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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 gennaio 1999, n. 85

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2007)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-1999
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il  codice della  navigazione, emanato  con regio  decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto il  testo unico delle  leggi di pubblica  sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
  Vista la legge  5 maggio 1976, n. 324, recante  norme in materia di
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
  Vista la legge 1 aprile 1981,  n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Vista la  legge 13  maggio 1983,  n. 213, con  la quale  sono state
apportate  modifiche   ad  alcune   disposizioni  del   codice  della
navigazione relative alla navigazione aerea;
  Visto l'articolo 19  del decreto del Presidente  della Repubblica 4
luglio  1985, n.  461,  di recepimento  nell'ordinamento interno  dei
principi  generali  dell'annesso  XVII (sicurezza)  alla  convenzione
relativa  all'aviazionecivile internazionale,  fatta a  Chicago il  7
dicembre 1944;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge 18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1992, n. 217,
recante disposizioni  urgenti per l'adeguamento degli  organici delle
Forze di polizia e del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
per  il potenziamento  delle infrastrutture,  degli impianti  e delle
attrezzature delle Forze di polizia;
  Visto l'articolo 13  della legge 24 dicembre 1993,  n. 537, recante
norme sulle societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle  infrastrutture degli aeroporti gestiti  anche in
parte dallo Stato;
  Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dei trasporti
e della  navigazione, di concerto con  il Ministro del tesoro,  il 12
novembre 1997, n. 521, recante norme di attuazione delle disposizioni
di cui  all'articolo 10, comma 13,  della legge 24 dicembre  1993, n.
537,  con  cui e'  stata  disposta  la  costituzione di  societa'  di
capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  158, di attuazione
delle  direttive 90/531/CEE  e 93/38/CEE  relative alle  procedure di
appalti nei settori esclusi;
  Visto  l'articolo 5,  comma  1, lettera  b),  del predetto  decreto
legislativo 17  marzo 1995,  n. 158, il  quale definisce  l'ambito di
applicazione del decreto medesimo;
  Visto l'articolo 1, comma 5-ter, della legge 3 agosto 1995, n. 351,
cosi'  come sostituito  dall'articolo 2,  comma 188,  della legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  recante disposizioni  sui  canoni  per  le
concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 10, comma
13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'articolo 17  della direttiva 96/67 CE del  Consiglio del 15
ottobre 1996, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra negli aeroporti della comunita';
  Visto il  decreto legislativo 25  luglio 1997,  n. 250, con  cui e'
stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
  Ritenuta la  necessita' di dare concreta  attuazione all'articolo 5
della citata legge  n. 217/1992, al fine di  razionalizzare i servizi
di  controllo e  l'impiego di  personale  delle forze  di polizia  in
ambito aeroportuale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato  articolo 17, comma 3, della legge  n. 400/1988, con
nota n. U.L. 473 del 28 gennaio 1999;
  Considerata  la  necessita' di  adeguarsi  al  parere espresso  dal
Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce che l'affidamento in
concessione  alle  societa'  di  gestione  aeroportuale  avvenga  "di
norma", integrando  la disposizione mediante la  previsione esplicita
di un potere di direttiva in capo alle amministrazioni competenti;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Con  il presente  regolamento vengono  determinati i  servizi di
controllo  in  ambito aeroportuale  che  possono  essere affidati  in
concessione,  a norma  dell'articolo 5  del decreto-legge  18 gennaio
1992, n.  9, convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 febbraio
1992, n. 217.
  2.  Con  il presente  regolamento  vengono  altresi' stabiliti  gli
ambiti funzionali, le condizioni e  le modalita' per l'affidamento in
concessione dei servizi  di cui al comma 1, i  requisiti dei soggetti
concessionari  e dei  terzi  affidatari,  nonche' le  caratteristiche
funzionali   minime  delle   attrezzature  tecniche   di  rilevazione
eventualmente  adoperate e  le caratteristiche  essenziali, anche  ai
fini  della  vigilanza  e  del  controllo,  degli  altri  servizi  di
controllo,  che non  comportano  l'esercizio  di pubbliche  potesta',
effettuati in ambito aeroportuale.
