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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 567

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
Testo in vigore dal:  25-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;
Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;
Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità generali
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia,
(( anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ))
definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.
5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.