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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1999, n. 110

Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonchè rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186 (in G.U. 22/06/1999, n.144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 24-4-1999
al: 22-6-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  28  gennaio  1999, n. 12, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1999, n. 77, con il quale e'
stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in
  Kosovo   ed  alle  connesse  operazioni  di  appoggio  militare  in
  Macedonia;
Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il
24 marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;
  Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle
attivita'  volte  a  stabilire  la pace nella regione e ad instaurare
condizioni  di  convivenza  nello  spirito  della Carta delle Nazioni
Unite;
  Considerato  che,  in relazione al drammatico esodo di profughi dal
Kosovo,  e'  indifferibile  un  intervento in ambito NATO in Albania,
atto  a  consentire  l'approntamento  di  campi  d'accoglienza  e  di
ospedali  da  campo, nonche' a regolare l'afflusso e la distribuzione
degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei
profughi nel loro Paese;
  Considerata  la  necessita' di proseguire il programma di aiuti per
il  processo  di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni
operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  finalizzate  ad  assicurare  la partecipazione italiana
alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonche' a consentire
la  prosecuzione  del programma di aiuti al processo di ricostruzione
dell'Albania;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  difesa  e  degli  affari  esteri,  di concerto con i
Ministri   dell'interno   e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata,  a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31
dicembre  1999,  la partecipazione di un ulteriore contingente di 800
militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto   legge   28   gennaio  1999,  n  12,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
  2.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal  1 aprile 1999 e fino al 31
dicembre  1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari
alla  forza  multinazionale  NATO  operante in Albania, allo scopo di
soccorrere  i  profughi  del  Kosovo e, in particolare, di approntare
campi  di  accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare
afflusso  e  la  distribuzione  degli  aiuti  umanitari,  nonche'  le
necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.
  3.  Al  personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta
allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso
e  continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o
nelle  acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino
alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre
1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3
giugno  1926,  n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione
dell'indennita'  di  missione ridotta all'80% per tutta la durata del
periodo.  Si  applicano  in  materia  di  trattamento assicurativo le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso
personale,   si   applicano,   altresi',   le   disposizioni   recate
dall'articolo  2,  commi  2,  3,  4 e 6, del decreto legge 28 gennaio
1999,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 77.