  3.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  regolamento  i
servizi di controllo per il cui espletamento e' richiesto l'esercizio
di  pubbliche potesta'  o  l'impiego operativo  di appartenenti  alle
Forze di polizia.
  4. Restano ferme le attribuzioni  e i compiti delle amministrazioni
pubbliche.  Restano disciplinati  dall'articolo 139  del testo  unico
delle leggi  di pubblica  sicurezza, approvato  con regio  decreto 18
giugno 1931,  n. 773, i  doveri di  collaborazione con gli  organi di
polizia.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 9/1992, vedi nelle
          note alle premesse.
                              Note alle premesse:
            - Il R.D.  30 marzo 1942, n. 327, recante:  "Approvazione
          del  testo definitivo   del   codice  della   navigazione",
          e'   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale  n.  93  del  18
          aprile 1942, edizione straordinaria.
            - Il R.D. 18 giugno 1931,  n. 773, recante: "Approvazione
          del  testo unico   delle   leggi  di  pubblica sicurezzza",
          e'   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n.  146  del  26
          giugno 1931.
            -  La legge 5 maggio 1976,  n. 324, recante: "Nuove norme
          in materia di  diritti  per  l'uso  degli aeroporti  aperti
          al  traffico  aereo civile", e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976.
            -    La legge   1 aprile  1981,  n. 121,  recante: "Nuovo
          ordinamento   dell'amministrazione    della        pubblica
          sicurezza", e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  100
          del 10 aprile  1981, supplemento ordinario n. 17.
            -  La  legge 13 maggio 1983,  n. 213, recante: "Modifiche
          di  alcune  disposizioni  del    codice  della  navigazione
          relative    alla  navigazione aerea", e' pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 140  del 24 maggio 1983.
            - Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  4  luglio    1985,  n.  461,    di  recepimento
          nell'ordinamento  interno dei principi  generali  contenuti
          negli    allegati  alla  convenzione relativa all'aviazione
          civile  internazionale (Chicago,   7 dicembre    1944),  ai
          sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come
          integrato  dall'art.   1 della   legge 13  maggio 1983,  n.
          213,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  209  del  5
          settembre 1985, e' il seguente:
            "Art.  19.  -  Il  Ministro  dei  trasporti,  con proprio
          decreto,  sentiti  gli  altri    Ministri  competenti   per
          materia,    emanera'  le  disposizioni  tecniche,  idonee a
          tutelare     l'incolumita'   dei   passeggeri,   equipaggi,
          operatori  aeroportuali  e del pubblico in generale in ogni
          circostanza connessa con l'attivita' aeronautica  civile  e
          specialmente  in caso di atto  illecito diretto  contro  la
          sicurezza dell'aviazione  civile, tenuto conto   di  quanto
          previsto  nell'allegato   17 ''sicurezza'' alla convenzione
          relativa  all'aviazione  civile internazionale,   di    cui
          all'art. 1 del presente decreto.
            Con  il decreto  ministeriale  di cui  al  presente comma
          verranno altresi' stabilite:
            a)  le  modalita' per l'elaborazione di un ''programma di
          sicurezza'' inteso  ad    assicurare,  in    un  quadro  di
          cooperazione internazionale, l'incolumita',  la regolarita'
          e  l'efficienza   dell'aviazione civile nei confronti degli
          atti illeciti diretti contro la sua sicurezza;
            b)  la composizione  e  il funzionamento  di  un apposito
          comitato interministeriale    incaricato   di    assicurare
          il        necessario  coordinamento  per   l'attuazione del
          ''programma di  sicurezza'' sopra indicato".
