissazione   del numero   massimo   di
          licenze    che     ciascun     comune  puo'      rilasciare
          proporzionalmente   al bacino  di utenza  aeroportuale. Nel
          caso   di mancata   intesa  tra    i  comuni,  provvede  il
          presidente      della   regione,   sentita  la  commissione
          consultiva regionale di   cui all'art. 4 della  legge    15
          gennaio 1992, n. 21".
            - L'art.  16 del  citato decreto legislativo  19 novembre
          1997, n.  422, e' il seguente:
            "Art.  16  (Servizi  minimi).  -    1.  I servizi minimi,
          qualitativamente   e   quantitativamente   sufficienti    a
          soddisfare  la  domanda  di mobilita' dei cittadini e i cui
          costi sono  a  carico  del  bilancio  delle  regioni,  sono
          definiti tenendo conto:
            a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
            b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
            c)   della   fruibilita'   dei  servizi  da  parte  degli
          utenti   per  l'accesso  ai  vari  servizi  amministrativi,
          sociosanitari e culturali;
            d)      delle      esigenze    di      riduzione    della
          congestione   e dell'inquinamento.
            2. Nella determinazione del livello  dei servizi  minimi,
          le  regioni definiscono,   d'intesa  con gli  enti  locali,
          secondo le  modalita' stabilite dalla   legge regionale,  e
          adottando   criteri di omogeneita' fra  regioni,  quantita'
          e  standard   di   qualita'   dei   servizi   di  trasporto
          pubblico   locale,  in   modo  da  soddisfare  le  esigenze
          essenziali di mobilita' dei  cittadini, in  conformita'  al
          regolamento   1191/69/CEE,   modificato   dal   regolamento
          1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
            a) ricorso  alle modalita'  e tecniche di  trasporto piu'
          idonee  a  soddisfare    le  esigenze     di      trasporto
          considerate,  con    particolare  attenzione a quelle delle
          persone con ridotta capacita' motoria;
            b)  scelta, tra  piu'  soluzioni atte  a   garantire,  in
          condizioni  analoghe, sufficienti servizi di trasporto,  di
          quella  che  comporta  i  minori    costi       per      la
          collettivita',   anche    mediante  modalita' differenziate
          di    trasporto    o    integrazione    dei    servizi    e
          intermodalita';     dovra',     in     particolare,  essere
          considerato  nella determinazione  dei costi  del trasporto
          su gomma   l'incidenza degli  elementi  esterni,  quali  la
          congestione del traffico e l'inquinamento.
            3.    Le province,   i   comuni e  le comunita'  montane,
          nel caso  di esercizio associato di   servizi comunali  del
          trasporto    locale  di cui all'articolo 11, comma 1, della
          legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono  istituire,  d'intesa
          con  la  regione    ai fini della   compatibilita' di rete,
          servizi di trasporto aggiuntivi  a  quelli  definiti  dalla
          regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico
          dei  bilanci degli enti stessi.  In tal  caso l'imposizione
          degli obblighi  di servizio aggiuntivo e le  corrispondenti
          compensazioni  finanziarie, da porre a carico  dei  bilanci
          degli  enti stessi,  sono  fissate  mediante   i  contratti
          di servizio di cui all'articolo 19".