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DECRETO-LEGGE 17 marzo 1999, n. 64

Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/3/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1999, n. 134 (in G.U. 17/05/1999, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1999)
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Testo in vigore dal: 18-3-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 agosto 1998,  302, e, in particolare, l'articolo 1
che, nel riformulare  l'articolo 567 del codice  di procedura civile,
ha introdotto l'obbligo del  deposito della documentazione necessaria
alla vendita,  nel termine di  sessanta giorni, a pena  di estinzione
della procedura esecutiva;
  Visto  l'articolo  13-bis  della  citata legge  n.  302  del  1998,
aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328,
convertito, con modificazioni, dalla legge  19 novembre 1998, n. 399,
cha  ha  introdotto  una   disciplina  transitoria  relativamente  ai
procedimenti  per i  quali  l'istanza di  vendita risultava  proposta
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;
  Considerato che  i termini  stabiliti dalle citate  disposizioni si
sono  rilevati inadeguati,  in relazione  alle obiettive  difficolta'
dell'acquisizione della documentazione  presso gli uffici competenti,
e  che,  per effetto  di  tali  difficolta',  si profila  il  diffuso
pericolo che  molte procedure esecutive siano  dichiarate estinte con
la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   ed  urgenza  di  adottare
disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  13-bis della legge  3 agosto 1998, n.  302, aggiunto
dall'articolo  4  del  decreto-legge   21  settembre  1998,  n.  328,
convertito, con modificazioni, dalla legge  19 novembre 1998, n. 399,
e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione
della documentazione  prescritta dal secondo comma  dell'articolo 567
del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, ha le seguenti scadenze:
  a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1995;
  b) 21 aprile  2000, quando l'istanza di  vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1997;
  c) 21 luglio  2000, quando l'istanza di  vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1998;
  d) 21 ottobre 2000, quando  l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1999.".