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DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
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Testo in vigore dal:  15-6-1999 al: 31-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
d) "Settori rilevanti": i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega;
e) "Autorità di vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
f) "Società bancaria conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la società risultante da operazioni di fusione della Società bancaria conferitaria;
3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società bancaria conferitaria;
4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
g) "Società conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:
1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la società risultante da operazioni di fusione della Società conferitaria;
3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferirnento di azienda da parte della Società conferitaria;
4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
h) "Impresa strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;
i) "Partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;
j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
k) "Fondi immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
l) "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva de Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valoro e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:
"1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito".
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), è il seguente:
"Art. 1 (Ambito della delega). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il titolo della legge 23 dicembre 1998, n. 461, ed il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, si veda in note al titolo.
- La legge 30 luglio 1990, n. 218, reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- La legge 26 novembre 1993, n. 489, reca: "Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi".
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge 23 dicembre 1998, n. 461, si vede nelle note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".
- Per il titolo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, si veda nelle note al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 461/1998:
"Art. 2 (Regime civilistico degli enti). - 1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 si deve prevedere che essi:
a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;
d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;
e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;
f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;
g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;
i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;
m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'art. 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma".
- Per il titolo della legge 30 luglio 1990, n. 218 e della legge 26 novembre 1993, n. 489, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994, concerne: "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi".
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e 7-bis:
"7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.
7-bis. Sono abrogati l'art. 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legisaltivo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni".