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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1999, n. 156

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-6-1999
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Testo in vigore dal: 18-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo  16  aprile  1994, n.  297,  recante
approvazione del  testo unico delle disposizioni  legislative vigenti
in  materia di  istruzione, relative  alle  scuole di  ogni ordine  e
grado;
  Visto  l'articolo  3,    comma 5-bis, del decreto-legge   20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,   dalla legge  8  agosto
1996, n.  425;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  10 ottobre 1996,
n. 567;
  Ritenuta la necessita' di arrecare modificazioni ed integrazioni al
citato decreto  del Presidente della  Repubblica n. 567 del  1996, in
particolare  per quanto  concerne  una  piu' comprensiva  definizione
delle  attivita'  scolastiche,   l'utilizzazione  nelle  medesime  di
docenti  in  esubero,  la  costituzione  formale  delle  associazioni
studentesche,  il  completamento   della  disciplina  della  consulta
provinciale e  l'indicazione delle  risorse finanziarie  destinate al
suo funzionamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1999;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Modifiche e integrazioni  al decreto
      del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
  1. Al decreto  del Presidente della Repubblica 10  ottobre 1996, n.
567, concernente  regolamento recante la disciplina  delle iniziative
complementari  e   delle  attivita'  integrative   nelle  istituzioni
scolastiche, sono  apportate le modificazioni ed  integrazioni di cui
al presente decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 1, della legge
          23  agosto  1988,    n.    400,    recante:     "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti legislativi   recanti norme   di   principio
          esclusi    quelli  relativi    a  materie  riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i raprorti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
            -  Il   decreto  legislativo    16  aprile    1994,    n.
          297,     reca:    "Approvazione  del  testo  unico    delle
          disposizioni   legislative   vigenti   in      materia   di
          istruzione,  relative    alle   scuole di   ogni ordine   e
          grado".
            - Si riporta  il testo dell'art. 3, comma 5    -bis,  del
          decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti
          per il risanamento della finanza pubblica):
            "5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi
          dell'art.   17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  e'  disciplinata  la    materia
          prevista dalla  direttiva    del  Ministro  della  pubblica
          istruzione  3  aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui
          al comma  5  e'  finalizzato  all'attuazione  del  predetto
          regolamento".
            -  Il D.P.R. 10 ottobre 1996,  n. 567, reca: "Regolamento
          recante la disciplina   delle  iniziative     complementari
          e     delle      attivita'  integrative  nelle  istituzioni
          scolastiche".
            - Il D.P.R.  24 giugno 1998, n. 249, reca:   "Regolamento
          recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
          scuola secondaria".
           Nota all'art. 1:
            -  Per il titolo  del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.  567, si
          veda nelle note alle premesse.