            - Il testo dell'art. 5 del  D.L. 18 gennaio 1992,  n.  9,
          convertito,  con  modificazioni,   dalla legge  28 febbraio
          1992, n.    217,  recante:    "Disposizioni  urgenti    per
          adeguamento  degli organici   delle forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei   vigili del fuoco,  nonche'    per  il
          potenziamento    delle    infrastrutture,   degli  impianti
          e     delle attrezzature    delle    forze    di  polizia",
          pubblicata    nella    Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
          1992, e' il seguente:
            "Art. 5 (Servizi in aree   aeroportuali  non  richiedenti
          l'impiego  di personale   delle    forze  di  polizia).   -
          1.   Ferme    restando   le attribuzioni    e    i  compiti
          dell'autorita'    di   pubblica sicurezza  e dell'autorita'
          doganale,  nonche'    i   poteri    di   polizia    e    di
          coordinamento   attribuiti   dalle   disposizioni   vigenti
          agli      organi   locali      dell'Amministrazione   della
          navigazione   aerea,    e'  consentito  l'affidamento    in
          concessione    dei  servizi    di    controllo    esistenti
          nell'ambito aeroportuale,  per il  cui espletamento non  e'
          richiesto  l'esercizio  di pubbliche  potesta'  o l'impiego
          di apparecchi  alle forze di polizia.
            2.  Ai fini  di  cui al   comma   1, il   Ministro    dei
          trasporti,    di concerto con il Ministro dell'interno, con
          proprio  decreto  stabilisce  le  condizioni,  gli   ambiti
          funzionali e le modalita' per l'affidamento in  concessione
          dei    servizi   predetti,   i   requisiti   dei   soggetti
          concessionari,  le   caratteristiche    funzionali    delle
          attrezzature   tecniche   di     rilevazione  eventualmente
          adoperate, nonche'   ogni altra  prescrizione      ritenuta
          necessaria     per    assicurare  il   regolare svolgimento
          delle attivita' aeroportuali.
            3.  Il  Ministro  dei  trasporti, con  proprio   decreto,
          determina  altresi'  gli    importi dovuti   all'erario dal
          concessionario  e quelli posti  a   carico  dell'utenza   a
          copertura     dei   costi     e   quale  corrispettivo  del
          servizio reso.
            4.  In    caso  di   necessita' l'autorita' di   pubblica
          sicurezza    o  il  direttore      dell'aeroporto   possono
          richiedere  che  siano attuate  da parte del concessionario
          particolari misure di controllo.
            4-bis.  All'art. 1 della legge 28  dicembre 1989, n. 425,
          le parole:  ''(Francia e Svizzera)'' sono  sostituite dalle
          seguenti: ''(Francia, Svizzera e Austria''".
            - Il  testo  dell'art.  10,  comma  13,  della  legge  24
          dicembre  1993, n.  537, recante: "Interventi correttivi di
          finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario  n.
          121 alla Gazzetta Ufficiale  n. 303 del 28  dicembre  1993,
          e' il seguente:
            "13.   Entro   l'anno   1994,   sono costituite  apposite
          societa'  di capitale per  la gestione  dei servizi e   per
          la    realizzazione  delle infrastrutture degli   aeroporti
          gestiti   anche in parte    dallo  Stato.    Alle  predette
          societa' possono  partecipare anche  le regioni  e gli enti
          locali    interessati.  Con    decreto  del    Ministro dei
          trasporti e della   navigazione,  di    concerto    con  il
          Ministro    del  tesoro,   sono stabiliti,   entro sessanta
          giorni dalla  data di  entrata in   vigore  della  presente
          legge,  i  criteri    per  l'attuazione del presente comma,
          sulla base dei principi di cui all'art.  12, commi 1  e  2,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
            -    Il   decreto 12   novembre  1997,  n. 521,  recante:
          "Regolamento   recante   norme      di   attuazione   delle
          disposizioni  di  cui   all'art. 10, comma 13,  della legge
          24 dicembre  1993, n. 537,  con cui  e' stata  disposta  la
          costituzione  di societa'   di capitali per la gestione dei
          servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti  anche  in
          parte   dallo  Stato",  e'    pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale n.  83 del  9 aprile 1998.
