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REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  13-8-2017

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica, dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.
(26)
((27))
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".