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DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 1999, n. 176

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1999
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Testo in vigore dal: 2-7-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente 
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visti i decreti legislativi 10 aprile 1998, n. 137, e 19 novembre 
1998, n.  422,  con  i  quali,  tra  l'altro,  sono  state  apportate
disposizioni  integrative   e   correttive   del   predetto   decreto
legislativo n. 446 del 1997; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della  legge
n. 662 del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al  comma  13  del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni  integrative
o correttive; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 30 aprile 1999; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a 
norma dell'articolo 3, comma 13, della  predetta  legge  n.  662  del
1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 4 giugno 1999; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Modifiche  al  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
  concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' 
produttive, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali. 
 
  1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come 
modificato dal decreto legislativo 10 aprile  1998,  n.  137,  e  dal
decreto legislativo 19 novembre  1998,  n.  422,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, commi 1 e 2, dopo le parole: "lettere a) e b), 
11 e 14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle  perdite
su crediti,"; 
  b) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
  1) prima della lettera a) e' inserita la seguente: "0 a) concorrono 
anche i proventi e gli oneri classificabili fra le  voci  diverse  da
quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7  se  correlati  a  componenti
positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione  di
periodi di imposta precedenti o successivi;"; 
  2) nella lettera a) sono soppresse le parole: "dai componenti 
positivi  e  negativi  relativi  alle  voci  A)5)  e  B)14)  indicati
nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile  sono  escluse  le
perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del
conto economico che non rilevano ai fini della  determinazione  della
base imponibile"; nella medesima lettera sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: "nonche' i contributi erogati in  base  a  norma  di
legge, con esclusione di quelli correlati a componenti  negativi  non
ammessi in deduzione". 
  2. All'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, come modificato  dall'articolo  31,  comma  9,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel comma 1, quarto periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" 
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre  1999";  e  le
parole: "contributi ordinari relativi al 1999" sono sostituite  dalle
seguenti: "contributi ordinari relativi al 2000"; 
  b) nel comma 2, ultimo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" 
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999". 
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta  per  il  quale   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente  decreto,  ad  esclusione  di  quella  modificativa  del
trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge,  che  si
applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data. 
  4. Ai fini dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' 
produttive relativa al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  l'imposta  risultante  dalla
dichiarazione   relativa   al   precedente   periodo   d'imposta   e'
rideterminata tenendo conto delle previsioni di cui  all'articolo  11
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come  modificato  dal
comma 1. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 giugno 1999 
 
                          CIAMPI 
 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Visco, Ministro delle finanze 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                  bilancio e della programmazione 
                                  economica 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
  
            Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,
          recante:  "Istituzione   dell'imposta   regionale     sulle
          attivita'  produttive, revisione  degli   scaglioni,  delle
          aliquote  e   delle  detrazioni dell'IRPEF e istituzione di
          una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
          della disciplina  dei tributi locali",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n.  252L alla Gazzetta Ufficiale 23
          dicembre 1997, n. 298.
            -  Il  decreto  legislativo  10   aprile  1998,  n.  137,
          recante:  "Disposizioni correttive del decreto  legislativo
          15   dicembre  1997,  n.    446,  concernente  "Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione   degli   scaglioni,    delle  aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'IRPEF e   istituzione di    un'addizionale
          regionale     a  tale  imposta,  nonche'  riordino    della
          disciplina  dei  tributi  locali",  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1998, n. 107.
            -  Il  decreto  legislativo  19 novembre  1988,  n.  422,
          recante:    "Disposizioni   integrative e   correttive  dei
          decreti legislativi  9 luglio 1997,   n.  241,  4  dicembre
          1997,  n.  460, 15  dicembre 1997, n.  446,  e 18  dicembre
          1997,  n. 472",  e'  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 9
          dicembre 1998, n. 287.
            - Si riporta   il testo dell'art. 3,    commi  13  e  17,
          della legge 23 dicembre  1996, n.  662, recante  "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della presente legge  nella    Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica      italiana,    e' istituita una   commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica  e    dal Presidente della   Camera dei deputati
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla  base  delle designazioni dei gruppi
          medesimi".
            "17. Entro  due anni dalla  data di   entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
          e  criteri  direttivi e previo parere  della commissione di
          cui al comma 13,  possono essere emanate, con  uno  o  piu'
          decreti    legislativi,    disposizioni    integrative    o
          correttive".
            - Il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  reca:
          "Definizione  ed  ampliamento    delle  attribuzioni  della
          Conferenza   permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ed
          unificazione, per  le materie ed  i compiti   di  interesse
          comune  delle regioni, delle province  e dei comuni, con la
          conferenza Stato, citta' ed  autonomie  locali.",    ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
           Note all'art. 1:
            -  Si  riporta il   testo degli articoli 5, commi 1 e  2,
          11, comma 1, lettera a),  61, commi  1 e  2, del    decreto
          legislativo   15 dicembre 1997, n.  446, gia' citato  nelle
          note  alle premesse, cosi'  come da ultimo  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.   5  (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta  dei soggetti di  cui all'art. 3, comma   1,  lettere
          a)  e  b ). - 1.  Per i soggetti di  cui all'art. 3,  comma
          1,  lettera a), non  esercenti le attivita'  di  cui   agli
          articoli    6 e   7,   la  base  imponibile  e' determinata
          dalla differenza tra la somma delle voci del  valore  della
          produzione  di cui al primo comma lettera A) dell'art. 2425
          del Codice civile e la   somma dei costi  della  produzione
          indicati    nei  numeri 6, 7, 8, 10  lettere a) e b),  11 e
          14, con esclusione  delle perdite su crediti, della lettera
          B) del medesimo comma.
            2. Per i soggetti  di cui al comma 1  non    tenuti  alla
          redazione  del  conto  economico a norma dell'art. 2425 del
          Codice civile e per quelli di  cui all'art.  3,  comma   1,
          lettera    b),   la   base imponibile  e' determinata dalla
          differenza tra la  somma dei ricavi, dei proventi  e  degli
          altri   componenti   reddituali classificabili  nelle  voci
          del valore della produzione di cui  al primo comma, lettera
          A), dell'art.  2425 del Codice civile e la somma dei  costi
          classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e
          14,  con esclusione delle perdite su crediti, della lettera
          B) del medesimo comma".
            "Art.  11 (Disposizioni  comuni  per la    determinazione
          del    valore della   produzione   netta).   -   1.   Nella
          determinazione  della  base imponibile:
            ''0a)  concorrono  anche   i   proventi   e   gli   oneri
          classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli
          articoli  5,  6  e  7 se correlati a componenti positivi  e
          negativi rilevanti ai fini  del valore della produzione  di
          periodi di imposta precedenti o successivi;'';
            a)    i componenti   positivi e  negativi si  assumono in
          conformita' delle norme del testo unico  delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
          della applicazione di esse in sede di   dichiarazione   dei
          redditi;  i  componenti  positivi e  negativi, conseguiti o
          sostenuti  in    periodi d'imposta   anteriori a  quello in
          corso alla   data di entrata    in  vigore    del  presente
          decreto,    la  cui imputazione ai fini   delle imposte sui
          redditi sia  stata rinviata in applicazione  delle    norme
          del   predetto testo unico,  concorrono alla determinazione
          del    valore  della   produzione   netta    del    periodo
          d'imposta   in    cui  si    verifica  tale    imputazione.
          Concorrono  in ogni caso  alla    formazione   della   base
          imponibile     le   plusvalenze   e minusvalenze relative a
          beni     strumentali  non  derivanti   da   operazioni   di
          trasferimento di  azienda; nonche' i contributi erogati  in
          base  a  norma    di  legge,   con   esclusione di   quelli
          correlati a  componenti negativi non ammessi in deduzione".
            "Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli  enti
          locali).  -  1.    A decorrere   dall'anno 1999,   il fondo
          ordinario  1999,    il  fondo  ordinario   spettante   alle
          province  e  quello  spettante    ai  comuni  sono ridotti,
          rispettivamente,    di  un  importo  pari      ai   gettiti
          complessivi  riscossi  nell'anno 1998   per l'imposta sulle
          assicurazioni  di cui al comma 1  dell'art.  60  e  per  le
          imposte  di  cui  al  comma  2  del medesimo articolo.   Le
          dotazioni  dei predetti   fondi sono,   per l'anno    1999,
          inizialmente   ridotte in  base ad  una  stima del  gettito
          annuo.   La stima,   ai     fini   dell'assegnazione    dei
          contributi    ordinari,  e' effettuata dal Ministero  delle
          finanze, per singola   provincia e per  singolo  comune,  e
          comunicata  ai   Ministeri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'interno, non  oltre  il  31
          luglio 1998.  Sulla base  dei  dati finali  comunicati  dal
          Ministero  delle finanze  ai  predetti Ministeri  entro  il
          30  settembre    1999,    sono  determinate    le riduzioni
          definitive  delle  dotazioni dei   predetti fondi   e  sono
          introdotte    le eventuali   variazioni   di bilancio;   il
          Ministero  dell'interno provvede,  con la  seconda e  terza
          rata   dei contributi   ordinari relativi   al  2000,    ad
          operare    i  conguagli   e a determinare in via definitiva
          l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad    ogni
          provincia  e  ad    ogni comune a decorrere  dal 1999.  Per
          l'imposta di registro    la  determinazione  definitiva  e'
          effettuata solo  nel  2001 sulla  base  dei  dati  medi del
          triennio   1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze
          entro il 31 marzo 2001.
            2. A   decorrere dall'anno   1999  il    fondo  ordinario
          spettante  alle province e' altresi'  ridotto di un importo
          pari  al gettito previsto per il predetto anno per  imposta
          erariale  di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei
          veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui  alla
          legge   23  dicembre  1977,  n.  952.  La  riduzione  della
          dotazione del predetto fondo e'   operata con la  legge  di
          approvazione  del  bilancio  dello    Stato    per   l'anno
          finanziario 1999  ed   e'   effettuata,   nei confronti  di
          ciascuna  provincia, dal Ministero  dell'interno in base ai
          dati  comunicati dal  Ministero delle finanze  entro il  30
          giugno 1998, determinati ripartendo   il  gettito  previsto
          per   il      1999   tra  le  singole  province  in  misura
          percentualmente corrispondente al  gettito  riscosso    nel
          1997    a   ciascuna di   esse   imputabile.  La  riduzione
          definitiva   delle  dotazioni    del  predetto    fondo  e'
          altresi'  operata  sulla base dei dati definitivi dell'anno
          1998 relativi all'imposta di  cui    al  presente    comma,
          comunicati    dal  Ministero   delle finanze   al Ministero
          dell'interno entro il 30 settembre 1999".
            - Il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri
          1 aprile 1999, reca: "Disposizioni   per  il  differimento,
          per    l'anno  1999,  dei  termini di presentazione   delle
          dichiarazioni dei redditi  e di altre dichiarazioni  e  dei
          relativi    versamenti", ed   e' pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77.