            - Il   testo dell'art. 5,  comma    1,  lettera  b),  del
          D.Lgs.  17  marzo  1995,   n.   158, recante:   "Attuazione
          delle  direttive 90/531/CEE   e 93/38/CEE  relative    alle
          procedure  di appalti nei  settori esclusi", pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n.  104
          del 6 maggio 1995, e' il seguente:
             "1. Rientrano nel settore trasporti:
              a) (Omissis);
            b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e
          fluviali,  di  aeroporti,  di  porti  marittimi  o interni,
          nonche' di altri impianti terminali di trasporto".
            - Il  testo  dell'art.  2,  comma  188,  della  legge  23
          dicembre   1996,   n.      662,  che  reca:  "Misure     di
          razionalizzazione della finanza pubblica",  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario   n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n.
          50 del 1 marzo 1997, e' il seguente:
            "188. Il comma  5-ter dell'art. 1 del  decretolegge    28
          giugno  1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 1995, n.  351, e' sostituito dal seguente:
            ''5-ter. I   canoni per le    concessioni  alle  societa'
          costituite ai sensi dell'art. 10,  comma 13, della legge 24
          dicembre    1993,  n. 537, sono    fissati   periodicamente
          dal    Ministero    delle  finanze    - Dipartimento    del
          territorio    di      concerto   con   il   Ministero   dei
          trasporti e della navigazione, con    riferimento,  per  il
          periodo  preso in considerazione, al  volume di traffico di
          passeggeri   e merci.  Con  decreto  del  Ministro    delle
          finanze, di concerto con  il Ministro dei trasporti e della
          navigazione,  sono  dettate le disposizioni attuative sulla
          base delle   quali possono    essere  definite    anche  le
          pendenze  afferenti ai   canoni pregressi.  Le disposizioni
          di cui  al presente comma e al  secondo periodo  del  comma
          1-quater    del presente articolo si  applicano anche  alle
          societa' che  attualmente provvedono  alla gestione  totale
          degli aeroporti,   in   base   a  leggi    speciali.    Gli
          introiti  derivanti    dal presente comma  sono versati sul
          capitolo di entrata del bilancio statale di cui  all'art. 7
          della legge 22 agosto 1985, n. 449''".
            -  Il  testo  dell'art.  17  della direttiva 96/67/CE del
          Consiglio, del 15  ottobre 1996,  relativa  all'accesso  al
          mercato     dei  servizi    di  assistenza  a  terra  negli
          aeroporti  della  Comunita',  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  272/36  del 25
          ottobre 1996, e' il seguente:
            "Art. 17  (Sicurezza). -  Le disposizioni della  presente
          direttiva lasciano impregiudicati  i diritti e    i  doveri
          degli  Stati    membri  in  materia di ordine pubblico e di
          sicurezza negli aeroporti".
            - Il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, recante: "Istituzione
          dell'Ente nazionale  per l'aviazione   civile  (E.N.A.C.)",
          e'  pubblicato    nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 177 del 31
          luglio 1997.
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto 1998, n.  400,  recante: "Disciplina  dell'attivita'
          di    Governo  e    ordinamento  della    Presidenza    del
          Consiglio   dei   Ministri",   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizazione    da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            - Per il  testo dell'art. 5 del  D.L. n. 9/1992 si   veda
          nelle note alle premesse.
            -    Il   testo dell'art.   139   del   citato   R.D.  n.
          773/1931  e'  il seguente:
            "Art. 139   (Art. 140   T.U. 1926).   - Gli  uffici    di
          vigilanza    e di investigazione   privata  sono  tenuti  a
          prestare  la  loro  opera   a richiesta  dell'autorita'  di
          pubblica  sicurezza  e  i   loro agenti sono obbligati   ad
          aderire  a tutte  le   richieste ad   essi rivolte    dagli
          ufficiali   o   dagli   agenti  di   pubblica  sicurezza  o
          di  polizia giudiziaria".